Legge privacy 675 analisi dei rischi      PRIVACY INIZIO 2002: PUNTO SITUAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

 

 

 

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 PRIVACY INIZIO 2002: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Tratto dal sito, www.garanteprivacy.it, ed in particolare dalla segnalazione inviata dal Garante al Governo nel mese di gennaio 2002. Testo integrale della segnalazione.

Il Garante segnala al Governo la necessità di conformare alle disposizioni vigenti il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte dei soggetti pubblici.

Guardiamo l'iter che ha portato a questa importante segnalazione:

Maggio 1997: viene previsto per la pubblica amministrazione italiana un periodo transitorio (avrebbe dovuto durare 2 anni) durante il quale la P.A. può proseguire i trattamenti di dati sensibili anche in assenza di significative procedure per incrementare il grado di rispetto dei diritti degli interessati (i cittadini dei quali tratta i dati).

1999: modifiche ed integrazioni alla legge n. 675 tentano di facilitare l’introduzione di specifiche garanzie per la tutela della riservatezza, su iniziativa delle singole amministrazioni pubbliche.

I soggetti pubblici possono continuare il trattamento dei dati sensibili quando ciò sia previsto da una norma di legge che specifichi espressamente talune condizioni (rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite; dati personali che possono essere utilizzati; operazioni di trattamento eseguibili).

Ove una norma di legge non ci sia, si prevede che i soggetti pubblici chiedano al Garante di individuare, transitoriamente, le rilevanti finalità di interesse pubblico che possono giustificare l’utilizzazione dei dati sensibili (hanno provveduto in tal senso il decreto legislativo n. 135/99 e un provvedimento del Garante, pubblicato nella G.U del 2 febbraio 2000, n. 26).

Il decreto prevede che le P.A. diano avvio all'adeguamento dei propri ordinamenti entro il 31 dicembre 1999. Nessun termine perentorio è disposto per la conclusione dell'adeguamento.

Dall’esame di alcuni ricorsi e segnalazioni il Garante ha potuto però rilevare che diverse amministrazioni pubbliche non hanno attivato alcuna iniziativa anche dopo il 31 dicembre 1999.

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha fornito indicazioni con due circolari (n. DAGL/643-Pres. 98 e n. DAGL/643-Pres. 2000, in G.U. 3 maggio 2000, n. 101).

Il provvedimento che i soggetti pubblici dovevano e devono adottare esige una valutazione della stretta pertinenza e necessarietà dei dati e delle operazioni rispetto alle finalità ed una scrupolosa ricognizione di tutte le attività materiali che il soggetto pubblico intende proseguire in relazione a dette finalità.

La pubblicità che per legge deve essere data a tali provvedimenti, deve porre poi il cittadino in condizione di conoscere in modo chiaro con quali modalità sono utilizzate delicate informazioni che lo riguardano, che secondo la direttiva comunitaria non potrebbero altrimenti essere trattate. A tal fine possono essere utilizzati anche prospetti schematici.

Per quanto riguarda la forma dei provvedimenti, il decreto n. 135/99 rinvia agli ordinamenti dei soggetti pubblici interessati.

Il Garante ha evidenziato in altre circostanze che gli atti amministrativi diversi da quelli di rango regolamentare non si prestano ad essere utilizzati nel caso di specie (anche per i trattamenti di dati in ambito sanitario, il decreto legislativo n. 282/1999 ha previsto la fonte di rango regolamentare).

Tali provvedimenti producono effetti innovativi e significativi sui diritti fondamentali di numerose persone interessate.

La ricognizione dei trattamenti e la loro disciplina nei regolamenti non riguardano aspetti meramente formali, ma incidono su aspetti sostanziali. Tali attività sono necessarie per poter ritenere leciti i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari.

In mancanza di tali regolamenti, i soggetti pubblici operano sprovvisti di un indefettibile presupposto di liceità, trattando dati sensibili e giudiziari relativi ad innumerevoli cittadini senza alcune necessarie garanzie, privando gli interessati della possibilità di conoscere le utilizzazioni effettive dei dati che li riguardano.

Il fenomeno è molto diffuso e tale da esporre il nostro Paese ai rischi di gravi violazioni della disciplina comunitaria.

Il Garante, in presenza di accertate violazioni di quanto previsto dalle discipline ricordate, adotterà specifici provvedimenti di blocco o divieto del trattamento. 

I cittadini hanno comunque il diritto di far valere i propri diritti nelle competenti sedi, anche per gli eventuali danni subiti.

Il Garante ritiene inoltre di dover nuovamente segnalare la problematica al Governo, per quanto riguarda il buon andamento degli uffici pubblici, la coerente e tempestiva attivazione delle politiche comunitarie, nonché l'eventuale previsione di un termine per la conclusione dei procedimenti in questione.

L’Autorità ritiene anche opportuno rappresentare a tutte le amministrazioni interessate le suesposte indicazioni, affinchè intraprendano o riassumano le attività necessarie all'adeguamento.

Tratto dal Testo integrale della segnalazione del Garante del 17 gennaio 2002, dal sito: www.garanteprivacy.it

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