Albi professionali privacy e sanzioni disciplinari
in breve
Non viola la privacy dare notizia
anche on line dell'esistenza di un provvedimento disciplinare a carico di un
iscritto all'albo professionale.
Ordini e collegi professionali
possono affiggere nell'albo e pubblicare sulle loro riviste sia cartacee, sia on
line le sanzioni disposte nei confronti dei loro iscritti e darne comunicazione
ad amministrazioni pubbliche o a privati che lo richiedano.
il ricorso
Il Consiglio nazionale degli
ingegneri ed un consiglio notarile provinciale si sono rivolti al Garante per
ottenere chiarimenti sulla divulgazione delle sanzioni disciplinari, dopo che
loro iscritti ne avevano contestato la legittimità, in un caso la sanzione era
stata diffusa in Internet, lamentando anche possibili danni professionali.
il Garante
La disciplina sulla privacy, non
ha quindi modificato la ratio della normativa relativa agli albi professionali
che, per loro stessa natura, sono destinati ad un regime di pubblicità,
anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno
rapporti con gli iscritti all'albo.
Il Garante privacy lo ha ribadito
nei pareri resi al Consiglio nazionale degli ingegneri ed a un consiglio
notarile provinciale.
Già nei provvedimenti riferiti alla
professione forense e a quella di geometra, ma contenenti principi validi anche
per altre professioni, il Garante aveva ritenuto legittima la divulgazione
del provvedimento del consiglio dell'ordine che disponga la sospensione dalla
professione e ciò a fini di tutela dei terzi.
Questa impostazione è ora confermata
dall'art. 61del Codice in materia di protezione dei dati
personali il quale sancisce espressamente che nelle comunicazioni a soggetti
pubblici o privati, o in sede di diffusione, anche on line, di dati inseriti
nell'albo professionale, può anche essere "menzionata l'esistenza di
provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della
professione".
dalla newsletter del 13/09/04 del
Garante