Art. 129 - (Emissione di valori mobiliari)
1. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari
esteri di importo non superiore a cento miliardi di lire o al maggiore importo
determinato dalla Banca d'Italia sono liberamente effettuabili ove i valori
mobiliari rientrino in tipologie previste dall'ordinamento e presentino le
caratteristiche individuate dalla Banca d'Italia in conformità delle
deliberazioni del CICR. Nel computo degli importi concorrono tutte le operazioni
relative al medesimo emittente effettuate nell'arco dei dodici mesi precedenti.
2. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari
esteri non liberamente effettuabili ai sensi del comma 1 sono comunicate alla
Banca d'Italia a cura degli interessati.
3. La comunicazione indica le quantità e le caratteristiche dei valori
mobiliari nonché le modalità e i tempi di svolgimento dell'operazione. Entro
quindici giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia può
chiedere informazioni integrative.
4. L'operazione può essere effettuata decorsi venti giorni dal ricevimento
della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative. Al
fine di assicurare la stabilità e l'efficienza del mercato dei valori
mobiliari, la Banca d'Italia, entro il medesimo termine di venti giorni, può,
in conformità delle deliberazioni del CICR, vietare le operazioni non
liberamente effettuabili ai sensi del comma 1 ovvero differire l'esecuzione
delle operazioni di importo superiore al limite determinato ai sensi del
medesimo comma 1.
5. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 6 non si applicano:
a) ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b) ai titoli azionari, semprechè non rappresentativi della partecipazione a
organismi d'investimento collettivo di tipo chiuso o aperto;
c) all'emissione di quote o titoli rappresentativi della partecipazione a
organismi d'investimento collettivo nazionali;
d) alla commercializzazione in Italia di quote o titoli rappresentativi della
partecipazione a organismi di investimento collettivo situati in altri paesi
dell'Unione Europea e conformi alle disposizioni dell'Unione.
6. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può
individuare, in relazione alla quantità e alle caratteristiche dei valori
mobiliari, alla natura dell'emittente o alle modalità di svolgimento
dell'operazione, tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione
ovvero assoggettate a una procedura semplificata di comunicazione.
7. La Banca d'Italia può richiedere agli emittenti e agli offerenti
segnalazioni consuntive riguardanti i valori mobiliari collocati in Italia o
comunque emessi da soggetti italiani. Tali segnalazioni possono riguardare anche
operazioni non soggette a comunicazione ai sensi dei commi 1, 5 e 6. 8. La Banca
d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo