PARTE
III - TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI
TITOLO
I- TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
CAPO
I - TUTELA
DINANZI AL GARANTE
SEZIONE
I - PRINCIPI
GENERALI
Art.
141
Forme
di tutela
1.
L'interessato può rivolgersi al Garante:
a)
mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall'articolo 142, per
rappresentare una violazione
della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali;
b)
mediante segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo circostanziato
ai sensi della lettera
a), al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina
medesima;
c)
mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui
all'articolo 7 secondo le modalità
e per conseguire gli effetti previsti nella sezione III del presente capo.
SEZIONE
II
TUTELA
AMMINISTRATIVA
Art.
142
Proposizione
dei reclami
1.
Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e
delle circostanze su
cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure
richieste, nonché gli estremi
identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e dell'istante.
2.
Il reclamo è sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li
rappresentano anche ai sensi dell'articolo
9, comma 2, ed è presentato al Garante senza particolari formalità. Il reclamo
reca in allegato
la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale procura, e
indica un recapito
per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o
telefono.
Il
Garante può predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel Bollettino
e di cui favorisce
la disponibilità con strumenti elettronici.
Art.
143
Procedimento
per i reclami
1.
Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente
infondato e sussistono i presupposti
per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento:
a)
prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il
blocco ai sensi della lettera
c), può invitare il titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad
effettuare il blocco spontaneamente;
b)
prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il
trattamento conforme alle disposizioni
vigenti;
c)
dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta
illecito o non corretto anche
per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera
b), oppure quando,
in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del
trattamento o degli
effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di
un pregiudizio rilevante
per uno o più interessati;
d)
può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli
soggetti o a categorie di soggetti
che si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività.
2.
I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana
se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per
la complessità
degli accertamenti.
Art.
144
Segnalazioni
1.
I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono essere adottati anche a seguito
delle segnalazioni
di cui all'articolo 141, comma 1, lettera b), se è avviata un'istruttoria
preliminare e anche
prima della definizione del procedimento.
SEZIONE
III
TUTELA
ALTERNATIVA A QUELLA GIURISDIZIONALE
Art.
145
Ricorsi
1.
I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all'autorità
giudiziaria o con ricorso
al Garante.
2.
Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra
le stesse parti, è stata
già adita l'autorità giudiziaria.
3.
La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda
dinanzi all'autorità
giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
Art.
146
Interpello
preventivo
1.
Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio
imminente ed
irreparabile,
il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che è stata avanzata
richiesta sul
medesimo
oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e sono
decorsi i
termini
previsti dal presente articolo, ovvero è stato opposto alla richiesta un
diniego anche
parziale.
2.
Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile è fornito
entro quindici giorni
dal
suo ricevimento.
3.
Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un integrale
riscontro alla
richiesta
sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il
titolare o il
responsabile
ne danno comunicazione all'interessato. In tal caso, il termine per l'integrale
riscontro
è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.
Art.
147
Presentazione
del ricorso
1.
Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica:
a)
gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale,
del titolare e, ove
conosciuto,
del responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in
caso di
esercizio
dei diritti di cui all'articolo 7;
b)
la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi
dell'articolo 8, comma 1,
oppure
del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla
richiesta
medesima;
c)
gli elementi posti a fondamento della domanda;
d)
il provvedimento richiesto al Garante;
e)
il domicilio eletto ai fini del procedimento.
2.
Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in
allegato:
a)
la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi
dell'articolo 8, comma 1;
b)
l'eventuale procura;
c)
la prova del versamento dei diritti di segreteria.
3.
Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini della sua
valutazione e l'indicazione
di
un recapito per l'invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale
mediante posta
elettronica,
telefax o telefono.
4.
Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione è autenticata.
L'autenticazio ne non è
richiesta
se la sottoscrizione è apposta presso l'Ufficio del Garante o da un procuratore
speciale
iscritto
all'albo degli avvocati al quale la procura è conferita ai sensi dell'articolo
83 del codice di
procedura
civile, ovvero con firma digitale in conformità alla normativa vigente.
5.
Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato,
oppure per via
telematica
osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla
conferma
del
ricevimento prescritte ai sensi dell'articolo 38, comma 2, ovvero presentato
direttamente
presso
l'Ufficio del Garante.
Art.
148
Inammissibilità
del ricorso
1.
Il ricorso è inammissibile:
a)
se proviene da un soggetto non legittimato;
b)
in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146;
c)
se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo 147, commi 1 e 2,
salvo che sia
regolarizzato
dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito dell'Ufficio del
Garante ai
sensi
del comma 2, entro sette giorni dalla data della sua presentazione o della
ricezione
dell'invito.
In tale caso, il ricorso si considera presentato al momento in cui il ricorso
regolarizzato
perviene all'Ufficio.
2.
Il Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso.
Art.
149
Procedimento
relativo al ricorso
1.
Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il
ricorso è
comunicato
al titolare entro tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad
esercitare
entro
dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente e
all'Ufficio la
propria
eventuale adesione spontanea. L'invito è comunicato al titolare per il tramite
del
responsabile
eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio
dei diritti
di
cui all'articolo 7, ove indicato nel ricorso.
2.
In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere. Se il
ricorrente lo richiede,
è
determinato in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti
al ricorso, posti a
carico
della controparte o compensati per giusti motivi anche parzialmente.
3.
Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di cui al comma
1 e
l'interessato
hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore
speciale, e
hanno
facoltà di presentare memorie o documenti. A tal fine l'invito di cui al comma
1 è
trasmesso
anche al ricorrente e reca l'indicazione del termine entro il quale il titolare,
il
medesimo
responsabile e l'interessato possono presentare memorie e documenti, nonché
della
data
in cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante
idonea tecnica
audiovisiva.
4.
Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto
chiesto con il
ricorso
o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.
5.
Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o più perizie.
Il provvedimento
che
le dispone precisa il contenuto dell'incarico e il termine per la sua
esecuzione, ed è
comunicato
alle parti le quali possono presenziare alle operazioni personalmente o tramite
procuratori
o consulenti designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine
all'anticipazione
delle
spese della perizia.
6.
Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono essere
assistiti da un
procuratore
o da altra persona di fiducia.
7.
Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è l'assenso delle
parti il termine di
sessanta
giorni di cui all'articolo 150, comma 2, può essere prorogato per un periodo
non
superiore
ad ulteriori quaranta giorni.
8.
Il decorso dei termini previsti dall'articolo 150, comma 2 e dall'articolo 151
è sospeso di diritto
dal
1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del
periodo di
sospensione.
Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla
fine del
periodo
medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di
cui
all'articolo
146, comma 1, e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui all' articolo
150,
comma
1.
Art.
150
Provvedimenti
a seguito del ricorso
1.
Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via
provvisoria il blocco in
tutto
o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o più
operazioni del
trattamento.
Il provvedimento può essere adottato anche prima della comunicazione del
ricorso
ai
sensi dell'articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non è
adottata nei termini la
decisione
di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile unitamente a tale
decisione.
2.
Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso,
ordina al titolare,
con
decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le
misure
necessarie
a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro
adozione. La
mancata
pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione,
equivale a
rigetto.
3.
Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che
definisce il
procedimento
determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti
al
ricorso,
posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche parzialmente
per
giusti
motivi.
4.
Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato
alle parti
entro
dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il
provvedimento può essere
comunicato
alle parti anche mediante posta elettronica o telefax.
5.
Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione del provvedimento
di cui ai
commi
1 e 2, il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalità di
attuazione
avvalendosi,
se necessario, del personale dell'Ufficio o della collaborazione di altri organi
dello
Stato.
6.
In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina
l'ammontare delle
spese
e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per
questa parte, titolo
esecutivo
ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.
Art.
151
Opposizione
1.
Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all'articolo 150,
comma 2, il
titolare
o l'interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell'articolo
152.
L'opposizione
non sospende l'esecuzione del provvedimento.
2.
Il tribunale provvede nei modi di cui all'articolo 152.
CAPO
II
TUTELA
GIURISDIZIONALE
Art.
152
Autorità
giudiziaria ordinaria
1.
Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle
disposizioni del presente
codice,
comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione
dei dati
personali
o alla loro mancata adozione, sono attribuite all'autorità giudiziaria
ordinaria.
2.
Per tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si propone con ricorso
depositato nella
cancelleria
del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento.
3.
Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.
4.
Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi
dell'articolo 143, il
ricorso
è proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento
o dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso è proposto oltre tale termine il
giudice
lo
dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.
5.
La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento del
Garante. Se
ricorrono
gravi motivi il giudice, sentite le parti, può disporre diversamente in tutto o
in parte con
ordinanza
impugnabile unitamente alla decisione che definisce il grado di giudizio.
6.
Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice
può emanare i
provvedimenti
necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento,
l'udienza
di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In
tale
udienza,
con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati
con
decreto.
7.
Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale
assegna al
ricorrente
il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra
il giorno
della
notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta
giorni.
8.
Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo
impedimento, il
giudice
dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del
processo,
ponendo
a carico del ricorrente le spese di giudizio.
9.
Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni
formalità non
necessaria
al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la
citazione di
testimoni
anche senza la formulazione di capitoli.
10.
Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni
ed a procedere, nella
stessa
udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la
sentenza mediante
lettura
del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria
entro i
successivi
trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al
dispositivo, la
motivazione
della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
11.
Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non superiore a
dieci giorni per
il
deposito di note difensive e rinviare la causa all'udienza immediatamente
successiva alla
scadenza
del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
12.
Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4
della legge 20 marzo
1865,
n. 2248, allegato E), quando è necessario anche in relazione all'eventuale atto
del soggetto
pubblico
titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte,
prescrive le
misure
necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico
della parte
soccombente
le spese del procedimento.
13.
La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione.
14.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi previsti
dall'articolo 10,
comma
5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
TITOLO
II
L'AUTORITÀ
CAPO
I
IL
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Art.
153
Il
Garante
1.
Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione.
2.
Il Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due
dalla Camera dei
deputati
e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti
tra
persone
che assicurano indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza delle
materie
del
diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le
qualificazioni.
3.
I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso
di parità.
Eleggono
altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di
sua assenza
o
impedimento.
4.
Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere
confermati per
più
di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non
possono
esercitare,
a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere
amministratori
o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
5.
All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono
collocati fuori ruolo
se
dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio;
se professori
universitari
di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13
del
decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni. Il
personale
collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6.
Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la
retribuzione
spettante
al primo presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete un'indennità
non
eccedente
nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità
di
funzione
sono determinate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo
1998,
n. 501, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari
stanziamenti.
7.
Alle dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di cui all'articolo 156.
Art.
154
Compiti
1.
Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche
avvalendosi dell'Ufficio e
in
conformità al presente codice, ha il compito di:
a)
controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina
applicabile e in
conformità
alla notificazione, anche in caso di loro cessazione;
b)
esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli
interessati o
dalle
associazioni che li rappresentano;
c)
prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o
opportune al fine di
rendere
il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 143;
d)
vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non
corretto dei dati o
disporne
il blocco ai sensi dell'articolo 143, e di adottare gli altri provvedimenti
previsti dalla
disciplina
applicabile al trattamento dei dati personali;
e)
promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'articolo 12 e dell'articolo
139;
f)
segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi normativi
richiesti dalla
necessità
di tutelare i diritti di cui all'articolo 2 anche a seguito dell'evoluzione del
settore;
g)
esprimere pareri nei casi previsti;
h)
curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di
trattamento dei dati
personali
e delle relative finalità, nonc hé delle misure di sicurezza dei dati;
i)
denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali
viene a conoscenza
nell'esercizio
o a causa delle funzioni;
l)
tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui
all'articolo 37;
m)
predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di
attuazione del
presente
codice, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno
successivo
a quello cui si riferisce.
2.
Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o
assistenza in materia
di
trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o
convenzioni
internazionali
o da regolamenti comunitari e, in particolare:
a)
dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica
ed esecuzione dei
protocolli
e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione
di
applicazione;
b)
dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed
esecuzione della
convenzione
istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol);
c)
dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, e dalla legge
30 luglio
1998,
n. 291, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione
sull'uso
dell'informatica
nel settore doganale;
d)
dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell' 11 dicembre 2000, che
istituisce
l'"Eurodac"
per il confronto delle impronte digitali e per l'efficace applicazione della
convenzione
di Dublino;
e)
nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto
al trattamento
automatizzato
di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa
esecutiva
con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della
cooperazione
tra
Stati ai sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima.
3.
Il Garante coopera con altre autorità amministrative indipendenti nello
svolgimento dei
rispettivi
compiti. A tale fine, il Garante può anche invitare rappresentanti di un'altra
autorità a
partecipare
alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità,
prendendo parte
alla
discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la
collaborazione di
personale
specializzato addetto ad altra autorità.
4.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il
Garante all'atto della
predisposizione
delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere
sulle
materie
disciplinate dal presente codice.
5.
Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante è
reso nei casi previsti nel
termine
di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine,
l'amministrazione
può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per
esigenze
istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma,
tale termine
può
essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro venti
giorni
dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
6.
Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto
previsto dal
presente
codice o in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura della
cancelleria, al
Garante.
CAPO
II
L'UFFICIO
DEL GARANTE
Art.
155
Principi
applicabili
1.
All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia
ai sensi della legge
7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.
165,
e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione
e le funzioni
del
responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le
funzioni di
indirizzo
e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione
attribuite ai
dirigenti.
Si applicano altresì le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 165
del 2001
espressamente
richiamate dal presente codice.
Art.
156
Ruolo
organico e personale
1.
All'Ufficio del Garante è preposto un segretario generale scelto anche tra
magistrati ordinari o
amministrativi.
2.
Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di cento unità.
3.
Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, il Garante
definisce:
a)
l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini dello svolgimento
dei compiti di
cui
all'articolo 154;
b)
l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale
secondo le procedure
previste
dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
c)
la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;
d)
il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti
dalla legge 31
luglio
1997, n. 249 e successive modificazioni e, per gli incarichi dirigenziali, dagli
articoli 19,
comma
6, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle
specifiche
esigenze
funzionali e organizzative.
Nelle
more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle
autorità
amministrative
indipendenti, al personale è attribuito l'ottanta per cento del trattamento
economico
del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
e)
la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla
contabilità
generale
dello Stato, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel quale sono iscritte
le somme
già
versate nella contabilità speciale, nonché l'individuazione dei casi di
riscossione e
utilizzazione
dei diritti di segreteria o di corrispettivi per servizi resi in base a
disposizioni di
legge
secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997,
n. 249.
4.
L'Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di
altre
amministrazioni
pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati
nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
dell'articolo 13 del
decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni, in
numero
non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per
cento delle
qualifiche
dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo.
Al
personale
di cui al presente comma è corrisposta un'indennità pari all'eventuale
differenza tra il
trattamento
erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al
personale
di ruolo, sulla base di apposita tabella di corrispondenza adottata dal Garante,
e
comunque
non inferiore al cinquanta per cento della retribuzione in godimento, con
esclusione
dell'indennità
integrativa speciale.
5.
In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio può assumere direttamente
dipendenti con contratto
a
tempo determinato, in numero non superiore a venti unità ivi compresi i
consulenti assunti con
contratto
a tempo determinato ai sensi del comma
6.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n.
165 del 2001.
7.
Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono,
il Garante può
avvalersi
dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe
professionali
ovvero
sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due
anni, che
possono
essere rinnovati per non più di due volte.
8.
Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al
segreto su ciò di cui
sono
venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie
che devono
rimanere
segrete.
9.
Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui
all'articolo 158 riveste, in
numero
non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e
secondo le rispettive
attribuzioni,
la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
10.
Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato
a tale scopo
nel
bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero
dell'economia
e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al
controllo della
Corte
dei conti.
CAPO
III
ACCERTAMENTI
E CONTROLLI
Art.
157
Richiesta
di informazioni e di esibizione di documenti
1.
Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al titolare, al
responsabile,
all'interessato
o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
Art.
158
Accertamenti
1.
Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e
verifiche nei luoghi
ove
si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque
utili al controllo
del
rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
2.
I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da personale dell'Ufficio. Il
Garante si avvale
anche,
ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
3.
Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un'abitazione o in un altro
luogo di privata
dimora
o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del
titolare o del
responsabile,
oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per
territorio
in
relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato
senza ritardo, al
più
tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è
documentata
l'indifferibilità
dell'accertamento.
Art.
159
Modalità
1.
Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere
assistito ove
necessario
da consulenti tenuti al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Nel
procedere a
rilievi
e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e
documento, anche a
campione
e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto
sommario
verbale
nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.
2.
Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia
dell'autorizzazione
del
presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a
farli eseguire e a
prestare
la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti
sono comunque
eseguiti
e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il
provvedimento che
definisce
il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi
degli articoli
474
e 475 del codice di procedura civile.
3.
Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile, sono
eseguiti dandone
informazione
a quest'ultimo o, se questo è assente o non è designato, agli incaricati. Agli
accertamenti
possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile.
4.
Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del
tribunale,
l'accertamento
non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può
essere
eseguito
anche con preavviso quando ciò può facilitarne l'esecuzione.
5.
Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e
agli articoli 157 e
158
possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax.
6.
Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all'articolo
220 delle norme
di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con
decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art.
160
Particolari
accertamenti
1.
Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III della Parte
II gli accertamenti sono
effettuati
per il tramite di un componente designato dal Garante.
2.
Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di
regolamento, il Garante
indica
al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne
verifica
l'attuazione.
Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito
in ogni
caso
un riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od
operazioni a tutela
dell'ordine
e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono
motivi di
difesa
o di sicurezza dello Stato.
3.
Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della
specificità
della
verifica, il componente designato può farsi assistere da personale
specializzato tenuto al
segreto
ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono
custoditi
secondo
modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e
dai
componenti
del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da
un
numero
delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri
definiti dal
regolamento
di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).
4.
Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai
dati coperti da
segreto
di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti
rilevanti e
riferisce
oralmente nelle riunioni del Garante.
5.
Nell'effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di
uffici giudiziari, il
Garante
adotta idonee modalità nel rispetto delle reciproche attribuzioni e della
particolare
collocazione
istituzionale dell'organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di
indagine
coperti
dal segreto sono differiti, se vi è richiesta dell'organo procedente, al
momento in cui cessa
il
segreto.
6.
La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti
nel procedimento
giudiziario
basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o
di
regolamento
restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia
civile e
penale.
TITOLO
III
SANZIONI
CAPO
I
VIOLAZIONI
AMMINISTRATIVE
Art.
161
Omessa
o inidonea informativa all'interessato
1.
La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la
sanzione amministrativa
del
pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati
sensibili o
giudiziari
o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 17 o,
comunque, di
maggiore
rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a
trentamila
euro.
La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in
ragione delle
condizioni
economiche del contravventore.
Art.
162
Altre
fattispecie
1.
La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1,
lettera b), o di
altre
disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è
punita con la
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da cinque mila euro a trentamila euro.
2
La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, è punita con
la sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.
Art.
163
Omessa
o incompleta notificazione
1.
Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai
sensi degli
articoli
37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la
sanzione
amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza- ingiunzione, per
intero o
per
estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.
Art.
164
Omessa
informazione o esibizione al Garante
1.
Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti
dal Garante ai
sensi
degli articoli 15o, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento
di
una somma da lire quattromila euro a lire ventiquattro mila euro.
Art.
165
Pubblicazione
del provvedimento del Garante
1.
Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere applicata la sanzione
amministrativa
accessoria
della pubblicazione dell'ordinanza- ingiunzione, per intero o per estratto, in
uno o più
giornali
indicati nel provvedimento che la applica.
Art.
166
Procedimento
di applicazione
1.
L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al
presente capo e
all'articolo
179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni della
legge
24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura
del
cinquanta
per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156,
comma 10,
e
sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154,
comma 1, lettera
h),
e 158.
CAPO
II
ILLECITI
PENALI
Art.
167
Trattamento
illecito di dati
1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per
sé o per altri
profitto
o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in
violazione di
quanto
disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione
dell'articolo 129,
è
punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi
o, se il fatto
consiste
nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per
sé o per altri
profitto
o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in
violazione di
quanto
disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è
punito, se dal fatto
deriva
nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.
Art.
168
Falsità
nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante
1.
Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti,
documenti o
dichiarazioni
resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di
accertamenti,
dichiara
o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è
punito,
salvo
che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Art.
169
Misure
di sicurezza
1.
Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste
dall'articolo 33 è
punito
con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila
euro.
2.
All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche
con successivo atto
del
Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la
regolarizzazione non
eccedente
il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare
complessità
o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei
mesi.
Nei
sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento
alla prescrizione,
l'autore
del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo
dell'ammenda
stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il
reato.
L'organo
che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di
cui agli
articoli
21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive
modificazioni,
in quanto applicabili.
Art.
170
Inosservanza
di provvedimenti del Garante
1.
Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai
sensi degli
articoli
26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la
reclusione
da
tre mesi a due anni.
Art.
171
Altre
fattispecie
1.
La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è
punita con le
sanzioni
di cui all'articolo 38 della legge 20 ma ggio 1970, n. 300.
Art.
172
Pene
accessorie
1.
La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la
pubblicazione della
sentenza.
TITOLO
IV
DISPOSIZIONI
MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI
CAPO
I
DISPOSIZIONI
DI MODIFICA
Art.
173
Convenzione
di applicazione dell'Accordo di Schengen
1.
La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed
esecuzione dei
protocolli
e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione
di
applicazione,
è così modificata:
a)
il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"2.
Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di verifica, di cui,
rispettivamente,
agli
articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte
all'autorità di cui al
comma
1.";
b)
il comma 2 dell'articolo 10 è soppresso;
c)
l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"11.
1. L'autorità di controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione è il
Garante per la
protezione
dei dati personali. Nell'esercizio dei compiti ad esso demandati per legge, il
Garante
esercita
il controllo sui trattamenti di dati in applicazione della Convenzione ed esegue
le
verifiche
previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o reclamo
dell'interessato
all'esito
di un inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai sensi dell'articolo 9, comma
2, quando
non
è possibile fornire al medesimo interessato una risposta sulla base degli
elementi forniti
dall'autorità
di cui all'articolo 9, comma 1.2.
Si applicano le
disposizioni dell'articolo 10,
comma
5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.";
d)
l'articolo 12 è abrogato.
Art.
174
Notifiche
di atti e vendite giudiziarie
1.
All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono
inseriti i
seguenti:
"Se
la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario,
tranne che nel
caso
previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o
deposita la
copia
dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il
numero
cronologico
della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla
copia
dell'atto
stesso.
Sulla
busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il
contenuto dell'atto.
Le
disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni
effettuate con
biglietto
di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.".
2.
Al primo comma dell'articolo 138 del codice di procedura civile, le parole da:
"può sempre
eseguire"
a "destinatario," sono sostituite dalle seguenti: "esegue
la notificazione di regola
mediante
consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di
abitazione
oppure,
se ciò non è possibile,".
3.
Nel quarto comma dell'articolo 139 del codice di procedura civile, la parola:
"l'originale" è
sostituita
dalle seguenti: "una ricevuta".
4.
Nell'articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole: "affigge
avviso del deposito"
sono
inserite le seguenti: "in busta chiusa e sigillata".
5.
All'articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: "Salvo
quanto disposto nel secondo
comma,
se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha
eletto
domicilio
o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato
mediante
spedizione
al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di
altra
copia
al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari
esteri per la
consegna
alla persona alla quale è diretta.";
b)
nell'ultimo comma le parole: "ai commi precedenti" sono sostituite
dalle seguenti: "al
primo
comma".
6.
Nell'articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono soppresse
le parole da: ",
e
mediante" fino alla
fine del periodo.
7.
All'articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole:
"maggiore
celerità"
sono aggiunte le seguenti: ", di riservatezza o di tutela della dignità".
8.
All'articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo comma è aggiunto
il seguente:
"L'intimazione
di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o
mediante
servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.".
9.
All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in
fine, il seguente
periodo:
"Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore".
10.
All'articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile le parole:
"del debitore," sono
soppresse
e le parole da: "informazioni" fino alla fine sono sostituite dalle
seguenti:
"informazioni,
anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla
cancelleria
del tribunale a chiunque vi abbia interesse".
11.
All'articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive
modificazioni,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando
la notificazione non può essere
eseguita
in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste
dall'articolo 137,
terzo
comma, del medesimo codice.
".
12.
Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, è
inserito
il seguente:
"Articolo
15-bis. (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla
notificazione
di
atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a
soggetti diversi dagli
interessati
o da persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il
relativo
contenuto,
si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo comma, del
codice di
procedura
civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le
informazioni
strettamente
necessarie a tale fine.".
13.
All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"
3. L'atto è notificato
per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante
consegna
di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate
nel presente
titolo.
Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario,
l'ufficiale
giudiziario
o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta
eccezione per
il
caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in
busta che
provvedono
a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone
atto
nella
relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.";
b)
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis.
Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in
busta chiusa
a
persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.".
14.
All'articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le parole: "è
scritta all'esterno del
plico
stesso" sono sostituite dalle seguenti: "è
effettuata nei modi previsti dall'articolo 148,
comma
3".
15.
All'art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale,
approvate con
decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1.
Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a
chi ne fa le veci,
si
applica la disposizione di cui all'articolo 148, comma 3, del codice.".
16.
Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sulle
buste non sono
apposti
segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.";
b)
all'articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: "L'agente
postale rilascia
avviso"
sono inserite le seguenti: ", in busta chiusa, del deposito".
Art.
175
Forze
di polizia
1.
Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni
acquisite nel corso di
attività
amministrative ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n.
128, e
per
le connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo è oggetto di
comunicazione al
Garante
ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 3.
2.
I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica
sicurezza e dagli altri
soggetti
di cui all'articolo 53, comma 1, senza l'ausilio di strumenti elettronici
anteriormente alla
data
di entrata in vigore del presente codice, in sede di applicazione del presente
codice possono
essere
ulteriormente trattati se ne è verificata l'esattezza, completezza ed
aggiornamento ai sensi
dell'articolo
11.
3.
L'articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,
è sostituito dal
seguente:
"Art.
10 (Controlli)
1.
Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la
protezione dei dati
personali,
nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2.
I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere
utilizzati in
procedimenti
giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti
originarie
indicate
nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo
240 del
codice
di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o
amministrativo
viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o
l'illegittimità
del loro trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia al Garante per la
protezione
dei dati personali.
3.
La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui
alla lettera a) del
primo
comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, la
loro
comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in
violazione di vigenti
disposizioni
di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma
anonima.
4.
Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre
trenta giorni
dalla
richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere
sulla richiesta se
ciò
può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica o di
prevenzione
e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la
protezione
dei
dati personali.
5.
Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano,
trattati anche
in
forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento,
può chiedere
al
tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli
accertamenti
necessari
e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione
in forma
anonima
dei dati medesimi.".
Art.
176
Soggetti
pubblici
1.
Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole:
"mediante
strumenti
informatici" sono inserite le seguenti: ",
fuori dei casi di accesso a dati personali da
parte
della persona cui i dati si riferiscono,
".
2.
Nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di
ordinamento del
lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
"1-bis.
I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel
rispetto della
disciplina
in materia di trattamento dei dati personali.".
3.
L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e
successive
modificazioni,
è sostituito dal seguente: "1.
È
istituito il Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica
amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per
l'attuazione
delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia
tecnica,
funzionale,
amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.".
4.
Al Centro na zionale per l'informatica nella pubblica amministrazione continuano
ad applicarsi
l'articolo
6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché le vigenti modalità
di
finanziamento
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
5.
L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive
modificazioni, è
sostituito
dal seguente: "1. Il
Centro nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri
l'adozione
di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento,
l'amministrazione
del personale, l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei
limiti
previsti dal presente decreto.".
6.
La denominazione: "Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione" contenuta
nella
vigente normativa è sostituita dalla seguente: "Centro
nazionale per l'informatica nella
pubblica
amministrazione".
Art.
177
Disciplina
anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali
1.
Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 34, comma 1, del
decreto del Presidente
della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche
in caso di
applicazione
della disciplina in materia di comunicazione istituzionale.
2.
Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, è
sostituito
dal seguente: "7.
L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della
madre
che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi
dell'articolo 30,
comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.".
3.
Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107
del decreto del
Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui
l'atto si
riferisce,
oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del
richiedente
a
fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi
settanta anni dalla
formazione
dell'atto.
4.
Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967,
n.
223, sono soppresse le lettere d) ed e).
5.
Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
223, il quinto
comma
è sostituto dal seguente: "Le
liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità
di
applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di
studio, di ricerca
statistica,
scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di
un
interesse
collettivo o diffuso.".
Art.
178
Disposizioni
in materia sanitaria
1.
Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in
materia di
libretto
sanitario personale, dopo le parole: "il Consiglio sanitario
nazionale" e prima della
virgola
sono inserite le seguenti: "e il Garante per la protezione dei dati
personali".
2.
All'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e infezione
da HIV, sono
apportate
le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente: "1.
L'operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene
a
conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non
accompagnato
da stato morboso, è tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare
ogni
misura
o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà
fondamentali
dell'interessato,
nonché della relativa dignità.";
b)
nel comma 2, le parole: "decreto del Ministro della sanità" sono
sostituite dalle seguenti:
"decreto
del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali".
3.
Nell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e
successive
modificazioni,
in materia di medicinali per uso umano, è inserito, in fine, il seguente
periodo:
"Decorso
tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad escludere
l'accesso
di
terzi ai dati in esse contenuti.
".
4.
All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità in data 11
febbraio 1997,
pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di importazione di
medicinali
registrati all'estero, sono soppresse le lettere f) ed h).
5.
Nel comma 1, primo periodo, dell'articolo 5-bis del decreto- legge 17 febbraio
1998, n. 23,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da:
"riguarda anche" fino
alla
fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "è
acquisito unitamente al consenso relativo
al
trattamento dei dati personali".
Art.
179
Altre
modifiche
1.
Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole:
"; mantenere la
necessaria
riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare" e:
"garantire al lavoratore
il
rispetto della sua personalità e della sua libertà morale;".
2.
Nell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono
soppresse le parole:
"4,"
e " ,8".
3.
Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, in
materia di
contratti
a distanza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ",
ovvero, limitatamente alla
violazione
di cui all'articolo 10, al Garante per la protezione dei dati personali".
4.
Dopo l'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo
unico
in materia di beni culturali e ambientali, è inserito il seguente:
"Articolo
107-bis.
Trattamento
di dati personali per scopi storici
1.
I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi dell'articolo
107, comma 2,
conservano
il loro carattere riservato e non possono essere diffusi.
2.
I documenti detenuti presso l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di
Stato sono
conservati
e consultabili anche in caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi
dell'articolo
13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, qualora ciò risulti necessario per
scopi
storici.
Ai documenti è allegata la documentazione relativa all'esercizio dei diritti.
Su richiesta
di
chiunque vi abbia interesse ai sensi del medesimo articolo 13, può essere
comunque disposto
il
blocco dei dati personali, qualora il loro trattamento comporti un concreto
pericolo di lesione
della
dignità, della riservatezza o dell'identità personale degli interessati e i
dati non siano di
rilevante
interesse pubblico".
CAPO
II
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
Art.
180
Misure
di sicurezza
1.
Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B)
che non erano previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono
adottate entro il 31/03/06.
2.
Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di
strumenti elettronici
che,
per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata
applicazione
delle
misure minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche
di cui
all'allegato
B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare
presso
la
propria struttura.
3.
Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di
sicurezza in relazione
agli
strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee
misure
organizzative,
logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo 31,
adeguando
i
medesimi strumenti al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore del
codice.
Art.
181
Altre
disposizioni transitorie (NB
alcuni termini sono stati prorogati)
1.
Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in sede
di prima applicazione
del presente codice:
a)
l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di
operazioni ai sensi degli articoli
20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 30
settembre 2004;
b)
la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'articolo 26,
commi 3, lettera a), e
4, lettera a), è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
c)
le notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile
2004;
d)
le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno
2004;
e)
le modalità semplificate per l'informativa e la manifestazione del consenso,
ove necessario, possono
essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta
e dagli organismi
sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto con l'interessato, al
più tardi entro
il 30 settembre 2004;
f)
l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma 2, è obbligatoria a
decorrere dal 1 gennaio
2005.
2.
Le disposizioni di cui all'articolo 21-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 30
settembre
1963, n. 1409, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 281,
restano
in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice.
3.
L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da
riportare
nell'allegato
C), è effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30
giugno
2004.
4.
Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi
dell'articolo 43, comma 1,
della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua
ad essere
successivamente
archiviato o dis trutto in base alla normativa vigente.
5.
L'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato
ai sensi dell'articolo
52,
comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima
dell'entrata in
vigore
del presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente
ai documenti
pubblicati
mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto
cartaceo o
elettronico.
I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'articolo 51, comma 1, sono
adeguati alla
medesima
disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
codice.
6.
Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente codice, abbiano
determinato e
adottato
nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'articolo 26, comma
3, lettera
a),
possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto delle medesime.
Art.
182
Ufficio
del Garante
1.
Al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali, in sede di
prima applicazione del
presente
codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:
a)
può individuare i presupposti per l'inquadramento in ruolo, al livello iniziale
delle rispettive
qualifiche
e nei limiti delle disponibilità di organico, del personale appartenente ad
amministrazioni
pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso l'Ufficio del Garante in
posizione
di
fuori ruolo o equiparato alla data di pubblicazione del presente codice;
b)
può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite del
trenta per cento
delle
disponibilità di organico, per il personale non di ruolo in servizio presso
l'Ufficio del
Garante
che abbia maturato un'esperienza lavorativa presso il Garante di almeno un anno.
CAPO
III
ABROGAZIONI
Art.
183
Norme
abrogate
1.
Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
a)
la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b)
la legge 3 novembre 2000, n. 325;
c)
il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
d)
il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
e)
l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
f)
il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
g)
il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
h)
il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
i)
il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
l)
il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8,
comma 1, 11 e 12;
m)
il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
n)
il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
o)
il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
2.
Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli articoli
12, 13, 14, 15, 16,
17,
18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
3.
Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresì,
abrogati:
a)
l'art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n.
279, in materia di
malattie
rare;
b)
l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
c)
l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di donatori
midollo osseo;
d)
l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n.
445,
in materia di certificati di assistenza al parto;
e)
l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n.
380, in materia di
flussi
informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;
f)
l'articolo 2, comma 5-quater, secondo e terzo periodo, del decreto- legge
28 marzo 2000, n. 70,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive
modificazioni, in
materia
di banca dati sinistri in ambito assicurativo;
g)
l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in materia
di diffusione di
dati
a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;
h)
l'articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in
materia di diffusione di dati
relativi
a studenti;
i)
l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma, della legge 1° aprile
1981, n. 121.
4.
Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e
di buona
condotta
di cui all'articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali
individuati ai sensi
dell'articolo
119, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano
nella
misura
indicata dal medesimo codice.
CAPO
IV
NORME
FINALI
Art.
184
Attuazione
di direttive europee
1.
Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva 96/45/CE del
Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento
europeo e
del Consiglio, del 12 luglio 2002.
2.
Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni
comprese nella legge
31 dicembre 1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente codice,
il riferimento
si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente codice
secondo la tavola
di corrispondenza riportata in allegato.
3.
Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti
o limiti più restrittivi
in materia di trattamento di taluni dati personali.
Art.
185
Allegazione
dei codici di deontologia e di buona condotta
1.
L'allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all'articolo 12, commi 1 e 4,
quelli promossi ai sensi degli
articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana
alla data di emanazione del presente codice.
Art.
186
Entrata
in vigore
1.
Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 2004,
ad eccezione delle
disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6 e 182, che entrano
in vigore il giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data
si
osservano
altresì i termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e
150, comma 2.
Il
presente codice, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
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