TITOLO
III - TESTO UNICO BANCARIO
Capo I
Vigilanza sulle banche
Art.
51 - (Vigilanza informativa)
1. Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa
stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento
richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini
stabiliti dalla Banca d'Italia.
Art.
52 - (Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incarica del controllo
dei conti)
1. Il Collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli
atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che
possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una
violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.
2. Le società che esercitano attività di revisione contabile presso le banche
comunicano senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello
svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle
norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la
continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con
rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul
bilancio. Tali società inviano alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento
richiesto.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi
previsti presso le società che controllano le banche o che sono da queste
controllate ai sensi dell'articolo 23.
4. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle
informazioni previste dai commi 1 e 2.
Art.
53 - (Vigilanza regolamentare)
1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana
disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che
determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia può:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle banche per
esaminare la situazione delle stesse;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone
l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche
quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla
lettera b);
d) adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1.
4. Le banche devono rispettare, per la concessione di credito in favore di
soggetti a loro collegati o che in esse detengono una partecipazione rilevante
al capitale, i limiti indicati dalla Banca d'Italia, in conformità delle
deliberazioni del CICR. Tali limiti sono determinati con esclusivo riferimento
al patrimonio della banca e alla partecipazione in essa detenuta dal soggetto
richiedente il credito. Il CICR disciplina i conflitti di interesse tra le
banche e i loro azionisti rilevanti, relativi alle altre attività bancarie.
Art.
54 - (Vigilanza ispettiva)
1. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e richiedere a
esse l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato
comunitario che esse effettuino accertamenti presso succursali di banche
italiane stabilite nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità
delle verifiche.
3. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la
Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate,
le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di banche dalle stesse
autorizzate. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono,
la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti ovvero
concordare altre modalità delle verifiche.
4. A condizione di reciprocità, la Banca d'Italia può concordare con le
autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di
succursali di banche insediate nei rispettivi territori.
5. La Banca d'Italia dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai
sensi del comma 3.
Art.
55 - (Controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie)
1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, esercita
controlli sulle succursali di banche comunitarie nel territorio della
Repubblica.
Art.
56 - (Modificazioni statutarie)
1. La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non
contrastino con una sana e prudente gestione.
2. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle
imprese se non consti l'accertamento previsto dal comma 1.
Art.
57 - (Fusioni e scissioni)
1. La Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono
parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente
gestione. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356.
2. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle
imprese del progetto di fusione o di scissione se non consti l'autorizzazione
indicata nel comma 1.
3. Il termine previsto dall'articolo 2503, primo comma, del codice civile è
ridotto a quindici giorni.
4. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque
esistenti, a favore di banche incorporate da altre banche, di banche
partecipanti a fusioni con costituzione di nuove banche ovvero di banche scisse
conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità
o annotazione, a favore, rispettivamente, della banca incorporante, della banca
risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per
scissione.
Art.
58 - (Cessione di rapporti giuridici)
1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di
rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le
istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano
sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.
2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca
d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque
esistenti a favore del cedente, nonche' le trascrizioni nei pubblici registri
degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella
cessione conservano la loro validita' e il loro grado a favore del cessionario,
senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione. Restano altresi' applicabili
le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti
ceduti
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal
comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile.
5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti
pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario
l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di
tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.
6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto
entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste
una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in
favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza
consolidata ai sensi dell'articolo 65 e in favore degli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107.
Capo
II
Vigilanza su base consolidata
Art.
59 - (Definizioni)
1. Ai fini del presente capo:
a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e
secondo, del codice civile. Si applica l'articolo 23, comma 2;
b) per "società finanziarie" si intendono le società che esercitano,
in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni
aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità delle
delibere del CICR; una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma 2,
lettera f), numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del
numero 15 della medesima lettera;
c) per "società strumentali" si intendono le società che esercitano,
in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario
dell'attività delle società del gruppo, comprese quelle di gestione di
immobili e di servizi anche informatici.
Sezione
I
Gruppo bancario
Art.
60 - (Composizione)
1. Il gruppo bancario è composto alternativamente:
a) dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e
strumentali da questa controllate;
b) dalla società finanziaria capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie
e strumentali da questa controllate, quando nell'ambito del gruppo abbia
rilevanza la componente bancaria, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia,
in conformità delle deliberazioni del CICR.
Art.
61 - (Capogruppo)
1. Capogruppo è la banca italiana o la società finanziaria con sede legale in
Italia, cui fa capo il controllo delle società componenti il gruppo bancario e
che non sia, a sua volta, controllata da un'altra banca italiana o da un'altra
società finanziaria con sede legale in Italia, che possa essere considerata
capogruppo ai sensi del comma 2.
2. La società finanziaria è considerata capogruppo quando nell'insieme delle
società da essa controllate abbiano rilevanza determinante, secondo quanto
stabilito dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR,
quelle bancarie, finanziarie e strumentali.
3. Ferma restando la specifica disciplina dell'attività bancaria, la capogruppo
è soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente capo. La Banca
d'Italia accerta che lo statuto della capogruppo e le sue modificazioni non
contrastino con la gestione sana e prudente del gruppo stesso.
4. La capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento,
emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni
impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli
amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e
informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione
per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.
5. Al collegio sindacale della società finanziaria capogruppo si applica
l'articolo 52.
Art.
62 - (Requisiti di professionalità e di onorabilità)
1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso la società finanziaria capogruppo si applicano le disposizioni in
materia di requisiti di professionalità e di onorabilità previste per i
soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le banche.
Art.
63 - (Partecipazioni al capitale)
1. In materia di partecipazioni al capitale delle società finanziarie
capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capo III e IV.
2. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo bancario e dei
partecipanti al loro capitale sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri
previsti dall'articolo 21.
Art.
64 - (Albo)
1. Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca
d'Italia.
2. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo bancario e
la sua composizione aggiornata.
3. La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di
un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo e può determinare la
composizione del gruppo bancario anche in difformità da quanto comunicato dalla
capogruppo.
4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza
l'iscrizione nell'albo.
5. La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e
all'aggiornamento dell'albo.
Sezione
II
Ambito ed esercizio della vigilanza
Art.
65 - (Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata)
1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei confronti dei
seguenti soggetti:
a) società appartenenti a un gruppo bancario;
b) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20%
dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;
c) società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo
bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un
gruppo bancario ovvero una singola banca;
d) società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che
controllano una capogruppo o una singola banca italiana, semprechè tali società
siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d'Italia ai
sensi dell'articolo 69;
e) società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui
alla lettera d);
f) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20%,
anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere d) ed e);
g) società finanziarie, diverse dalla capogruppo e dalle società indicate
nella lettera d), che controllano almeno una banca;
h) società, diverse da quelle bancarie e finanziarie, che, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, controllano almeno una banca;
i) società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano
controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo
bancario ovvero soggetti indicati nelle lettere d), e), g) e h) detengano, anche
congiuntamente, una partecipazione di controllo.
2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata
resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di
vigilanza, secondo la disciplina vigente.
Art.
66 - (Vigilanza informativa)
1. Al fine di realizzare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia
richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a) a f) del comma 1 dell'articolo
65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati nonché ogni altra
informazione utile. La Banca d'Italia può altresì richiedere ai soggetti
indicati nelle lettere g), h) e i) del comma 1 dell'articolo citato le
informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata.
2. La Banca d'Italia determina modalità e termini per la trasmissione delle
situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nel comma 1.
3. La Banca d'Italia può richiedere la certificazione del bilancio ai soggetti
indicati nelle lettere da a) a g) del comma 1 dell'articolo 65.
4. Le società indicate nell'articolo 65, aventi sede legale in Italia,
forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati e le
informazioni richiesti per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata.
5. Le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base
consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati
comunitari forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni
necessarie per l'esercizio della vigilanza consolidata.
Art.
67 - (Vigilanza regolamentare)
1. Al fine di realizzare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in
conformità delle deliberazioni del CICR, ha facoltà di impartire alla
capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni,
concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti,
aventi ad oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che
determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza su
base consolidata possono tener conto, anche con riferimento alla singola banca,
della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle lettere da b) a
g) del comma 1 dell'articolo 65.
Art.
68 - (Vigilanza ispettiva)
1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può effettuare
ispezioni presso i soggetti indicati nell'articolo 65 e richiedere l'esibizione
di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di
società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine
esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il
consolidamento.
2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato
comunitario di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel comma 1,
stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle
verifiche.
3. La Banca d'Italia, su richiesta delle autorita' competenti di altri Stati
comunitari o extracomunitari, puo' effettuare ispezioni presso le societa' con
sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di
competenza delle autorita' richiedenti. La Banca d'Italia puo' consentire che la
verifica sia effettuata dalle autorita' che hanno fatto la richiesta ovvero da
un revisore o da un esperto(*).
Art.
69 - (Collaborazione tra autorità)
1. La Banca d'Italia può concordare con le autorità di vigilanza di altri
Stati comunitari forme di collaborazione nonché la ripartizione dei compiti
specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza su base
consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi