TITOLO
VI ISTRUZIONE
TITOLO
VII TRATTAMENTO
PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI
TITOLO
VIII LAVORO
E PREVIDENZA SOCIALE
TITOLO
IX SISTEMA
BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO
TITOLO
X COMUNICAZIONI
ELETTRONICHE
TITOLO
XI LIBERE
PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA
TITOLO
XIII MARKETING
DIRETTO
TITOLO
VI - ISTRUZIONE
CAPO
I - PROFILI
GENERALI
Art.
95
Dati
sensibili e giudiziari
1.
Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalità di
istruzione
e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o
universitario, con
particolare
riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.
Art.
96
Trattamento
di dati relativi a studenti
1.
Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento
professionale, anche
all'estero,
le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su
richiesta degli interessati, possono
comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati
relativi agli esiti scolastici,
intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da
quelli sensibili o giudiziari,
pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati
nell'informativa resa agli interessati
ai sensi dell'articolo 13. I dati possono essere successivamente
trattati esclusivamente per
le predette finalità.
2.
Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica
24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla
riservatezza. Restano
altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione
dell'esito degli esami mediante
affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e
certificati.
TITOLO
VII
TRATTAMENTO
PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI
CAPO
I
PROFILI
GENERALI
Art.
97
Ambito
applicativo
1.
Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali
effettuato per scopi storici, statistici o
scientifici.
Art.
98
Finalità
di rilevante interesse pubblico
1.
Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalità relative ai
trattamenti effettuati da soggetti pubblici:
a)
per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la
comunicazione dei documenti
detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti
pubblici, secondo quanto
disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia
di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice;
b)
che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, e successive modificazioni;
c)
per scopi scientifici.
Art.
99
Compatibilità
tra scopi e durata del trattamento
1.
Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici,
statistici o scientifici è considerato compatibile
con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti
o trattati.
2.
Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o
scientifici può essere effettuato anche
oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per
i quali i dati sono stati
in precedenza raccolti o trattati.
3.
Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque essere
conservati o ceduti ad altro titolare
i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il
trattamento.
Art.
100
Dati
relativi ad attività di studio e ricerca
1.
Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in
campo scientifico e tecnologico
i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca,
possono con autonome
determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via
telematica, dati relativi
ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca,
tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con
esclusione di quelli sensibili o giudiziari
.
2.
Resta fermo il diritto dell'interessato di opporsi per motivi legittimi
ai sensi dell'articolo 7, comma
4, lettera a).
3.
I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti
amministrativi ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241.
4.
I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente
trattati per i soli scopi in base ai
quali sono comunicati o diffusi.
CAPO
II
TRATTAMENTO
PER SCOPI STORICI
Art.
101
Modalità
di trattamento
1.
I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere
utilizzati per adottare atti o provvedimenti
amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati
anche per altre finalità
nel rispetto dell'articolo 11.
2.
I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici,
possono essere utilizzati, tenendo
conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il
perseguimento di tali scopi.
I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il
perseguimento dei medesimi scopi.
3.
I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a
circostanze o fatti resi noti
direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in
pubblico.
Art.
102
Codice
di deontologia e di buona condotta
1.
Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società
scientifiche e le associazioni
professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici.
2.
Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1
individua, in particolare:
a)
le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli
utenti da osservare anche nella
comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del
presente codice applicabili
ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di pubblicazione
di articoli, saggi e altre
manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica;
b)
le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione
di documenti concernenti dati
idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti
riservati di tipo familiare, identificando
casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse è informato
dall'utente della prevista diffusione
di dati;
c)
le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina
dettata in materia di trattamento dei
dati a scopi storici, anche in riferimento all'uniformità dei criteri
da seguire per la consultazione
e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione.
Art.
103
Consultazione
di documenti conservati in archivi
1.
La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in
quelli storici degli enti pubblici
e in archivi privati è disciplinata dal decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di approvazione
del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come
modificato dal presente
codice.
CAPO
III
TRATTAMENTO
PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI
Art.
104
Ambito
applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici
1.
Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati
per scopi statistici o, in quanto
compatibili, per scopi scientifici.
2.
Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione ai dati
identificativi si tiene conto dell'insieme
dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o
da altri per identificare
l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al
progresso tecnico.
Art.
105
Modalità
di trattamento
1.
I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono
essere utilizzati per prendere
decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, né per
trattamenti
di dati per scopi
di altra natura.
2.
Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente determinati
e resi noti
all'interessato,
nei modi di cui all'articolo 13 anche in relazione a quanto previsto
dall'articolo 106,
comma 2, lettera b), del presente codice e dall'articolo 6-bis del
decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, e successive modificazioni.
3.
Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui all'articolo
106 sono tali da consentire
ad un soggetto di rispondere in no me e per conto di un altro, in quanto
familiare o convivente,
l'informativa all'interessato può essere data anche per il tramite del
soggetto rispondente.
4.
Per il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici
rispetto a dati raccolti per altri scopi,
l'informativa all'interessato non è dovuta quando richiede uno sforzo
sproporzionato rispetto
al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità
individuate dai codici di cui
all'articolo 106.
Art.
106
Codici
di deontologia e di buona condotta
1.
Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di uno o
più codici di deontologia
e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le
società scientifiche
e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per
scopi statistici o scientifici.
2.
Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto, per i
soggetti già compresi nell'ambito
del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto
legislativo 6 settembre
1989, n. 322, e successive modificazioni, e, per altri soggetti, sulla
base di analoghe garanzie,
in particolare:
a)
i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i
trattamenti, fuori dai casi previsti
dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per
idonei ed effettivi scopi
statistici o scientifici;
b)
per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti
del trattamento e le connesse
garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati,
alle informazioni
da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso
terzi, alla comunicazione
e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di
dati identificativi,
alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la modifica dei
dati a seguito
dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi
contenuti nelle pertinenti
raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
c)
l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal
titolare del trattamento o da
altri per identificare l'interessato, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso
tecnico;
d)
le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 24, comma
1, lettera i), e 43, comma 1, lettera g), che permettono di prescindere
dal consenso dell'interessato,
tenendo conto dei principi contenuti nelle predette raccomandazioni;
e)
modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati
relativamente al trattamento
dei dati sensibili;
f)
le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le
istruzioni da impartire al personale
incaricato;
g)
le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza dei dati e
delle misure di sicurezza di cui all'articolo 31, anche in
riferimento alle cautele volte ad impedire
l'accesso da parte di persone fisiche che non sono incaricati e
l'identificazione non autorizzata
degli interessati, all'interconnessione dei sistemi info rmativi anche
nell'ambito del Sistema
statistico nazionale e all'interscambio di dati per scopi statistici o
scientifici da effettuarsi
con enti ed uffici situati all'estero anche sulla base delle garanzie
previste dall'articolo 44,
comma 1, lettera a);
h)
l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati che non
sono tenuti in base alla legge
al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi
livelli di sicurezza e di riservatezza.
Art.
107
Trattamento
di dati sensibili
1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 e fuori dei casi di
particolari indagini statistiche
o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso
dell'interessato al trattamento di
dati sensibili, quando è richiesto, può essere prestato con modalità
semplificate, individuate dal
codice di cui all'articolo 106 e l'autorizzazione del Garante può
essere rilasciata anche ai sensi
dell'articolo 40.
Art.
108
Sistema
statistico nazionale
1.
Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte
del Sistema statistico nazionale,
oltre a quanto previsto dal codice di deontologia e di buona condotta
sottoscritto ai sensi
dell'articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto
legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, e successive modificazioni, in particolare per quanto riguarda
il trattamento dei dati sensibili
indicati nel programma statistico nazionale, l'informativa
all'interessato, l'esercizio dei relativi
diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi
dell'articolo 9, comma 4, del medesimo
decreto.
Art.
109
Dati
statistici relativi all'evento della nascita
1.
Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita,
compresi quelli relativi ai nati affetti
da malformazioni e ai nati morti, nonché per i flussi di dati anche da
parte di direttori sanitari,
si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro
della sanità 16 luglio 2001,
n. 349, le modalità tecniche determinate dall'Istituto nazionale della
statistica, sentito il Ministro della salute, dell'interno e il Garante.
Art.
110
Ricerca
medica, biomedica ed epidemiologica
1.
Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute, finalizzato
a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o
epidemiologico, non è necessario
quando la ricerca è prevista da un'espressa disposizione di legge che
prevede specificamente
il trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o
sanitaria previsto
ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive
modificazioni, e per il quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla
comunicazione al
Garante ai sensi dell'articolo 39. Il consenso non è inoltre necessario
quando a causa di particolari
ragioni non è possibile informare gli interessati e il programma di
ricerca è oggetto di motivato
parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale
ed è autorizzato dal
Garante anche ai sensi dell'articolo 40.
2.
In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo
7 nei riguardi dei trattamenti di
cui al comma 1, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei
dati sono annotati senza modificare
questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce
effetti significativi sul risultato
della ricerca.
TITOLO
VIII
LAVORO
E PREVIDENZA SOCIALE
CAPO
I
PROFILI
GENERALI
Art.
111
Codice
di deontologia e di buona condotta
1.
Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento
dei dati personali effettuato
per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro,
prevedendo anche specifiche
modalità per l'informativa all'interessato e per l'eventuale
prestazione del consenso relativamente
alla pubblicazione degli annunci per finalità di occupazione di cui
all'articolo 113, comma
3 e alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche
sensibili.
Art.
112
Finalità
di rilevante interesse pubblico
1.
Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalità di instaurazione
e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di
qualunque tipo, dipendente
o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o
temporaneo, e di altre
forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di
lavoro subordinato.
2.
Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si
intendono ricompresi, in particolare,
quelli effettuati al fine di:
a)
applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e
assumere personale anche appartenente
a categorie protette;
b)
garantire le pari opportunità;
c)
accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a
specifici impieghi, anche in materia
di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei
presupposti per la sospensione
o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede
per incompatibilità
e il conferimento di speciali abilitazioni;
d)
adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed
economico, ivi compreso
il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo,
nonché ad obblighi retributivi,
fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in
quiescenza, ivi compresa la
corresponsione di premi e benefici assistenziali;
e)
adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla
normativa in materia di igiene e
sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché
in materia sindacale;
f)
applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la
normativa in materia di previdenza
ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del
decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla
comunicazione di
dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di
patronato e di assistenza sociale,
alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano
ottenuto il consenso dell'interessato
ai sensi dell'articolo 23 in relazione a tipi di dati individuati
specificamente;
g)
svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità
civile, disciplinare e contabile ed esaminare
i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le
rispettive materie;
h)
comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare
alle procedure di arbitratoo
di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti
collettivi di lavoro;
i)
salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di
terzi;
l)
gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in
materia di assunzione di incarichi
da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
m)
applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di
lavoro a tempo parziale;
n)
svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;
o)
valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti. 3. La
diffusione dei dati di cui alle lettere
m), n) ed o) del comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque,
tale da non consentire
l'individuazione dell'interessato.
CAPO
II
ANNUNCI
DI LAVORO E DATI RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO
Art.
113
Raccolta
di dati e pertinenza
1.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970,
n.300.
CAPO
III
DIVIETO
DI CONTROLLO A DISTANZA E TELELAVORO
Art.
114
Controllo
a distanza
1.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970,
n. 300.
Art.
115
Telelavoro
e lavoro a domicilio
1.
Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il datore
di lavoro è tenuto a garantire
al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà
morale.
2.
Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza
per tutto quanto si riferisce
alla vita familiare.
CAPO
IV
ISTITUTI
DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE
Art.
116
Conoscibilità
di dati su mandato dell'interessato
1.
Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e
di assistenza sociale, nell'ambito
del mandato conferito dall'interessato, possono accedere alle banche di
dati degli enti eroganti
le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente
con il consenso manifestato
ai sensi dell'articolo 23.
2.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio
decreto le linee-guida di apposite
convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza
sociale e gli enti eroganti
le prestazioni.
TITOLO
IX
SISTEMA
BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO
CAPO
I
SISTEMI
INFORMATIVI
Art.
117
Affidabilità
e puntualità nei pagamenti
1.
Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di
sistemi informativi di
cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di
crediti al consumo o comunque
riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte
degli interessati, individuando
anche specifiche modalità per garantire la comunicazione di dati
personali esatti e aggiornati
nel rispetto dei diritti dell'interessato.
Art.
118
Informazioni
commerciali
1.
Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di
informazione commerciale,
prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall' articolo 13,
comma 5,
modalità
semplificate per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per
garantire la qualità e
l'esattezza dei dati raccolti e comunicati.
Art.
119
Dati
relativi al comportamento debitorio
1.
Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118
sono altresì individuatitermini
armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in
particolare, in banche di dati,
registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al
comportamento debitorio dell'interessato
nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui all'articolo
117, tenendo
conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti.
Art.
120
Sinistri
1.
L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (ISVAP) definiscecon
proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della
banca di dati dei sinistri
istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti
nel settore delle assicurazioni
obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce
le modalità di accesso
alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e
per le pubbliche amministrazioni
competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti
fraudolenti nel
settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i
limiti per l'accesso alle informazioni
da parte delle imprese di assicurazione.
2.
Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati
personali sono consentiti
per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.
3.
Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le
disposizioni dell'articolo 2, comma
5-quater, del decreto- legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge
26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni.
TITOLO
X
COMUNICAZIONI
ELETTRONICHE
CAPO
I
SERVIZI
DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Art.
121
Servizi
interessati
1.
Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati
personali connesso alla fornitura
di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti
pubbliche di comunicazioni.
Art.
122
Informazioni
raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente
1.
Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato l'uso di una rete di
comunicazione elettronica per accedere
a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di
un utente, per archiviare
informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.
2.
Il codice di deontologia di cui all'articolo 133 individua i presupposti
e i limiti entro i quali l'uso
della rete nei modi di cui al comma 1, per determinati scopi legittimi
relativi allamemorizzazione
tecnica per il tempo strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione
o a fornire uno specifico servizio richiesto dall'abbonato o
dall'utente, è
consentito
al fornitore del servizio di comunicazione elettronica nei riguardi
dell'abbonato e dell'utente
che abbiano espresso il consenso sulla base di una previa informativa ai
sensi dell'articolo
13 che indichi analiticamente, in modo chiaro e preciso, le finalità e
la durata deltrattamento.
Art.
123
Dati
relativi al traffico
1.
I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal
fornitore di una rete pubblica di
comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico sono cancellati
o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione
della
comunicazione
elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2.
Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a
fini di fatturazione per l'abbonato,
ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al
fornitore, a fini didocumentazione
in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento,
per un periodo
non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione
necessaria per effetto di
una contestazione anche in sede giudiziale.
3.
Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico può trattare i dati
di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di
commercializzazione di servizi
di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore
aggiunto, solo se l'abbonato
o l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato il proprio
consenso, che èrevocabile
in ogni momento.
4.
Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 il fornitore del
servizio informa l'abbonato o l'utente
sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a
trattamento e sulla durata delmedesimo
trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.
5.
Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito
unicamente ad incaricati del trattamento
che operano ai sensi dell'articolo 30 sotto la diretta autorità del
fornitore del serviziodi
comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi,
del fornitore della rete pubblica
di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione
del traffico, dianalisi
per conto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della
commercializzazione dei servizi di comunicazione
elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il
trattamento è limitato
a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività
e deve assicurarel'identificazione
dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di
interrogazioneautomatizzata.
6.
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati
relativi alla fatturazione o al traffico
necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in
particolare,all'interconnessione
o alla fatturazione.
Art.
124
Fatturazione
dettagliata
1.
L'abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza
alcun aggravio di spesa, ladimostrazione
degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla
data e all'ora di
inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di
numerazione, alla località, alla durata
e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.
2.
Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico è tenuto ad abilitare
l'utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi
terminale,gratuitamente
ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità
alternative alla
fatturazione,
anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.
3.
Nella documentazione inviata all'abbonato relativa alle comunicazioni
effettuate non sono evidenziati
i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, né le comunicazioni
necessarie per
attivare
le modalità alternative alla fatturazione.
4.
Nella fatturazione all'abbonato no n sono evidenziate le ultime tre
cifre dei numeri chiamati.
Ad
esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza di addebiti
determinati o riferiti a periodi
limitati, l'abbonato può richiedere la comunicazione dei numeri
completi delle comunicazioni
in questione.
5.
Il Garante, accertata l'effettiva disponibilità delle modalità di cui
al comma 2, può autorizzareil
fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle
comunicazioni.
Art.
125
Identificazione
della linea
1.
Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea
chiamante, il fornitore delservizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'utente
chiamante la possibilità
di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la
presentazione dell'identificazione
della linea chiamante, chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve avere
tale possibilità linea per linea.
2.
Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea
chiamante, il fornitore del servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura
all'abbonato chiamato la possibilità
di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la
presentazione dell'identificazione
delle chiamate entranti.
3.
Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea
chiamante e tale indicazione avviene
prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica
accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità,
mediante una funzione
semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la
presentazione dell'identificazione
della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o abbonato
chiamante.
4.
Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea
collegata, il fornitore del servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura
all'abbonato chiamato la possibilità
di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la
presentazione dell'identificazione
della linea collegata all'utente chiamante.
5.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate
dirette verso Paesi non appartenenti
all'Unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si
applicano anche allechiamate
provenienti da tali Paesi.
6.
Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea
chiamante o di quella collegata,
il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico informa gli
abbonati e gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle
possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e
4.
Art.
126
Dati
relativi all'ubicazione
1.
I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico,
riferiti agli utenti o agli abbonati di
reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico,
possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o l'abbonato ha
manifestato previamente
il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la
durata necessari
per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.
2.
Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli
utenti e gli abbonati sulla natura
dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico
che saranno sottoposti al trattamento,
sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonché sull'eventualità
che i dati sianotrasmessi
ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.
3.
L'utente e l'abbonato che manifestano il proprio consenso al trattamento
dei dati relativi all'ubicazione,
diversi dai dati relativi al traffico, conservano il diritto di
richiedere, gratuitamente
e mediante una funzione semplice, l'interruzione temporanea del
trattamento di tali dati
per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di
comunicazioni.
4.
Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati
relativi al traffico, ai sensi dei commi
1, 2 e 3, è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che
operano ai sensi dell'articolo
30, sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di
comunicazione elettronica
accessibile
al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di
comunicazioni o del
terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è
limitato a quanto è strettamente
necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve
assicurare l'identificazione
dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di
interrogazione automatizzata.
Art.
127
Chiamate
di disturbo e di emergenza
1.
L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il
fornitore della rete pubblica di
comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico renda temporaneamente
inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione
della linea chiamante
e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta.
L'inefficacia della soppressione
può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le
chiamate di disturbo
e per un periodo non superiore a quindici giorni.
2.
La richiesta formulata per iscritto dall'abbonato specifica le modalità
di ricezione delle chiamate
di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica
è inoltrata entro quarantotto
ore.
3.
I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati
all'abbonato che dichiari di utilizzarli
per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i
servizi di cui al comma
1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti degli
abbonati e può richiedere un
contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati.
4.
Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile
al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea per
linea, l'inefficacia
della soppressione dell'identificazione della linea chiamante, nonché,
ove necessario, il
trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il
mancato consenso temporanei
dell'abbonato o dell'utente, da parte dei servizi abilitati in base alla
legge a ricevere chiamate
d'emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro delle
comunicazioni, sentiti
il Garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Art.
128
Trasferimento
automatico della chiamata
1.
Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico adotta le misure necessarie
per consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante una funzione
semplice, di poter
bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio
terminale effettuato da terzi.
Art.
129
Elenchi
di abbonati
1.
Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con
l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 3, e in conformità alla
normativa comunitaria,
le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali
relativi agli abbonati
negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche
in riferimento aidati
già raccolti prima della data di entrata in vigore del presente codice.
2.
Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la
manifestazione del consenso
all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati
per le finalità di cui all'articolo
7, comma 4, lettera b), in base al principio della massima
semplificazione delle modalità
di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca dell'abbonato per
comunicazioni interpersonali,
e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da
tali fini, nonché
in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.
Art.
130
Comunicazioni
indesiderate
1.
L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un
operatore per l'invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione
commerciale è consentito con il consenso dell'interessato.
2.
La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni
elettroniche, effettuate per
le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi
del tipo Mms
(Multimedia
Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di
altro tipo.
3.
Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le
finalità di cui ai medesimi commi
effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai
sensi degli articoli 23 e
24.
4.
Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento
utilizza, a fini di venditadiretta
di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite
dall'interessato nel contesto
della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il
consenso
dell'interessato,
sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita
e l'interessato,
adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in
occasione di successivecomunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione
dell'invio di ogni
comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è
informato della possibilità
di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e
gratuitamente.
5.
È vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui
al comma 1 o, comunque, a scopo
promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o
senza fornire un idoneo
recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui
all'articolo 7.
6.
In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente
articolo il Garante può, provvedendo
ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a
fornitori di servizi
di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre
misure praticabili
relativamente
alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le
comunicazioni.
Art.
131
Informazioni
ad abbonati e utenti
1.
Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico informa l'abbonato
e, ove possibile, l'utente circa la sussistenza di situazioni che
permettono di apprendere
in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni
da parte di
soggetti
ad esse estranei.
2.
L'abbonato informa l'utente quando il contenuto delle comunicazioni o
conversazioni può essere
appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali
utilizzate o del collegamento realizzato
tra le stesse presso la sede dell'abbonato medesimo.
3.
L'utente informa l'altro utente quando, nel corso della conversazione,
sono utilizzati dispositivi che
consentono l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri
soggetti.
Art.
132
Conservazione
di dati di traffico per altre finalità
1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati
relativi al traffico telefonico sono
conservati dal fornitore per trenta mesi, per finalità di accertamento
e repressione di reati, secondo
le modalità individuate con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri
dell'interno e delle comunicazioni, e su conforme parere del Garante.
CAPO
II
INTERNET
E RETI TELEMATICHE
Art.
133
Codice
di deontologia e di buona condotta
1.
Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato da fornitori
di servizi di comunicazione
e informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, con
particolare riguardo
ai criteri per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e
consapevolezza degli
utenti delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti
pubblici e privati rispetto ai tipi
di dati personali trattati e alle modalità del loro trattamento, in
particolare attraverso informative
fornite in linea in modo agevole e interattivo, per favorire una più
ampia trasparenza
e
correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei
principi di cui all'articolo 11,
anche ai fini dell'eventuale rilascio di certificazioni attestanti la
qualità delle modalità prescelte
e il livello di sicurezza assicurato.
CAPO
III
VIDEOSORVEGLIANZA
Art.
134
Codice
di deontologia e di buona condotta
1.
Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti
elettronici di rilevamento
di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme
semplificate di informativa
all'interessato per garantire la liceità e la correttezza anche in
riferimento a quanto previsto
dall'articolo 11.
TITOLO
XI
LIBERE
PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA
CAPO
I
PROFILI
GENERALI
Art.
135
Codice
di deontologia e di buona condotta
1.
Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo
svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o
difendere un diritto
in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da
soggetti che esercitano un'attività
di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge.
TITOLO
XII
GIORNALISMO
ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICA
CAPO I PROFILI GENERALI
Art.
136
Finalità
giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero
1.
Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:
a)
effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative
finalità;
b)
effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel
registro dei praticanti di cui agli articoli
26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
c)
temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione
occasionale di articoli, saggi
e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica.
Art.
137
Disposizioni
applicabili
1.
Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le
disposizioni del presente codice relative:
a)
all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26;
b)
alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari;
c)
al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della
Parte I.
2.
Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il
consenso dell'interessato previsto
dagli articoli 23 e 26.
3.
In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di
cui all'articolo 136 restano fermi
i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo
2 e, in particolare, quello dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere
trattati i dati
personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli
interessati o attraverso loro comportamenti
in pubblico.
Art.
138
Segreto
professionale
1.
In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati
personali ai sensi dell'articolo 7,
comma 2, lettera a), restano ferme le norme sul segreto professionale
degli esercenti la professione
di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
CAPO
II
CODICE
DI DEONTOLOGIA
Art.
139
Codice
di deontologia relativo ad attività giornalistiche
1.
Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 l'adozione da parte del
Consiglio nazionale dell'ordine
dei giornalisti di un codice di deontologia relativo al trattamento dei
dati di cui all'articolo
136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati
rapportate alla natura
dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita
sessuale. Il codice può anche prevedere forme
semplificate per le
informative di cui all'articolo
13.
2.
Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante,
in cooperazione con il
Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli
interessati, che il Consiglio
è tenuto a recepire.
3.
Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia
che non sono adottati dal Consiglio
entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottati in via
sostitutiva dal Garante e sono
efficaci sino a quando diviene efficace una diversa
disciplina secondo
la procedura di cooperazione.
4.
Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono
efficaci quindici giorni dopo
la loro pubblicazione ne lla Gazzetta Ufficiale ai sensi
dell'articolo 12.
5.
In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di
deontologia, il Garante può vietare
il trattamento ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c).
TITOLO
XIII
MARKETING
DIRETTO
CAPO
I
PROFILI
GENERALI
Art.
140
Codice
di deontologia e di buona condotta
1.
Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di
invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione
commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non
presuppone il consenso
dell'interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio
conoscibile l'eventuale
dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.
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