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SICUREZZA DEL LAVORO 

RADIOGRAFIE DAL DENTISTA

 Il DLgsl. 26/5/2002 n.187 sulla protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche vale anche per gli studi dove si effettua attività radiologica complementare e più esattamente attività radiologica di ausilio diretto all’odontoiatra quali gli studi odontoiatrici.

Anche in questi studi quindi, a tutela della popolazione contro le radiazioni indebite (rischio di tumore per esposizione a radiazioni ionizzanti da apparecchi radiologici), deve essere attuata dal Responsabile dello Studio una garanzia della politica della qualità che comprende, oltre che l’istituzione di un manuale della qualità anche controlli strumentali sull’idoneità della apparecchiature effettuati da particolari professionisti ed esattamente da esperti qualificati o da fisici sanitari; i controlli devono essere preventivi e periodici.

Il responsabile dell’impianto radiologico provvede quindi a che, per ciascun tipo di pratica radiologica standardizzata in base alle linee guida del Ministero della Sanità (pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale), siano adottati protocolli scritti di riferimento per ciascuna attrezzatura mentre affida il controllo di qualità delle apparecchiature radiologiche a esperti qualificati o a fisici sanitari che intervengono sulla base di protocolli di esecuzione di dette prove e che sono necessari per esprimere il giudizio di idoneità all’uso clinico delle attrezzature.

Chi lo sapeva alzi la mano. Chi ha il coraggio di verificare presso il proprio dentista alzi la mano. Chi vuole provare  a chiedere agli organi di controllo cosa fanno in proposito alzi la mano. 

Noi l’abbiamo già alzata e purtroppo sappiamo come stanno le cose e cioè che in Italia si svia l’opinione pubblica su problematiche ancora non accertate come l’elettrosmog e si fa finta di non conoscere quelli che decenni di esperienza e di scienza hanno evidenziato e che leggi comunitarie vogliono giustamente regolamentare per la salute delle persone.

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