RISPETTO,
QUALITÀ, TRASPARENZA NEL RAPPORTO TRA CITTADINI E PA DOPO LA
LEGGE SULLA PRIVACY
Durante il Forum
della Pubblica Amministrazione, svoltosi a Roma il 10 maggio
2001, l'Ufficio del Garante per la Protezione dei Dati Personali
tracciato un bilancio delle novità introdotte dalla legge sulla
privacy e dell'azione posta in essere dal Garante.
L’attività del Garante è
diretta al miglioramento della qualità del rapporto tra cittadini,
utenti, amministrazioni pubbliche ed imprese nonché a garantire una
maggiore trasparenza nella gestione delle banche dati.
Sono stati analizzati i fattori
evolutivi della privacy, ponendo particolare attenzione alle problematiche
connesse alla diffusione dell'e-commerce, delle tecniche di direct
marketing ed al rapporto tra e-governament e disciplina sul
trattamento dei dati personali.
Di notevole interesse la
modifica delle tecniche contrattuali per la vendita di prodotti, ma
anche all'evoluzione di tecniche informative e promozionali degli stessi
prodotti in forme sempre più personalizzate. E' dunque necessario
garantire la trasparenza dell'uso dei dati personali sia in sede di
offerta dei prodotti che in sede di conclusione ed esecuzione del
contratto nelle compravendite via Internet.
Quanto al rapporto tra
e-governament e la disciplina sul trattamento dei dati personali,
l’argomento ha ottenuto notevole rilievo, visto l'irreversibile
processo di "ristrutturazione" dell'architettura interna della
Pubblica Amministrazione.
L’informatizzazione se da un
lato garantisce la riduzione dei costi, trasparenza, efficacia ed
efficienza dell'azione amministrativa, dall'altro aumenta il rischio di
rendere il cittadino "trasparente" di fronte alle pubbliche
amministrazioni.
In particolare il problema
della tutela dei dati personali emerge, nei casi di c.d. "reingegnerizzazione"
del processo amministrativo, che trova il suo culmine con la
realizzazione della rete unitaria della Pubblica Amministrazione (RUPA)
e la conseguente circolazione all'interno di essa di informazioni di
varia provenienza.
A titolo di esempio, si pensi
all'istituzione dello sportello unico delle imprese, che presenta il
rischio di un incremento del flusso delle informazioni in un unico
ufficio e quindi verso un ristretto gruppo di soggetti che in questo
ufficio svolgono la propria attività e che, pertanto, possono pervenire
ad un quadro completo del cittadino o all'utilizzo da parte delle
pubbliche amministrazioni di società che svolgono, in regime di
outsourcing, attività di call center.
In quest'ultimo caso si pone un
problema di informazione del cittadino che all'apparecchio può ignorare
l'effettiva natura dell'interlocutore telefonico nonché l'onere della
pubblica amministrazione di garantire un'adeguata tutela del trattamento
dei dati personali.
Pertanto, come ha espressamente
affermato Paissan (componente dell'Ufficio del Garante), la normativa
sul trattamento dei dati personali rappresenta un presupposto
ineludibile dell'e-governament.
L'obbligo di previa
consultazione del Garante, posto dall'art. 31, comma 2, della Legge
675/96, a carico del Presidente del Consiglio dei Ministri e a ciascun
ministro, all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e
degli atti amministrativi suscettibili in incidere sulle materie
disciplinate dalla legge sulla privacy, costituisce uno strumento idoneo
ad agevolare lo sviluppo dell'e-government nel rispetto dei diritti
fondamentali della persona.
Purtroppo, nonostante la
suddetta disposizione legislativa, il Garante ha espresso alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri la propria preoccupazione riguardo
la mancata audizione del parere del Garante nell'emanazione di
regolamenti e/o atti amministrativi, con conseguente annullabilità
degli stessi per violazione della legge sulla protezione dei dati. Non
sono, inoltre, mancati casi in cui il parere, pur richiesto, non è
stato poi osservato. E' il caso del decreto che ha istituito il nuovo
modello di tessera elettorale.
Quest'ultimo, ha affermato Rodotà (Presidente dell'Ufficio del
Garante), viola la riservatezza dei cittadini e lede il principio della
segretezza del voto.
Infatti, la circostanza che
tale certificato elettorale sia valido per 18 votazioni (politiche,
amministrative e referendum) e presenti spazi per l'apposizione di un
timbro che certificherà l'avvenuta partecipazione al voto, determina la
possibilità di dedurre sia l'orientamento politico degli elettori in
violazione dei principi costituzionali (si pensi al caso in cui alcune
forze politiche esprimano specifici orientamenti invitando gli elettori
al voto o all'astensione) sia informazioni di natura particolare
relative alla vita privata dell'elettore (si pensi al caso in cui dalla
timbratura della tessera con il bollo della sezione di voto risulti la
degenza in ospedale o la detenzione in carcere dell'elettore).
La collaborazione tra Pubblica
Amministrazione e Garante, secondo Rodotà, è possibile e porterebbe a
risultati positivi.
Nel fare il bilancio
dell'attività svolta in questi primi quattro anni di mandato, Rodotà
ha evidenziato che l'impegno del Garante si è tradotto in uno sforzo di
semplificazione e snellimento dei vincoli e degli adempimenti previsti
dalla normativa sulla privacy (si pensi ai casi di esclusione della
notificazione e all'emanazione delle autorizzazioni generali).
Ciò
che occorre è sensibilizzare sempre di più i cittadini sulla tematica
della privacy. A tal fine l'Ufficio del Garante ha previsto lo
svolgimento di una campagna di massa, anche attraverso spot
pubblicitari, l'inserimento sul proprio sito Web di modelli di ricorso
al Garante al fine di agevolare l'esercizio di quei diritti che l'art.
13 della Legge 675/96 riconosce all'Interessato nonché il potenziamento
delle FAQ.
dal
sito: www.garanteprivacy.it
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