Legge privacy 675 analisi dei rischi PRIVACY: CONTRATTO DI FINANZIAMENTO, RILEVAZIONE RISCHI

 

 

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PRIVACY: CONTRATTO DI FINANZIAMENTO, RILEVAZIONE RISCHI, il tempo impiegato nella lettura dei contratti non è mai sprecato

LA VICENDA

Un cittadino ricorre al Garante per la protezione dei dati personali chiedendo la cancellazione dei dati contenuti nell'archivio di una società finanziaria ritenuta responsabile di aver comunicato a società di rilevazione dei rischi finanziari, senza il suo consenso, informazioni sulla sua insolvenza ed inaffidabilità patrimoniale.

Il ricorso si basava sulla norma che consente la cancellazione dei dati quando questi sono trattati in violazione di legge.

LA DECISIONE

Il Garante ha dichiarato manifestamente infondato il ricorso presentato, così motivando.

Innanzitutto, la manifestazione di consenso non era necessaria, visto che il trattamento dei dati, da parte della finanziaria, era stato effettuato prima dell'entrata in vigore della legge n. 675 del 1996.

E' comunque legittima la comunicazione dei dati personali contenuti in un contratto di finanziamento, alle centrali rischi private, se nel contratto è presente un'apposita clausola di autorizzazione.

Nel caso di specie, nel contratto era presente una clausola di consenso alla trasmissione dei dati alle società di rilevazione dei rischi creditizi, equiparata nell'interpretazione del Garante ad una sostanziale manifestazione di consenso alla comunicazione dei dati personali.

Il tempo impiegato nella lettura dei contratti non è mai sprecato.

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