©CONSULENTIPRIVACY.IT

Legge privacy 675 analisi dei rischi              TESTO UNICO PRIVACY

 

 

 

 

Home - Consulenti Privacy

 

:. CHI SIAMO - CONTATTI

:. Mappa del sito

 

SERVIZI CONSULENZA

:. RISPOSTE PARERI SULLA PRIVACY

:. PARERI LEGALI IN GENERE  

:. CONSULENZA PRIVACY

:. DOCUMENTO PROGRAMMATICO

:. VERIFICHE GRATUITE 

:. FORMAZIONE PRIVACY 

:. SICUREZZA INFORMATICA

:. NOTIFICAZIONE AL GARANTE

 

SEZIONE INFORMATIVA

:. PRIVACY IN PILLOLE

:. SANZIONI

:. CHI DEVE ADEGUARSI?

:. CONTROLLA ADEMPIMENTI

:. CODICE PRIVACY E NORMATIVA

:. PRIVATI E DIRITTO ALLA PRIVACY

 

ARTICOLI PRIVACY

dal 1997

 

NEWS ARTICOLI  

 

NORMATIVE ATTINENTI

:. TESTO UNICO BANCARIO

:. LEGGE 626/94

 

FAQ

 

SITI UTILI

 

:. Tribunali italiani

 

Policy privacy

 

Legge sulla privacy                

 

                 

                               

PARTE III - TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI

TITOLO I- TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

 

CAPO I - TUTELA DINANZI AL GARANTE

 

SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI

Art. 141

Forme di tutela

 

1. L'interessato può rivolgersi al Garante:

a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall'articolo 142, per rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali;

b) mediante segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima;

c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui all'articolo 7 secondo le modalità e per conseguire gli effetti previsti nella sezione III del presente capo.

 

SEZIONE II

TUTELA AMMINISTRATIVA

 

Art. 142

Proposizione dei reclami

1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e dell'istante.

 

2. Il reclamo è sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li rappresentano anche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ed è presentato al Garante senza particolari formalità. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale procura, e indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.

Il Garante può predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.

 

Art. 143

Procedimento per i reclami

1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento:

a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può invitare il titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;

b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;

d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti.

 

Art. 144

Segnalazioni

1. I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono essere adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 141, comma 1, lettera b), se è avviata un'istruttoria preliminare e anche prima della definizione del procedimento.

 

SEZIONE III

TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA GIURISDIZIONALE

 

Art. 145

Ricorsi

1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.

 

2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.

 

3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.

 

Art. 146

Interpello preventivo

1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed

irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che è stata avanzata richiesta sul

medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e sono decorsi i

termini previsti dal presente articolo, ovvero è stato opposto alla richiesta un diniego anche

parziale.

2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile è fornito entro quindici giorni

dal suo ricevimento.

3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla

richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il

responsabile ne danno comunicazione all'interessato. In tal caso, il termine per l'integrale

riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.

Art. 147

Presentazione del ricorso

1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica:

a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale, del titolare e, ove

conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di

esercizio dei diritti di cui all'articolo 7;

b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1,

oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta

medesima;

c) gli elementi posti a fondamento della domanda;

d) il provvedimento richiesto al Garante;

e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.

2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato:

a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1;

b) l'eventuale procura;

c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.

3. Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'indicazione

di un recapito per l'invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta

elettronica, telefax o telefono.

4. Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione è autenticata. L'autenticazio ne non è

richiesta se la sottoscrizione è apposta presso l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale

iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura è conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di

procedura civile, ovvero con firma digitale in conformità alla normativa vigente.

5. Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato, oppure per via

telematica osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma

del ricevimento prescritte ai sensi dell'articolo 38, comma 2, ovvero presentato direttamente

presso l'Ufficio del Garante.

Art. 148

Inammissibilità del ricorso

1. Il ricorso è inammissibile:

a) se proviene da un soggetto non legittimato;

b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146;

c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo 147, commi 1 e 2, salvo che sia

regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito dell'Ufficio del Garante ai

sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione

dell'invito. In tale caso, il ricorso si considera presentato al momento in cui il ricorso

regolarizzato perviene all'Ufficio.

2. Il Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso.

Art. 149

Procedimento relativo al ricorso

1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è

comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad esercitare

entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente e all'Ufficio la

propria eventuale adesione spontanea. L'invito è comunicato al titolare per il tramite del

responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti

di cui all'articolo 7, ove indicato nel ricorso.

2. In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede,

è determinato in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a

carico della controparte o compensati per giusti motivi anche parzialmente.

3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di cui al comma 1 e

l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e

hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A tal fine l'invito di cui al comma 1 è

trasmesso anche al ricorrente e reca l'indicazione del termine entro il quale il titolare, il

medesimo responsabile e l'interessato possono presentare memorie e documenti, nonché della

data in cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante idonea tecnica

audiovisiva.

4. Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il

ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.

5. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o più perizie. Il provvedimento

che le dispone precisa il contenuto dell'incarico e il termine per la sua esecuzione, ed è

comunicato alle parti le quali possono presenziare alle operazioni personalmente o tramite

procuratori o consulenti designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione

delle spese della perizia.

6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono essere assistiti da un

procuratore o da altra persona di fiducia.

7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è l'assenso delle parti il termine di

sessanta giorni di cui all'articolo 150, comma 2, può essere prorogato per un periodo non

superiore ad ulteriori quaranta giorni.

8. Il decorso dei termini previsti dall'articolo 150, comma 2 e dall'articolo 151 è sospeso di diritto

dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di

sospensione. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del

periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di cui

all'articolo 146, comma 1, e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui all' articolo 150,

comma 1.

Art. 150

Provvedimenti a seguito del ricorso

1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in

tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del

trattamento. Il provvedimento può essere adottato anche prima della comunicazione del ricorso

ai sensi dell'articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non è adottata nei termini la

decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile unitamente a tale

decisione.

2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare,

con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure

necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La

mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a

rigetto.

3. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il

procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al

ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche parzialmente per

giusti motivi.

4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle parti

entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento può essere

comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o telefax.

5. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione del provvedimento di cui ai

commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalità di attuazione

avvalendosi, se necessario, del personale dell'Ufficio o della collaborazione di altri organi dello

Stato.

6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina l'ammontare delle

spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo

esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.

Art. 151

Opposizione

1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all'articolo 150, comma 2, il

titolare o l'interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell'articolo 152.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

2. Il tribunale provvede nei modi di cui all'articolo 152.

 

CAPO II

TUTELA GIURISDIZIONALE

 

Art. 152

Autorità giudiziaria ordinaria

1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente

codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati

personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.

2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si propone con ricorso depositato nella

cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento.

3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.

4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi dell'articolo 143, il

ricorso è proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del

provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso è proposto oltre tale termine il giudice

lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.

5. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento del Garante. Se

ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, può disporre diversamente in tutto o in parte con

ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che definisce il grado di giudizio.

6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice può emanare i

provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento,

l'udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale

udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con

decreto.

7. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al

ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno

della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.

8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il

giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo,

ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.

9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni formalità non

necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di

testimoni anche senza la formulazione di capitoli.

10. Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere, nella

stessa udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante

lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i

successivi trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la

motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.

11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni per

il deposito di note difensive e rinviare la causa all'udienza immediatamente successiva alla

scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo

1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario anche in relazione all'eventuale atto del soggetto

pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le

misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della parte

soccombente le spese del procedimento.

13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 10,

comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

TITOLO II

L'AUTORITÀ

CAPO I

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 153

Il Garante

1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei

deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra

persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza delle materie

del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.

3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità.

Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza

o impedimento.

4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per

più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono

esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere

amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.

5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo

se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori

universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del

decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il

personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione

spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete un'indennità non

eccedente nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di

funzione sono determinate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo

1998, n. 501, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.

7. Alle dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di cui all'articolo 156.

Art. 154

Compiti

1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e

in conformità al presente codice, ha il compito di:

a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in

conformità alla notificazione, anche in caso di loro cessazione;

b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o

dalle associazioni che li rappresentano;

c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di

rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 143;

d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o

disporne il blocco ai sensi dell'articolo 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla

disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'articolo 12 e dell'articolo 139;

f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi normativi richiesti dalla

necessità di tutelare i diritti di cui all'articolo 2 anche a seguito dell'evoluzione del settore;

g) esprimere pareri nei casi previsti;

h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati

personali e delle relative finalità, nonc hé delle misure di sicurezza dei dati;

i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza

nell'esercizio o a causa delle funzioni;

l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all'articolo 37;

m) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del

presente codice, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno

successivo a quello cui si riferisce.

2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia

di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni

internazionali o da regolamenti comunitari e, in particolare:

a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei

protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di

applicazione;

b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della

convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol);

c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, e dalla legge 30 luglio

1998, n. 291, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione sull'uso

dell'informatica nel settore doganale;

d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell' 11 dicembre 2000, che istituisce

l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali e per l'efficace applicazione della

convenzione di Dublino;

e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento

automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa

esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione

tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima.

3. Il Garante coopera con altre autorità amministrative indipendenti nello svolgimento dei

rispettivi compiti. A tale fine, il Garante può anche invitare rappresentanti di un'altra autorità a

partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità, prendendo parte

alla discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di

personale specializzato addetto ad altra autorità.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della

predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle

materie disciplinate dal presente codice.

5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante è reso nei casi previsti nel

termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine,

l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per

esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine

può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti

giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal

presente codice o in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al

Garante.

CAPO II

L'UFFICIO DEL GARANTE

Art. 155

Principi applicabili

1. All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge

7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni

del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di

indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai

dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001

espressamente richiamate dal presente codice.

Art. 156

Ruolo organico e personale

1. All'Ufficio del Garante è preposto un segretario generale scelto anche tra magistrati ordinari o

amministrativi.

2. Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di cento unità.

3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Garante

definisce:

a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti di

cui all'articolo 154;

b) l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale secondo le procedure

previste dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;

d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31

luglio 1997, n. 249 e successive modificazioni e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19,

comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche

esigenze funzionali e organizzative.

Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità

amministrative indipendenti, al personale è attribuito l'ottanta per cento del trattamento

economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità

generale dello Stato, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel quale sono iscritte le somme

già versate nella contabilità speciale, nonché l'individuazione dei casi di riscossione e

utilizzazione dei diritti di segreteria o di corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni di

legge secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. L'Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre

amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati

nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del

decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in

numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento delle

qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al

personale di cui al presente comma è corrisposta un'indennità pari all'eventuale differenza tra il

trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al

personale di ruolo, sulla base di apposita tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e

comunque non inferiore al cinquanta per cento della retribuzione in godimento, con esclusione

dell'indennità integrativa speciale.

5. In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto

a tempo determinato, in numero non superiore a venti unità ivi compresi i consulenti assunti con

contratto a tempo determinato ai sensi del comma

6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono, il Garante può

avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali

ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che

possono essere rinnovati per non più di due volte.

8. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su ciò di cui

sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono

rimanere segrete.

9. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 158 riveste, in

numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive

attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo

nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della

Corte dei conti.

CAPO III

ACCERTAMENTI E CONTROLLI

Art. 157

Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti

1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al titolare, al responsabile,

all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.

Art. 158

Accertamenti

1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi

ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo

del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da personale dell'Ufficio. Il Garante si avvale

anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata

dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare o del

responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio

in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al

più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata

l'indifferibilità dell'accertamento.

Art. 159

Modalità

1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove

necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Nel procedere a

rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a

campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario

verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.

2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell'autorizzazione

del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a

prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque

eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che

definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli

474 e 475 del codice di procedura civile.

3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile, sono eseguiti dandone

informazione a quest'ultimo o, se questo è assente o non è designato, agli incaricati. Agli

accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile.

4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale,

l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere

eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne l'esecuzione.

5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157 e

158 possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax.

6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all'articolo 220 delle norme

di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 160

Particolari accertamenti

1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III della Parte II gli accertamenti sono

effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.

2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante

indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica

l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni

caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela

dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di

difesa o di sicurezza dello Stato.

3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità

della verifica, il componente designato può farsi assistere da personale specializzato tenuto al

segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi

secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai

componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un

numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal

regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).

4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da

segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e

riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.

5. Nell'effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di uffici giudiziari, il

Garante adotta idonee modalità nel rispetto delle reciproche attribuzioni e della particolare

collocazione istituzionale dell'organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine

coperti dal segreto sono differiti, se vi è richiesta dell'organo procedente, al momento in cui cessa

il segreto.

6. La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento

giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di

regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e

penale.

TITOLO III

SANZIONI

CAPO I

VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 161

Omessa o inidonea informativa all'interessato

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa

del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o

giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 17 o, comunque, di

maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila

euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle

condizioni economiche del contravventore.

Art. 162

Altre fattispecie

1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di

altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinque mila euro a trentamila euro.

2 La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.

Art. 163

Omessa o incompleta notificazione

1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli

articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la

sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza- ingiunzione, per intero o

per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.

Art. 164

Omessa informazione o esibizione al Garante

1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai

sensi degli articoli 15o, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento

di una somma da lire quattromila euro a lire ventiquattro mila euro.

Art. 165

Pubblicazione del provvedimento del Garante

1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere applicata la sanzione amministrativa

accessoria della pubblicazione dell'ordinanza- ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più

giornali indicati nel provvedimento che la applica.

Art. 166

Procedimento di applicazione

1. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e

all'articolo 179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della

legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del

cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 10,

e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera

h), e 158.

CAPO II

ILLECITI PENALI

Art. 167

Trattamento illecito di dati

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri

profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di

quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129,

è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto

consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri

profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di

quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto

deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 168

Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante

1. Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o

dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti,

dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito,

salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 169

Misure di sicurezza

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è

punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.

2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto

del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non

eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare

complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi.

Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione,

l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo

dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il

reato.

L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli

articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive

modificazioni, in quanto applicabili.

Art. 170

Inosservanza di provvedimenti del Garante

1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli

articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione

da tre mesi a due anni.

Art. 171

Altre fattispecie

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è punita con le

sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20 ma ggio 1970, n. 300.

Art. 172

Pene accessorie

1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della

sentenza.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI DI MODIFICA

Art. 173

Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen

1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei

protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di

applicazione, è così modificata:

a) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di verifica, di cui, rispettivamente,

agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all'autorità di cui al

comma 1.";

b) il comma 2 dell'articolo 10 è soppresso;

c) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"11. 1. L'autorità di controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione è il Garante per la

protezione dei dati personali. Nell'esercizio dei compiti ad esso demandati per legge, il Garante

esercita il controllo sui trattamenti di dati in applicazione della Convenzione ed esegue le

verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o reclamo dell'interessato

all'esito di un inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, quando

non è possibile fornire al medesimo interessato una risposta sulla base degli elementi forniti

dall'autorità di cui all'articolo 9, comma 1.2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10,

comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.";

d) l'articolo 12 è abrogato.

Art. 174

Notifiche di atti e vendite giudiziarie

1. All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i

seguenti:

"Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel

caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la

copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero

cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia

dell'atto stesso.

Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con

biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.".

2. Al primo comma dell'articolo 138 del codice di procedura civile, le parole da: "può sempre

eseguire" a "destinatario," sono sostituite dalle seguenti: "esegue la notificazione di regola

mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione

oppure, se ciò non è possibile,".

3. Nel quarto comma dell'articolo 139 del codice di procedura civile, la parola: "l'originale" è

sostituita dalle seguenti: "una ricevuta".

4. Nell'articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole: "affigge avviso del deposito"

sono inserite le seguenti: "in busta chiusa e sigillata".

5. All'articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: "Salvo quanto disposto nel secondo

comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto

domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante

spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra

copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la

consegna alla persona alla quale è diretta.";

b) nell'ultimo comma le parole: "ai commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "al primo

comma".

6. Nell'articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le parole da: ",

e mediante" fino alla fine del periodo.

7. All'articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: "maggiore

celerità" sono aggiunte le seguenti: ", di riservatezza o di tutela della dignità".

8. All'articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o

mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.".

9. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente

periodo: "Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore".

10. All'articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile le parole: "del debitore," sono

soppresse e le parole da: "informazioni" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti:

"informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla

cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse".

11. All'articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive

modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la notificazione non può essere

eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137,

terzo comma, del medesimo codice. ".

12. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è

inserito il seguente:

"Articolo 15-bis. (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla notificazione

di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli

interessati o da persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo

contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo comma, del codice di

procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni

strettamente necessarie a tale fine.".

13. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

" 3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante

consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente

titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale

giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per

il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che

provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto

nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.";

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa

a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.".

14. All'articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le parole: "è scritta all'esterno del

plico stesso" sono sostituite dalle seguenti: "è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148,

comma 3".

15. All'art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate con

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci,

si applica la disposizione di cui all'articolo 148, comma 3, del codice.".

16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sulle buste non sono

apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.";

b) all'articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: "L'agente postale rilascia

avviso" sono inserite le seguenti: ", in busta chiusa, del deposito".

Art. 175

Forze di polizia

1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni acquisite nel corso di

attività amministrative ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e

per le connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo è oggetto di comunicazione al

Garante ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 3.

2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli altri

soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, senza l'ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla

data di entrata in vigore del presente codice, in sede di applicazione del presente codice possono

essere ulteriormente trattati se ne è verificata l'esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi

dell'articolo 11.

3. L'articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è sostituito dal

seguente:

"Art. 10 (Controlli)

1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati

personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.

2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in

procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie

indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del

codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o

amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o

l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia al Garante per la

protezione dei dati personali.

3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del

primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la

loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti

disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.

4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni

dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se

ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di

prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione

dei dati personali.

5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche

in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere

al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti

necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma

anonima dei dati medesimi.".

Art. 176

Soggetti pubblici

1. Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: "mediante

strumenti informatici" sono inserite le seguenti: ", fuori dei casi di accesso a dati personali da

parte della persona cui i dati si riferiscono, ".

2. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della

disciplina in materia di trattamento dei dati personali.".

3. L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive

modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. È istituito il Centro nazionale per l'informatica nella

pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per

l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica,

funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.".

4. Al Centro na zionale per l'informatica nella pubblica amministrazione continuano ad applicarsi

l'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché le vigenti modalità di

finanziamento nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive modificazioni, è

sostituito dal seguente: "1. Il Centro nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri

l'adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento,

l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei

limiti previsti dal presente decreto.".

6. La denominazione: "Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione" contenuta

nella vigente normativa è sostituita dalla seguente: "Centro nazionale per l'informatica nella

pubblica amministrazione".

Art. 177

Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali

1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente

della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di

applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale.

2. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è

sostituito dal seguente: "7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della

madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30,

comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.".

3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del decreto del

Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si

riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente

a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla

formazione dell'atto.

4. Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967,

n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).

5. Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto

comma è sostituto dal seguente: "Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità

di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca

statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un

interesse collettivo o diffuso.".

Art. 178

Disposizioni in materia sanitaria

1. Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di

libretto sanitario personale, dopo le parole: "il Consiglio sanitario nazionale" e prima della

virgola sono inserite le seguenti: "e il Garante per la protezione dei dati personali".

2. All'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e infezione da HIV, sono

apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene

a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non

accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni

misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali

dell'interessato, nonché della relativa dignità.";

b) nel comma 2, le parole: "decreto del Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti:

"decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali".

3. Nell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive

modificazioni, in materia di medicinali per uso umano, è inserito, in fine, il seguente periodo:

"Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad escludere l'accesso

di terzi ai dati in esse contenuti. ".

4. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità in data 11 febbraio 1997,

pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di importazione di

medicinali registrati all'estero, sono soppresse le lettere f) ed h).

5. Nel comma 1, primo periodo, dell'articolo 5-bis del decreto- legge 17 febbraio 1998, n. 23,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da: "riguarda anche" fino

alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "è acquisito unitamente al consenso relativo

al trattamento dei dati personali".

Art. 179

Altre modifiche

1. Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole: "; mantenere la

necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare" e: "garantire al lavoratore

il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale;".

2. Nell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole:

"4," e " ,8".

3. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, in materia di

contratti a distanza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ovvero, limitatamente alla

violazione di cui all'articolo 10, al Garante per la protezione dei dati personali".

4. Dopo l'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo

unico in materia di beni culturali e ambientali, è inserito il seguente:

"Articolo 107-bis.

Trattamento di dati personali per scopi storici

1. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi dell'articolo 107, comma 2,

conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi.

2. I documenti detenuti presso l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di Stato sono

conservati e consultabili anche in caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi

dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, qualora ciò risulti necessario per scopi

storici. Ai documenti è allegata la documentazione relativa all'esercizio dei diritti. Su richiesta

di chiunque vi abbia interesse ai sensi del medesimo articolo 13, può essere comunque disposto

il blocco dei dati personali, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione

della dignità, della riservatezza o dell'identità personale degli interessati e i dati non siano di

rilevante interesse pubblico".

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 180

Misure di sicurezza

1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 31/03/06.

2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici

che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione

delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui

all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso

la propria struttura.

3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione

agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure

organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando

i medesimi strumenti al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore del codice.

Art. 181

Altre disposizioni transitorie (NB alcuni termini sono stati prorogati)

1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:

a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 30 settembre 2004;

b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;

c) le notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;

d) le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;

e) le modalità semplificate per l'informativa e la manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto con l'interessato, al più tardi entro il 30 settembre 2004;

f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30

settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281,

restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice.

3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare

nell'allegato C), è effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno

2004.

4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell'articolo 43, comma 1,

della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere

successivamente archiviato o dis trutto in base alla normativa vigente.

5. L'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato ai sensi dell'articolo

52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in

vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti

pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o

elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'articolo 51, comma 1, sono adeguati alla

medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.

6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente codice, abbiano determinato e

adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera

a), possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto delle medesime.

Art. 182

Ufficio del Garante

1. Al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali, in sede di prima applicazione del

presente codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:

a) può individuare i presupposti per l'inquadramento in ruolo, al livello iniziale delle rispettive

qualifiche e nei limiti delle disponibilità di organico, del personale appartenente ad

amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso l'Ufficio del Garante in posizione

di fuori ruolo o equiparato alla data di pubblicazione del presente codice;

b) può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite del trenta per cento

delle disponibilità di organico, per il personale non di ruolo in servizio presso l'Ufficio del

Garante che abbia maturato un'esperienza lavorativa presso il Garante di almeno un anno.

CAPO III

ABROGAZIONI

Art. 183

Norme abrogate

1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:

a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;

b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;

c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;

d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;

e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;

f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;

g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;

h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;

i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;

l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;

m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;

n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;

o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16,

17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresì, abrogati:

a) l'art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, in materia di

malattie rare;

b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;

c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di donatori midollo osseo;

d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445, in materia di certificati di assistenza al parto;

e) l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 380, in materia di

flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;

f) l'articolo 2, comma 5-quater, secondo e terzo periodo, del decreto- legge 28 marzo 2000, n. 70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in

materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo;

g) l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in materia di diffusione di

dati a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;

h) l'articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione di dati

relativi a studenti;

i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona

condotta di cui all'articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali individuati ai sensi

dell'articolo 119, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano nella

misura indicata dal medesimo codice.

CAPO IV

NORME FINALI

Art. 184

Attuazione di direttive europee

1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva 96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.

2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in allegato.

3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.

Art. 185

Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta

1. L'allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all'articolo 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla data di emanazione del presente codice.

Art. 186

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6 e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si

osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.

Il presente codice, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 indietro