Legge privacy 675 analisi dei rischi             Legge privacy professioni e sanzioni

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 Albi professionali privacy e sanzioni disciplinari

 

in breve

Non viola la privacy dare notizia anche on line dell'esistenza di un provvedimento disciplinare a carico di un iscritto all'albo professionale.

Ordini e collegi professionali possono affiggere nell'albo e pubblicare sulle loro riviste sia cartacee, sia on line le sanzioni disposte nei confronti dei loro iscritti e darne comunicazione ad amministrazioni pubbliche o a privati che lo richiedano.

 

il ricorso

Il Consiglio nazionale degli ingegneri ed un consiglio notarile provinciale si sono rivolti al Garante per ottenere chiarimenti sulla divulgazione delle sanzioni disciplinari, dopo che loro iscritti ne avevano contestato la legittimità, in un caso la sanzione era stata diffusa in Internet, lamentando anche possibili danni professionali.

 

il Garante 

La disciplina sulla privacy, non ha quindi modificato la ratio della normativa relativa agli albi professionali che, per loro stessa natura, sono destinati ad un regime di pubblicità, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti all'albo.

Il Garante privacy lo ha ribadito nei pareri resi al Consiglio nazionale degli ingegneri ed a un consiglio notarile provinciale.

Già nei provvedimenti riferiti alla professione forense e a quella di geometra, ma contenenti principi validi anche per altre professioni, il Garante aveva ritenuto legittima la divulgazione del provvedimento del consiglio dell'ordine che disponga la sospensione dalla professione e ciò a fini di tutela dei terzi.

Questa impostazione è ora confermata dall'art. 61del Codice in materia di protezione dei dati personali il quale sancisce espressamente che nelle comunicazioni a soggetti pubblici o privati, o in sede di diffusione, anche on line, di dati inseriti nell'albo professionale, può anche essere "menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione".

 

dalla newsletter del 13/09/04 del Garante