DATI
SENSIBILI
ART.
4 del TESTO UNICO
Per dato sensibile, s'intende un dato idoneo a rivelare
"l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche
o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" di un soggetto.
Sono
dati sensibili ad esempio le trattenute sindacali, i dati relativi ad
infortuni o malattie, permessi per ore di assemblea sindacale, i dati delle cartelle cliniche, radiografie e
registrazioni, ecc.
Tali dati possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso
scritto e consapevole
dell'interessato, dopo che questo sia stato informato in modo esauriente.
NB: il documento
programmatico sulla sicurezza deve essere redatto solo da chi tratta dati
sensibili a livello elettronico.