Ricorsi al Garante
Privacy: come regolarizzarli
Per agevolare i cittadini emanato un provvedimento per sanare le
irregolarità dei ricorsi presentati.
Con un provvedimento generale il Garante ha determinato alcune ipotesi
in cui è possibile regolarizzare i ricorsi irregolari, privi di elementi
previsti dalla normativa (dati completi e sottoscrizione del ricorrente,
autenticazione della firma, copia della prima richiesta rivolta al
gestore della banca dati, ecc.).
Il cittadino potrà così
evitare di incorrere in una dichiarazione di inammissibilità e
nell'onere di dover ripresentare un nuovo ricorso, potendo invece
integrare quello irregolare.
Il ricorso si può presentare
solo per far valere precisi diritti riconosciuti ai cittadini: accesso
ai dati personali, possibilità di integrarli, correggerli, cancellarli,
opporsi anche per motivi legittimi alla loro utilizzazione.
Potrà essere ad esempio "sanato":
- il ricorso non sottoscritto
dal ricorrente o dal procuratore speciale ma da un'altra persona fisica
o giuridica;
- il ricorso trasmesso
all'Ufficio del Garante con modalità diverse da quelle indicate dal
Codice (per raccomandata, per via telematica attenendosi alle
disposizioni sulla firma digitale, presentato direttamente presso
l'Ufficio);
- il ricorso che presenta
errori o lacune negli estremi identificativi del ricorrente,
dell'eventuale procuratore speciale o del titolare del trattamento dei
dati personali;
- il ricorso con
sottoscrizione non autenticata (la firma deve difatti essere autenticata
a meno che la firma sia digitale oppure apposta di fronte ad un
funzionario del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo
degli avvocati);
Il ricorrente poi, che abbia
omesso di allegare copia dell'istanza rivolta al titolare o
dell'eventuale procura conferita all'avvocato potrà produrla in sede di
regolarizzazione del ricorso. Così come, se non lo abbia fatto, potrà
indicare gli elementi posti a fondamento della sua domanda ed il
domicilio eletto ai fini del procedimento. Una seconda opportunità viene
offerta anche a chi non abbia dimostrato di aver versato i diritti di
segreteria o abbia prodotto una documentazione incompleta per
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
dalla newsletter del Garante del mese di marzo 2005