PRIVACY:
BILANCI
E SOCI DEBITORI
Oggetto
: richiesta
da parte di un socio di una cooperativa della eliminazione
dell'indicazione, dai bilanci degli anni precedenti, dei dati relativi a
somme di cui la società era creditrice nei suoi confronti, anche
attraverso la rettifica degli atti già depositati.
Decisione:
infondata la richiesta del
ricorrente (bilanci
valore di rappresentazione storica della situazione societaria a tutela
anche delle posizioni dei soci e dei terzi; crediti o debiti di
società o imprese, rientrano nella nozione di dati relativi allo
svolgimento di attività economiche, la cui utilizzazione e divulgazione
a terzi può avvenire anche senza il consenso degli interessati...)
In
dettaglio:
Per
rettificare o cancellare i dati personali inseriti nei bilanci societari
già approvati non si può tener conto solo della legge n.675/1996, ma
si devono applicare anche le norme sulla formazione, correzione e
integrazione dei bilanci, oppure adottare modalità analoghe a quelle
previste per le annotazioni sui documenti conservati negli archivi
storici. Inoltre, i crediti vantati dalle società nei confronti dei
loro soci sono da considerarsi dati relativi alle loro attività
economiche e, come tali, la loro divulgazione può avvenire senza
il consenso dell'interessato.
Il
principio è stato ribadito dal Garante per la protezione dei dati
personali nella decisione riguardante il ricorso presentato da un socio
di una cooperativa che aveva chiesto l'eliminazione, dai bilanci degli
anni precedenti, dei dati relativi a somme di cui la società era
creditrice nei suoi confronti, anche attraverso la rettifica degli atti
già depositati.
Il
socio si era, inoltre, opposto alla pubblicazione di quegli stessi dati
nel bilancio in via di approvazione. Secondo l'interessato, i dati
pubblicati nel bilancio sarebbero frutto di un rapporto interno alla
società e nessuna norma di legge richiederebbe l'indicazione nel
bilancio di documenti riguardanti le posizioni creditorie e debitorie
dei singoli soci o di altri soggetti (clienti, fornitori, creditori e
debitori a vario titolo) che intrattengono rapporti con la società,
essendo semmai necessario, a suo avviso, riportare gli importi
complessivi dei debiti e dei crediti non in maniera analitica, senza cioè
l'indicazione, per ciascun nominativo, delle somme dovute.
Secondo
il ricorrente, la cooperativa, quindi, avrebbe divulgato dati al di
fuori dell'ambito sociale in maniera illecita e senza il consenso
dell'interessato.
Alla
richiesta del socio, la cooperativa aveva però risposto che, in quanto
basata su un contratto sociale tra vari soggetti tale da porre
reciproci rapporti di diritti e doveri, si era soltanto limitata ad
esercitare il proprio diritto di comunicare in maniera trasparente agli
altri soci, parte dello stesso contratto associativo, le inadempienze
contrattuali dell'interessato. Il socio aveva, pertanto, presentato
ricorso al Garante chiedendo che venisse data soddisfazione alle sue
richieste.
Esaminando
il caso, l'Autorità ha dichiarato infondata la richiesta del
ricorrente di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma
anonima dei dati che lo riguardano, attraverso la rettifica dei bilanci
già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese.
Va
infatti considerato, ha precisato il Garante, che, assumendo i bilanci
un valore di rappresentazione storica della situazione societaria a
tutela anche delle posizioni dei soci e dei terzi, la loro correzione può
avvenire rispettando le eventuali norme esistenti in tema di formazione,
correzione e integrazione dei bilanci, oppure seguendo le eventuali
altre modalità previste dalla normativa vigente seguite nei confronti
di documenti pubblici conservati a fini storici, e cioè integrando i
dati mediante il deposito di note o documenti
presso il registro
delle imprese.
Resta,
peraltro, ferma, ha aggiunto il Garante, la facoltà da parte dei soci
di formulare rilievi in sede societaria o giudiziaria sui criteri
adottati per la formazione del bilancio per verificarne la conformità
alle norme vigenti, contenute in particolare nel codice civile.
Per
quanto riguarda, invece, l'opposizione del socio alla pubblicazione nel
bilancio ancora da approvare dei dati relativi alle sue morosità,
l'Autorità, ribadendo l'orientamento già espresso in precedenti
decisioni, ha affermato che i dati riguardanti crediti o debiti di
società o imprese, rientrano nella nozione di dati relativi allo
svolgimento di attività economiche, la cui utilizzazione e divulgazione
a terzi può avvenire anche senza il consenso degli interessati.
Pertanto,
la divulgazione da parte delle società, anche cooperative, di dati
concernenti i crediti vantati nei confronti dei propri soci, senza il
loro consenso, non determina, di per se stessa, una violazione delle
disposizioni in materia di riservatezza, venendo così a cadere la
pretesa da parte del socio di cancellare i dati.
Nel
caso di specie, peraltro, la stessa società aveva comunque deciso di rendere
anonimi nel bilancio in corso di approvazione i dati concernenti le
somme dovute dai soci morosi.
(Newsletter
del Garante per la protezione dei dati personali, sito www.garanteprivacy.it)
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