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Legge privacy 675 analisi dei rischi                          PRIVACY e INTERNET

 

 

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Internet: la memoria dei motori di ricerca 


in breve

É legittimo che una sanzione, una condanna o un altro precedente "pregiudizievole" lontani nel tempo siano per sempre disponibili a tutti e a chiunque in Internet tramite i comuni motori di ricerca? Trascorso un congruo periodo di tempo, si ha il diritto di "uscire" da questo spazio di Internet.

 

diritto all'oblio

Al diritto all'oblio, riconosciuto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, si è appellato un operatore pubblicitario, che ha presentato ricorso al Garante chiedendo di disporre nei confronti di un ente pubblico gli opportuni accorgimenti per interrompere quella che riteneva una perpetua "gogna" elettronica.

il ricorso

Il ricorrente lamentava il fatto che chiunque effettuasse in rete una normale ricerca nominativa a nome suo e della società, tramite uno dei comuni motori di ricerca in Internet, ricevesse sempre e in primo luogo non le notizie riguardanti la sua attuale o più recente attività professionale, ma due provvedimenti con i quali gli erano state a suo tempo applicate due sanzioni amministrative, una delle quali risalenti al 1996 e l'altra al 2002. Ciò, sosteneva l'interessato, pregiudicava l'immagine che la clientela poteva farsi dell'attività da lui svolta.

Il ricorrente e la sua società non contestavano né le sanzioni, né il fatto che l'ente dovesse pubblicarle ufficialmente anche sul sito istituzionale. Si opponevano, invece, a che i provvedimenti stessi fossero reperibili indiscriminatamente in Internet sempre e da chiunque, anche da persone che non avessero consultato il sito dell'ente e fossero semplicemente intente a contattare la società. Si chiedeva, quindi, l'adozione di opportune cautele, quali potevano essere, in alternativa all'oscuramento del nominativo, un accesso meno "diretto" alle pagine web in questione.

 

la risposta dell'ente pubblico

L'ente pubblico ha fatto presente i propri obblighi nel pubblicizzare le decisioni adottate nel proprio Bollettino Ufficiale e sul sito, rappresentando l'interesse pubblico alla piena conoscibilità, anche nel tempo, delle sue decisioni: omettendo invece le generalità del ricorrente e della sua società, sarebbe stato pressoché inutile per i cittadini interessati consultare le decisioni che mirano proprio ad informare specificamente sulle violazioni amministrative. L'ente ha dato la sua immediata disponibilità a ricercare gli opportuni accorgimenti e, su questa base, è stato avviato un delicato accertamento tecnico. Diverse ipotesi non risultavano tecnicamente praticabili o soddisfacenti. Né si poteva ignorare la circostanza che per le decisioni dei soggetti pubblici non è obbligatoria la cautela di omettere i nominativi nelle decisioni pubblicate, ipotesi prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali solo per le sentenze dell'autorità giudiziaria accessibili in Internet.

la decisione del Garante

Il Garante ha disposto, dunque, che l'ente pubblico continui a pubblicare sul proprio sito le proprie decisioni, anche a distanza di tempo, predisponendo però nell'ambito del proprio sito web, entro un trimestre, una sezione per i vecchi provvedimenti (dove collocare ad esempio la predetta decisione del 1996) consultabile da tutti tramite il sito, ma attraverso l'indirizzo dell'ente, anziché mediante una domanda a tappeto tramite i motori esterni di ricerca.  Tale pagina, ricercabile nel motore di ricerca interno al sito, dovrà essere esclusa, invece, dalla diretta reperibilità nel caso si consulti un comune motore di ricerca, anziché il sito stesso.
Entro lo stesso termine, l'ente individuerà altresì il periodo temporale, proporzionato al raggiungimento delle proprie finalità durante il quale i propri provvedimenti saranno liberamente reperibili in Internet anche tramite motori di ricerca (come ancora avviene per la predetta decisione del 2002).

newsletter di aprile 2005