PRIVACY: CONTRATTO DI FINANZIAMENTO, RILEVAZIONE RISCHI, il tempo
impiegato nella lettura dei contratti non è mai sprecato
LA VICENDA
Un cittadino
ricorre al Garante per la protezione dei dati personali
chiedendo la cancellazione dei dati contenuti nell'archivio di
una società finanziaria ritenuta responsabile di aver comunicato
a società di rilevazione dei rischi finanziari, senza il suo
consenso, informazioni sulla sua insolvenza ed inaffidabilità
patrimoniale.
Il ricorso si
basava sulla norma che consente la cancellazione dei dati quando
questi sono trattati in violazione di legge.
LA DECISIONE
Il Garante ha
dichiarato manifestamente infondato il ricorso presentato, così
motivando.
Innanzitutto, la
manifestazione di consenso non era necessaria, visto che il
trattamento dei dati, da parte della finanziaria, era stato
effettuato prima dell'entrata in vigore della legge n. 675 del
1996.
E' comunque
legittima la comunicazione dei dati personali contenuti in un
contratto di finanziamento, alle centrali rischi private, se nel
contratto è presente un'apposita clausola di autorizzazione.
Nel caso di
specie, nel contratto era presente una clausola di consenso alla
trasmissione dei dati alle società di rilevazione dei rischi
creditizi, equiparata nell'interpretazione del Garante ad una
sostanziale manifestazione di consenso alla comunicazione dei
dati personali.
Il tempo impiegato
nella lettura dei contratti non è mai sprecato.
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PRIVACY PERSONALE