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NOTIFICA
DEL TRATTAMENTO AL GARANTE
Premessa:
per chi ha in passato notificato a livello cartaceo, deve
notificare nuovamente, poiché le notifiche cartacee
sono state archiviate ed è stata costituita ex novo una banca dati
telematica.
Sanzioni
Art. 163. Omessa o incompleta
notificazione
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione
ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila
euro a centoventimila euro.
1.
CHI DEVE NOTIFICARE
2.
COME SI NOTIFICA
3.
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE
4.
SOSPENSIONE
5. RIPRESA DELLA NOTIFICAZIONE
6.
DIRITTI DI SEGRETERIA
7. FIRMA DIGITALE
8. COMPLETAMENTO NOTIFICAZIONE E TRASMISSIONE
9. MODIFICHE E CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO
10. ANOMALIE E REGOLARIZZAZIONI
11. ASSISTENZA NELLA COMPILAZIONE
12.
SINTESI DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
1.
CHI DEVE NOTIFICARE
A) Titolare del trattamento
Solo i titolari dei trattamenti indicati dalla legge (art. 37 del Codice) o dal
Garante con appositi provvedimenti (allo stato non adottati), sono obbligati a
notificare i trattamenti al Garante secondo la nuova procedura di seguito
descritta.
La notificazione precede l'inizio del trattamento (art. 38, comma 1) e può
riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate.
Il titolare che abbia già iniziato un trattamento anteriormente al 1° gennaio
2004, indipendentemente dalla circostanza che lo abbia notificato in passato,
deve procedere, se vi è tenuto, alla nuova notificazione entro il 30 aprile 2004
(art. 181, comma 1, lett. c)).
Chi esegue la notificazione secondo la nuova procedura deve dichiarare che
effettua una "nuova notificazione", anche se in passato abbia già presentato una
notificazione in base alla legge n. 675/1996.
Ulteriori eventuali notificazioni costituiscono "modifiche del trattamento",
oppure "cessazione del trattamento" (nel caso in cui l'intero trattamento
precedentemente notificato venga a cessare definitivamente).
B) Contitolare del trattamento
In caso di contitolarità del trattamento, ciascun contitolare è tenuto ad
effettuare un'autonoma notificazione, nella quale indicherà tutti gli altri
contitolari.
Ciascun titolare sottoscriverà solo la propria notificazione.
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2.
COME SI NOTIFICA
A) Nuova notificazione
La "nuova notificazione" va eseguita unicamente in via telematica, compilando i
campi del modello disponibile sul sito Internet https://web.garanteprivacy.it/rgt/.
Allo stato non sono previste e ammesse altre modalità. A differenza della
notificazione prevista dalla legge n. 675/1996, non è quindi possibile
utilizzare modelli cartacei o dischetti, né per la compilazione, né per l'invio.
B) Modifica della notificazione
Per quanto riguarda la modifica della notificazione, l'attività del notificante
è semplificata.
Si può richiamare a video la notificazione già trasmessa, apportando le
modifiche necessarie per i soli riquadri interessati. La notificazione, così
modificata, è trasmessa osservando la procedura telematica prevista per la
"nuova notificazione".
Per quanto attiene ad altri profili riguardanti la modifica della notificazione
si consiglia di vedere anche il paragrafo "9. MODIFICHE DELLA NOTIFICAZIONE E
CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO".
3.
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE
Nella compilazione della notificazione i campi
contrassegnati con un asterisco sono obbligatori: la loro mancata compilazione
impedisce il completamento della procedura di notificazione.
Il notificante deve osservare le seguenti indicazioni:
selezionare dal menù principale "COMPILAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE";
selezionare la casella "NUOVA NOTIFICAZIONE";
barrare una delle tre opzioni indicate ("prima notificazione"; "modifica alla
precedente notificazione"; "cessazione del trattamento");
compilare i campi di interesse, utilizzando anche i menù a tendina;
al termine delle descritte operazioni, salvare il file mediante l'apposito
tasto;
versare i diritti di segreteria on line, oppure compilare l'apposito riquadro
indicando gli estremi del pagamento avvenuto;
sottoscrivere con firma digitale il file salvato;
trasmettere al Garante per via telematica la notificazione così completata
mediante l'apposito tasto.
Il Garante invierà all'indirizzo di posta elettronica indicato dal notificante
un messaggio di conferma del ricevimento della notificazione che attesta il buon
esito della procedura.
È possibile stampare copia della notificazione; tale copia cartacea, comunque,
non deve essere trasmessa al Garante.
4. EVENTUALE SOSPENSIONE NELLA
COMPILAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO, DELLA SUA MODIFICA E DELLA SUA
CESSAZIONE
La procedura di notificazione può essere eseguita in momenti diversi, anche da
altra postazione (per esempio, la firma digitale potrebbe essere apposta in
altra sede, presso gli organismi convenzionati), memorizzando comunque le
informazioni già inserite. Affinché ciò sia possibile è necessario compilare
almeno il riquadro relativo al titolare del trattamento; quindi, selezionare il
tasto SOSPENDI.
Comparirà a video un codice (ID temporaneo) che, contestualmente, verrà inviato
dal Garante all'indirizzo di posta elettronica indicato dal notificante nella
notificazione.
Tale codice consentirà al notificante di riprendere, entro i 10 giorni
successivi, la compilazione della notificazione.
Il codice è utilizzabile soltanto una volta; in caso di ulteriori sospensioni
verranno attribuiti tanti ID temporanei, utilizzabili secondo la procedura
descritta, quante sono le sospensioni effettuate.
5. RIPRESA DELLA COMPILAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE A SEGUITO DI SOSPENSIONE
selezionare "COMPILAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE";
selezionare "NOTIFICAZIONE SOSPESA";
inserire, alla richiesta, l'ID temporaneo comunicato dal Garante al momento
della sospensione.
6.
DIRITTI DI SEGRETERIA
Ogni notificazione inviata al Garante (prima notificazione, modifica o
cessazione del trattamento) deve essere accompagnata dal pagamento dei diritti
di segreteria, il cui importo è fissato in euro 150,00.
Per indicare la modalità di pagamento prescelta va compilato l'apposito
riquadro. Si suggerisce di privilegiare il pagamento on line mediante carta di
credito su protocollo sicuro, pur essendo consentite altre modalità (bonifico
bancario o banco posta, bollettino di conto corrente postale); per questi casi
occorre indicare gli estremi del pagamento nell'apposito riquadro.
Il pagamento puó essere effettuato utilizzando
conto corrente presso Banca Popolare di Novara – Gruppo Banco Popolare - Via
Poli, 3 - 00187 Roma - IBAN IT 47 D 05034 03220 000000107964, CODICE SWIFT:
BAPPIT21O25;
conto corrente presso Poste Italiane S.p.A. - IBAN IT 59 O 07601 03200
000051620359;
bollettino di conto corrente postale n. 51620359,
tutti intestati a "Garante per la protezione dei dati personali", Piazza di
Monte Citorio, 115/121 (00186 Roma), indicando come causale "diritti di
segreteria per notificazione".
Nei soli casi in cui la modifica della notificazione riguardi esclusivamente
l'indirizzo di posta elettronica oppure il numero di fax o di telefono, la
modifica non comporta il pagamento dei diritti di segreteria
7.
FIRMA DIGITALE
Per perfezionare la notificazione è necessario
sottoscriverla con firma digitale (art. 10, comma 3, d.P.R. n. 445/2000). A tal
fine, il titolare del trattamento deve utilizzare un dispositivo di firma
digitale disponibile presso uno dei certificatori accreditati ai sensi dell'art.
2, comma 1, lett. c), d. lg. n. 10/2002. L'elenco dei certificatori è
rinvenibile sul sito www.agid.gov.it.
La notificazione così sottoscritta va trasmessa per via telematica al Garante.
Firma digitale presso soggetti qualificati
Il Garante stipulerà apposite convenzioni con soggetti qualificati (di seguito
denominati "intermediari"). Ciò per permettere la sottoscrizione della
notificazione con firma digitale laddove il notificante non fosse in possesso
del dispositivo di firma digitale. In questo caso il notificante deve recarsi
presso uno dei soggetti convenzionati munito del proprio ID temporaneo e di un
documento di riconoscimento (ed eventualmente della ricevuta di versamento dei
diritti di segreteria, ove non avesse già provveduto ad inserire gli estremi
nell'apposito campo) e, avvalendosi della firma digitale dell'intermediario,
trasmettere in via telematica la notificazione. L'intermediario potrà annotare
nella notificazione, ove non già eseguito dal notificante, gli estremi della
ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria.
L'elenco degli organismi convenzionati è visibile alla casella "convenzioni" del
menù principale.
8.
COMPLETAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE E TRASMISSIONE AL GARANTE
ID permanente (Codice univoco del notificante-C.U.N.)
Eseguite le operazioni (inserimento dei dati, pagamento dei diritti di
segreteria, apposizione della firma digitale e trasmissione in via telematica) e
trasmessa la notificazione in via telematica, verrà inviato dal Garante con
l'indicazione di giorno, ora e minuto, un ID permanente (C.U.N.) da conservare a
cura del notificante. Il C.U.N. verrà comunicato al solo notificante per posta
elettronica.
Solo con l'inserimento del C.U.N. il notificante potrà accedere, in tempi
successivi, alla notificazione per modificarla o per provvedere alla
notificazione della cessazione del trattamento; il C.U.N., inoltre, permette di
"legare" le notificazioni effettuate nel tempo da uno stesso titolare.
L'intermediario rilascia ricevuta, controfirmata anche dal notificante, di
avvenuto invio della notificazione. Consegna altresì, a richiesta del
notificante, una copia a stampa della notificazione.
Concluse le operazioni, l'intermediario deve cancellare dal proprio sistema
operativo il file contenente la notificazione inviata.
9.
MODIFICHE DELLA NOTIFICAZIONE E CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO
Per poter effettuare successive modifiche della
notificazione oppure notificare la cessazione del trattamento è necessario
indicare il C.U.N. attribuito in sede di "prima notificazione".
Qualora si dovesse sospendere la notificazione, si dovrà usare, per il suo
completamento, l'ID temporaneo che di volta in volta verrà comunicato dal
Garante (secondo la procedura sopra descritta).
Successioni fra persone giuridiche o enti
Nei casi di successione fra persone giuridiche o fra enti - come ad es. il caso
di fusione per incorporazione, di scissione societaria o di estinzione di enti
pubblici o privati con attribuzione della titolarità dei trattamenti ad altro
ente preesistente o nuovo ente - deve procedersi come di seguito indicato in
applicazione degli artt. 37 e 38 del Codice:
a) la società o l'ente che si estingue deve previamente notificare la cessazione
del trattamento;
b) la società o l'ente che subentra nella titolarità del/i trattamento/i per i
quali la notificazione è dovuta:
b.1) deve previamente notificare l'inizio del trattamento ("prima
notificazione") se non era già iscritta nel Registro dei trattamenti oppure
b.2) deve previamente notificare la modifica di taluno degli elementi del
trattamento ("modifica alla precedente notificazione") se era già iscritta nel
Registro dei trattamenti ma, a seguito della vicenda successoria, intervengono
variazioni sostanziali rispetto al trattamento già notificato (ad es. si amplia
la tipologia dei trattamenti effettuati, ecc.) oppure
b.3) non è tenuta a nuovi adempimenti se era già iscritta nel Registro dei
trattamenti e, nonostante la vicenda successoria, non intervengano variazioni
sostanziali rispetto al trattamento già notificato (ad es. i nuovi trattamenti
rientrano in tipologie già oggetto di notificazione, ecc.).
10.
ANOMALIE E REGOLARIZZAZIONI
Pervenuta la notificazione al Garante, viene effettuato un
controllo sulla veridicità della firma digitale apposta e vengono segnalate al
notificante eventuali anomalie; in tal caso il Garante invia un messaggio di
richiesta di regolarizzazione/completamento assegnando un termine, decorso
inutilmente il quale la notificazione viene eliminata dalla memoria del sistema
informativo del Garante; di ciò è dato avviso al notificante.
La sottoscrizione digitale che, verificata, non risulti conforme, invalida la
notificazione.
In caso di regolarizzazione, la data della notificazione è quella in cui la
regolarizzazione stessa è memorizzata nel sistema informativo del Garante.
11.
ASSISTENZA NELLA COMPILAZIONE
Per ciascuna tabella, riquadro o campo da compilare, sono
inseriti alcuni box contenenti spiegazioni per la compilazione (contrassegnati
con il simbolo "?"), quale ausilio in caso di dubbi.
Inoltre ci si può collegare al sito del Garante www.garanteprivacy.it per
consultare la normativa di riferimento e le faq.
Infine, per brevi spiegazioni, può essere contattato l'Ufficio relazioni con il
pubblico del Garante.
12. SINTESI DEL
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
La disciplina in materia di notificazione del trattamento dei dati personali è
contenuta negli artt. 37, 38, 154, comma 1, lett. l), 163, 168, 181, comma 1,
lett. c), 16, 162, comma 1, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia
di protezione dei dati personali).
Il Codice in materia di protezione dei dati personali è entrato in vigore il 1°
gennaio 2004 ed ha abrogato la precedente disciplina della notificazione
contenuta nella legge n. 675/1996.
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- Provvedimento del
Garante sui casi sottratti all'obbligo di notificazione
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