PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E PRIVACY: VERBALI E ATTI PUBBLICATI SU INTERNET
Possono
le pubbliche amministrazioni pubblicare in Internet i verbali, le
deliberazioni ed altri atti ufficiali riguardanti la loro attività?
Si,
purché si rispettino le disposizioni che disciplinano il regime di
pubblicità degli atti e dei documenti cartacei delle amministrazioni
pubbliche e, ove siano presenti dati personali di terzi, le norme
che tutelano la privacy.
Per
i provvedimenti dunque che contengono dati personali relativi a terzi,
serve:
-
la presenza di una norma, anche di regolamento, che definisca l'ambito
di diffusione dei dati nel rispetto del diritto alla riservatezza (come
avviene ad esempio per la pubblicazione di atti nell'albo pretorio)
-
deve essere rispettato il principio di non eccedenza nel trattamento dei
dati (art. 9 della legge n. 675/96)
Le
amministrazioni potrebbero anche rendere note in altro modo notizie
relative alla loro attività, avvalendosi delle disposizioni della legge
n. 675/1996 che riguardano l'attività giornalistica.
Devono
essere rispettati ovviamente i limiti al diritto di cronaca previsti a
tutela della riservatezza e della dignità delle persone dalla legge e
dal codice deontologico.
Anche
i singoli componenti di organismi possono avvalersi delle disposizioni
relative alla tutela dei dati personali nell’ambito dell'attività
giornalistica, qualora diffondano, anche via Internet, resoconti non
ufficiali di riunioni, iniziative e attività. Resta
fermo il rispetto dell’eventuale segreto d'ufficio.
Tale
diffusione è ritenuta lecita in quanto rientrante nei trattamenti
temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi
ed altre manifestazioni del pensiero, cui si applicano appunto le stesse
disposizioni previste per l'esercizio dell'attività giornalistica.
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