Legge privacy 675 analisi dei rischi          QUALITÀ, TRASPARENZA NEL RAPPORTO TRA CITTADINI E PA DOPO LA LEGGE SULLA PRIVACY

 

 

 

Home - Consulenti Privacy

 

:. CHI SIAMO - CONTATTI

 

SERVIZI CONSULENZA

:. RISPOSTE PARERI SULLA PRIVACY

:. CONSULENZA PRIVACY

:. DOCUMENTO PROGRAMMATICO

:. VERIFICHE GRATUITE 

:. FORMAZIONE PRIVACY 

:. SICUREZZA INFORMATICA

:. NOTIFICAZIONE AL GARANTE

 

SEZIONE INFORMATIVA

:. PRIVACY IN PILLOLE

:. SANZIONI

:. CHI DEVE ADEGUARSI?

:. CONTROLLA ADEMPIMENTI

:. CODICE PRIVACY E NORMATIVA

:. PRIVATI E DIRITTO ALLA PRIVACY

 

ARTICOLI PRIVACY

dal 1997

 

NEWS ARTICOLI  

 

NORMATIVE ATTINENTI

:. TESTO UNICO BANCARIO

:. LEGGE 626/94

 

FAQ

 

SITI UTILI

 

:. Tribunali italiani

 

Policy privacy

 

 

 

RISPETTO, QUALITÀ, TRASPARENZA NEL RAPPORTO TRA CITTADINI E PA DOPO LA LEGGE SULLA PRIVACY

 

Durante il Forum della Pubblica Amministrazione, svoltosi a Roma il 10 maggio 2001, l'Ufficio del Garante per la Protezione dei Dati Personali tracciato un bilancio delle novità introdotte dalla legge sulla privacy e dell'azione posta in essere dal Garante.

L’attività del Garante è diretta al miglioramento della qualità del rapporto tra cittadini, utenti, amministrazioni pubbliche ed imprese nonché a garantire una maggiore trasparenza nella gestione delle banche dati.

Sono stati analizzati i fattori evolutivi della privacy, ponendo particolare attenzione alle problematiche connesse alla diffusione dell'e-commerce, delle tecniche di direct marketing ed al rapporto tra e-governament e disciplina sul trattamento dei dati personali.

Di notevole interesse la modifica delle tecniche contrattuali per la vendita di prodotti, ma anche all'evoluzione di tecniche informative e promozionali degli stessi prodotti in forme sempre più personalizzate. E' dunque necessario garantire la trasparenza dell'uso dei dati personali sia in sede di offerta dei prodotti che in sede di conclusione ed esecuzione del contratto nelle compravendite via Internet.

Quanto al rapporto tra e-governament e la disciplina sul trattamento dei dati personali, l’argomento ha ottenuto notevole rilievo, visto l'irreversibile processo di "ristrutturazione" dell'architettura interna della Pubblica Amministrazione.

L’informatizzazione se da un lato garantisce la riduzione dei costi, trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, dall'altro aumenta il rischio di rendere il cittadino "trasparente" di fronte alle pubbliche amministrazioni.

In particolare il problema della tutela dei dati personali emerge, nei casi di c.d. "reingegnerizzazione" del processo amministrativo, che trova il suo culmine con la realizzazione della rete unitaria della Pubblica Amministrazione (RUPA) e la conseguente circolazione all'interno di essa di informazioni di varia provenienza.

A titolo di esempio, si pensi all'istituzione dello sportello unico delle imprese, che presenta il rischio di un incremento del flusso delle informazioni in un unico ufficio e quindi verso un ristretto gruppo di soggetti che in questo ufficio svolgono la propria attività e che, pertanto, possono pervenire ad un quadro completo del cittadino o all'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di società che svolgono, in regime di outsourcing, attività di call center.

In quest'ultimo caso si pone un problema di informazione del cittadino che all'apparecchio può ignorare l'effettiva natura dell'interlocutore telefonico nonché l'onere della pubblica amministrazione di garantire un'adeguata tutela del trattamento dei dati personali.

Pertanto, come ha espressamente affermato Paissan (componente dell'Ufficio del Garante), la normativa sul trattamento dei dati personali rappresenta un presupposto ineludibile dell'e-governament.

L'obbligo di previa consultazione del Garante, posto dall'art. 31, comma 2, della Legge 675/96, a carico del Presidente del Consiglio dei Ministri e a ciascun ministro, all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili in incidere sulle materie disciplinate dalla legge sulla privacy, costituisce uno strumento idoneo ad agevolare lo sviluppo dell'e-government nel rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Purtroppo, nonostante la suddetta disposizione legislativa, il Garante ha espresso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la propria preoccupazione riguardo la mancata audizione del parere del Garante nell'emanazione di regolamenti e/o atti amministrativi, con conseguente annullabilità degli stessi per violazione della legge sulla protezione dei dati. Non sono, inoltre, mancati casi in cui il parere, pur richiesto, non è stato poi osservato. E' il caso del decreto che ha istituito il nuovo modello di tessera elettorale.


Quest'ultimo, ha affermato Rodotà (Presidente dell'Ufficio del Garante), viola la riservatezza dei cittadini e lede il principio della segretezza del voto.

Infatti, la circostanza che tale certificato elettorale sia valido per 18 votazioni (politiche, amministrative e referendum) e presenti spazi per l'apposizione di un timbro che certificherà l'avvenuta partecipazione al voto, determina la possibilità di dedurre sia l'orientamento politico degli elettori in violazione dei principi costituzionali (si pensi al caso in cui alcune forze politiche esprimano specifici orientamenti invitando gli elettori al voto o all'astensione) sia informazioni di natura particolare relative alla vita privata dell'elettore (si pensi al caso in cui dalla timbratura della tessera con il bollo della sezione di voto risulti la degenza in ospedale o la detenzione in carcere dell'elettore).

La collaborazione tra Pubblica Amministrazione e Garante, secondo Rodotà, è possibile e porterebbe a risultati positivi.

Nel fare il bilancio dell'attività svolta in questi primi quattro anni di mandato, Rodotà ha evidenziato che l'impegno del Garante si è tradotto in uno sforzo di semplificazione e snellimento dei vincoli e degli adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy (si pensi ai casi di esclusione della notificazione e all'emanazione delle autorizzazioni generali).

Ciò che occorre è sensibilizzare sempre di più i cittadini sulla tematica della privacy. A tal fine l'Ufficio del Garante ha previsto lo svolgimento di una campagna di massa, anche attraverso spot pubblicitari, l'inserimento sul proprio sito Web di modelli di ricorso al Garante al fine di agevolare l'esercizio di quei diritti che l'art. 13 della Legge 675/96 riconosce all'Interessato nonché il potenziamento delle FAQ.

dal sito: www.garanteprivacy.it