CONSENSO INTERNET E
PRIVACY
Informative chiare, consenso
separato e libero
Il Garante impone ad una
società che fornisce servizi on line di cambiare il proprio modello
contrattuale
Nel momento in cui un cittadino compila un modulo cartaceo o on line, o
comunica i suoi dati per telefono per richiedere la fornitura di un
servizio, deve ricevere informazioni chiare e precise sull'uso che si
farà dei dati personali che lo riguardano e deve poter esprimere un
consenso libero e non condizionato.
la società sotto esame
La società, che fornisce anche
servizi gratuiti (tra i quali accesso alla rete, caselle di posta
elettronica, spazio web per un sito personale), dovrà sospendere
immediatamente l'invio di materiale pubblicitario al cliente che non ne
aveva fatto richiesta e riformulare la modulistica contrattuale
adeguandola alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
In attesa della sottoscrizione
delle nuove clausole contrattuali, dovrà inoltre astenersi da ogni
trattamento dei dati personali del ricorrente per finalità di
profilazione commerciale e dalla loro utilizzazione per scopi di
marketing e promozionali.
ll procedimento
Il Garante ha accertato che le
informative presenti sul sito web della società non permettevano a chi
intendeva registrarsi di esprimere scelte libere, consapevoli e,
soprattutto, non contraddittorie tra loro. La società chiedeva, infatti,
all'utente un consenso "omnibus", a suo dire facoltativo, ma dal quale
faceva dipendere la fornitura dei servizi. Il consenso in alcuni casi
ingiustificato veniva chiesto anche per finalità non previste dal Codice
in materia di protezione dei dati personali. E'illegittimo infatti, come
faceva la società, chiedere l'"autorizzazione" del cliente per una
eventuale trasmissione di dati all'autorità giudiziaria, quando questa,
nei casi previsti dalla legge è comunque doverosa a prescindere dalla
volontà del cliente. Così come non è giustificato chiedere il consenso
per finalità di fatturazione commerciale quando le utenze fornite sono
gratuite. Non è corretto, poi, chiedere il consenso senza dare
all'utente la possibilità di esprimerlo liberamente. La società,
attraverso un'unica sottoscrizione, chiedeva invece anche
l'autorizzazione a definire il profilo commerciale dell'utente e ad
utilizzalo per finalità di marketing e promozionali.
Con un autonomo procedimento il Garante verificherà altri profili di
liceità del trattamento dei dati in particolare per quanto riguarda il
sistema di analisi degli accessi alla rete e delle modalità utilizzate
per rilevare le attitudini commerciale dei clienti.