Pubbliche
Amministrazioni e ottenimento del consenso
Il
Garante ha chiarito che gli enti pubblici non debbono necessariamente
richiedere il consenso per trattare i dati personali sensibili, a
condizione che gli obblighi di legge siano sufficientemente precisi o
che la P.A. abbia adottato un regolamento apposito.
In
questo senso é stato interpretato l'art. 22 della L. 675/1996, come
integrato dal Dlgs 135/1999, il quale non lasciava capire se l'adozione
del regolamento interno fosse una condizione aggiuntiva o alternativa
all'ottenimento del consenso da parte della P.A.
L'interpretazione
maggioritaria sosteneva che l'adozione del regolamento fosse condizione
aggiuntiva, ma il Garante si é, ragionevolmente, pronunciato in senso
contrario: sussistendo obblighi di legge e impossibilità di assolvere
tali obblighi in difetto di consenso "obbligatorio", il
consenso puó non essere richiesto dalla P.A.
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