La Confindustria, con
circolare n. 18310 del 24 marzo 2005, interviene a fornire
chiarimenti sulla disciplina transitoria relativa all'applicazione
delle misure di sicurezza privacy.
Il nuovo Codice ha ridefinito la normativa sulla sicurezza privacy
e prevede, all'allegato b), un elenco di misure minime di
sicurezza, alcune riprese dal D.P.R. n. 318 del 1999, altre di
nuova istituzione.
Il problema riguarda la possibilità di sanzionare penalmente la
mancata adozione delle "vecchie" misure di sicurezza, non valendo
per queste la disposizione transitoria prevista dall'art. 180 del
Codice che dispone l'adeguamento alle nuove misure entro il 31
dicembre 2005.
Anche secondo la Confindustria, le vecchie misure, essendo
comunque ricomprese nell'elenco delle misure di sicurezza
dell'allegato b) del Codice devono essere adottate subito, non
valendo per queste il differimento previsto dall'art. 180.
La mancata adozione comporta responsabilità civile per danni e,
secondo la Confindustria, anche responsabilità penale, sanzionata
dalle disposizioni della vecchia legge (vedi in tal senso anche in
ns articolo "Quando la
proroga
della proroga della proroga mette a rischio le aziende").