TITOLO
II - TESTO UNICO BANCARIO
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Capo I
Nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio
Art. 10 - (Attività bancaria)
1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito
costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa.
2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.
3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività
finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività
connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.
Art.
11 - (Raccolta del risparmio)
1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio
l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia
sotto altra forma.
2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi
dalle banche.
3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività e alla
forma giuridica dei soggetti, in base ai quali non costituisce raccolta del
risparmio tra il pubblico quella effettuata:
a) presso soci e dipendenti;
b) presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante.
4. Il divieto del comma 2 non si applica:
a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno
o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta
del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati
comunitari;
b) agli Stati extracomunitari e ai soggetti esteri abilitati da speciali
disposizioni del diritto italiano;
c) alle società per azioni e in accomandita per azioni per la raccolta
effettuata, nei limiti previsti dal codice civile, mediante l'emissione di
obbligazioni;
c-bis) alle società cooperative per la raccolta effettuata mediante l'emissione
di obbligazioni;
d) alle società e agli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato
per la raccolta effettuata mediante titoli anche obbligazionari;
d-bis) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale individuati dal
CICR;
e) alle imprese per la raccolta effettuata tramite banche ed enti sottoposti a
forme di vigilanza prudenziale che esercitano attività assicurativa o
finanziaria;
f) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che svolgono attività
assicurativa o finanziaria, per la raccolta a essi specificamente consentita da
disposizioni di legge;
g) alle società per la cartolarizzazione dei crediti previste dalla legge 30
aprile 1999, n. 130, per la raccolta effettuata ai sensi della medesima legge.
4-bis. Il CICR stabilisce limiti e criteri per la raccolta effettuata dai
soggetti indicati nelle lettere c-bis) ,d), d-bis) ed e) del comma 4, avendo
riguardo anche all'attività dell'emittente a fini di tutela della riserva
dell'attività bancaria stabilita dall'articolo 10. Per la raccolta effettuata
dai soggetti indicati nelle lettere d) e d-bis), le disposizioni del CICR
possono derogare ai limiti previsti dal primo comma dell'articolo 2410 del
codice civile. Il CICR, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la
CONSOB, individua le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei titoli
mediante i quali la raccolta può essere effettuata.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c), c-bis), d), d-bis), e) e f) sono
comunque precluse la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta
collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità
generalizzata.
Art.
12 - (Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche)
1. Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni,
anche convertibili, nominative o al portatore.
2. Sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa le obbligazioni emesse dalle
banche con azioni quotate in borsa. La disposizione si applica anche alle
obbligazioni convertibili in titoli di altre società quando questi ultimi sono
quotati.
3. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di
altre società è deliberata dall'organo amministrativo; non si applicano gli
articoli 2410, 2411, 2412, 2413, primo comma, n. 3, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418
e 2419 del codice civile.
4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del
codice civile, eccetto l'articolo 2410.
5. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di
altre società è disciplinata dalla Banca d'Italia, in conformità delle
deliberazioni del CICR.
6. Le banche possono emettere titoli di deposito nominativi o al portatore. La
Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può disciplinarne
le modalità di emissione.
7. La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte delle banche di prestiti
subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della
medesima Banca d'Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma di
obbligazioni o di titoli di deposito.
Capo II
Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di
servizi
Art.
13 - (Albo)
1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia
e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della
Repubblica.
2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
Art.
14 - (Autorizzazione all'attività bancaria)
1. La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano le seguenti
condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per
azioni a responsabilità limitata;
a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della
Repubblica;
b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla
Banca d'Italia;
c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente
all'atto costitutivo e allo statuto;
d) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti
dall'articolo 25 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione
prevista dall'articolo 19;
e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
abbiano i requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nell'articolo
26.
f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri
soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di
vigilanza.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle
condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente
gestione.
2-bis. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi
di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato
l'esercizio dell'attività.
3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle
imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.
4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca
extracomunitaria è autorizzato con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa
con il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione
è comunque subordinata al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del
comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche
conto della condizione di reciprocità.
Art.
15 - (Succursali)
1. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della
Repubblica e degli altri Stati comunitari. La Banca d'Italia può vietare lo
stabilimento di una nuova succursale per motivi attinenti all'adeguatezza delle
strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale
della banca.
2. Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato extracomunitario
previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Le banche comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della
Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca
d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la
succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca
d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del
caso, all'autorità competente dello Stato comunitario e alla banca le
condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato
l'esercizio dell'attività della succursale.
4. Le banche extracomunitarie già operanti nel territorio della Repubblica con
una succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione della
Banca d'Italia.
5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di
intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute
ai sensi del comma 3 e dell'apertura di succursali all'estero da parte di banche
italiane.
Art.
16 - (Libera prestazione di servizi)
1. Le banche italiane possono esercitare le attività ammesse al mutuo
riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel
rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.
2. Le banche italiane possono operare in uno Stato extracomunitario senza
stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Le banche comunitarie possono esercitare le attività previste dal comma 1
nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca
d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di
appartenenza.
4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi
succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia, rilasciata sentita la
CONSOB per quanto riguarda le attività di intermediazione mobiliare.
5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di
intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute
ai sensi del comma 3 e della prestazione all'estero di servizi da parte di
banche italiane.
Art.
17 - (Attività non ammesse al mutuo riconoscimento)
1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina
l'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato
da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.
Art.
18 - (Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento)
1. Le disposizioni dell'articolo 15, comma 1, e dell'articolo 16, comma 1, si
applicano anche alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a
forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo è
detenuta da una o più banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla
Banca d'Italia.
2. Le disposizioni dell'articolo 15, comma 3, e dell'articolo 16, comma 3, si
applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle società
finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione
di controllo è detenuta da una o più banche aventi sede legale nel medesimo
Stato.
3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di
intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le società finanziarie ammesse
al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi
1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 54, commi 1, 2 e 3.
5. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma
2 si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 79.
Capo
III
Partecipazioni al capitale delle banche
Art. 19 - (Autorizzazioni)
1. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo
di azioni o quote di banche da chiunque effettuata quando comporta, tenuto conto
delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al 5 per cento
del capitale della banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto e,
indipendentemente da tale limite, quando la partecipazione comporta il controllo
della banca stessa.
2. La Banca d'Italia, inoltre, autorizza preventivamente le variazioni della
partecipazione quando comportano partecipazioni al capitale della banca
superiori ai limiti percentuali stabiliti dalla medesima Banca d'Italia e,
indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano il controllo
della banca stessa.
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l'acquisizione
del controllo di una società che detiene una partecipazione superiore al 5 per
cento del capitale di una banca rappresentato da azioni o quote con diritto di
voto o che, comunque, comporta il controllo della banca stessa.
4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione
quando il diritto di voto spetta o è attribuito a un soggetto diverso dal
socio.
5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrano condizioni atte
a garantire una gestione sana e prudente della banca; l'autorizzazione può
essere sospesa o revocata.
6. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura
rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono
essere autorizzati ad acquisire azioni o quote che comportano, unitamente a
quelle già possedute, una partecipazione superiore al 15 per cento del capitale
di una banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto o, comunque, il
controllo della banca stessa.
7. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in
qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti
indicati nel comma 6, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la
revoca della maggioranza degli amministratori della banca, tale da pregiudicare
la gestione sana e prudente della banca stessa.
8. Se alle operazioni indicate nei commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti
a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca
d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro del tesoro, su
proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare
l'autorizzazione.
9. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana
disposizioni attuative del presente articolo.
Art.
20 - (Obblighi di comunicazione)
1. Chiunque partecipa al capitale di una banca in misura superiore alla
percentuale stabilita dalla Banca d'Italia, ne dà comunicazione alla medesima
Banca d'Italia e alla banca. Le variazioni della partecipazione sono comunicate
quando superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia.
2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di
associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato
del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla
deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali
rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si riferisce entro
cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta, dal
momento di accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza. Quando
dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione
sana e prudente della banca, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di
voto dei soci partecipanti all'accordo stesso.
3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle
comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il
diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio. La Banca
d'Italia determina altresì le modalità delle comunicazioni previste dal comma
2.
4. La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati
nei commi 1 e 2, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.
Art.
21 - (Richiesta di informazioni)
1. La Banca d'Italia può richiedere alle banche e alle società e agli enti di
qualsiasi natura che partecipano al loro capitale l'indicazione nominativa dei
soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o
da altri dati a loro disposizione.
2. La Banca d'Italia può altresì richiedere agli amministratori delle società
e degli enti che partecipano al capitale delle banche l'indicazione delle
società e degli enti controllanti.
3. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di
società appartenenti a terzi comunicano alla Banca d'Italia, se questa lo
richieda, le generalità dei fiducianti.
4. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a
società ed enti stranieri.
5. La Banca d'Italia informa la CONSOB delle richieste che interessano società
ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato.
Art.
22 - (Partecipazioni indirette)
1. Ai fini del presente capo si considerano anche le partecipazioni al capitale
delle banche acquisite o comunque possedute per il tramite di società
controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.
Art.
23 - (Nozione di controllo)
1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a
soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi
primo e secondo, del codice civile.
2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante,
salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:
1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il
diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero
dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca
della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;
3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e
organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai
fini del perseguimento di uno scopo comune;
c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o
dalle quote possedute;
d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto
proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle
imprese;
4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi
amministrativi o per altri concordanti elementi.
Art.
24 - (Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione)
1. Non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote
per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state
ottenute ovvero siano state sospese o revocate. Il diritto di voto non può
essere altresì esercitato per le azioni o quote per le quali siano state omesse
le comunicazioni previste dall'articolo 20.
2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione è impugnabile, a norma
dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe
stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote.
L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi
dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel
registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le
quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della
regolare costituzione dell'assemblea.
3. Le azioni o quote possedute da un soggetto indicato nel comma 6 dell'articolo
19 che eccedono il 15 per cento del capitale della banca rappresentato da azioni
o quote con diritto di voto o ne comportano il controllo, devono essere alienate
entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. In caso di inosservanza, il
tribunale, su richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle azioni o
delle quote.
Capo
IV
Requisiti di professionalità e di onorabilità
Art. 25 - (Requisiti di onorabilità dei partecipanti)
1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, determina, con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche(*) .
2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro stabilisce la
quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del medesimo
comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il
tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta
persona.
3. In mancanza dei requisiti non può essere esercitato il diritto di voto
inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di
inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del
codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i
voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione può essere proposta
anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero,
se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi
dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il
diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione
dell'assemblea.
Art.
26 - (Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali)
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso banche devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità
stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentita la Banca
d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400(*) .
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è
dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o
dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è
pronunciata dalla Banca d'Italia.
3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la
sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è
dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.
Art.
27 - (Incompatibilità)
1. Il CICR può disciplinare l'assunzione di cariche amministrative presso le
banche da parte di dipendenti delle amministrazioni dello Stato. Resta ferma
l'applicazione dell'articolo 26.
Capo
V
Banche cooperative
Art. 28- (Norme applicabili)
1. L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è
riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo disciplinate
dalle sezioni I e II del presente capo.
2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano i
controlli sulle società cooperative attribuiti all'autorità governativa dal
codice civile.
Sezione
I
Banche popolari
Art. 29 - (Norme generali)
1. Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per
azioni a responsabilità limitata.
2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a lire cinquemila.
3. La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente
all'assemblea dei soci.
4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo
14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
Art.
30 - (Soci)
1. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
2. Nessuno può detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 per cento del
capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite,
contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono
essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i
relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni
eccedenti vengono acquisiti dalla banca.
3. Il divieto previsto dal comma 2 non si applica agli organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla
disciplina propria di ciascuno di essi.
4. Il numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento. Qualora tale
numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno;
in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.
5. Le delibere del consiglio di amministrazione di rigetto delle domande di
ammissione a socio debbono essere motivate avuto riguardo all'interesse della
società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa.
Il consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione
su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e
integrato con un rappresentante dell'aspirante socio. L'istanza di revisione
deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
della deliberazione e il collegio dei probiviri si pronuncia entro trenta giorni
dalla richiesta (*).
6. Coloro ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione
a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle
azioni possedute, fermo restando quanto disposto dal comma 2.
Art.
31 - (Trasformazioni e fusioni)
1. La Banca d'Italia, nell'interesse dei creditori ovvero per esigenze di
rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema,
autorizza le trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero le
fusioni alle quali prendono parte banche popolari e da cui risultino società
per azioni.
2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli
statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle
modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica
quella meno elevata. E' fatto salvo il diritto di recesso dei soci.
3. Si applicano l'articolo 56, comma 2, e l'articolo 57, commi 2, 3 e 4.
Art.
32 - (Utili)
1. Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili
netti annuali a riserva legale.
2. La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre
destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, è destinata a
beneficenza o assistenza.
Sezione
II
Banche di credito cooperativo
Art. 33 - (Norme generali)
1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società
cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
2. La denominazione deve contenere l'espressione "credito
cooperativo".
3. La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente
all'assemblea dei soci.
4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a lire
cinquantamila né superiore a lire un milione.
Art.
34 - (Soci)
1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere
inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve
essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in
liquidazione.
2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere,
aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di
competenza della banca stessa.
3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi
ottanta milioni di lire.
5. ….omissis….
6. Si applica l'articolo 30, comma 5
Art.
35 - (Operatività)
1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a
favore dei soci. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le
singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di
soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.
2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di
impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei
criteri fissati dalla Banca d'Italia.
Art.
36 - (Fusioni)
1. La Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora
sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e
banche di diversa natura da cui risultino banche popolari o banche costituite in
forma di società per azioni.
2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli
statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle
modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica
quella meno elevata. E' fatto salvo il diritto di recesso dei soci.
3. Si applica l'articolo 57, commi 2, 3 e 4.
Art.
37 - (Utili)
1. Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per
cento degli utili netti annuali a riserva legale.
2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e
con le modalità previste dalla legge.
3. La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che
non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve
o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità.
Capo
VI
Norme relative a particolari operazioni di credito
Sezione
I
Credito fondiario e alle opere pubbliche
Art. 38 - (Nozione di credito fondiario)
1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di
finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su
immobili.
2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina
l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei
beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le
ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la
concessione dei finanziamenti.
Art.
39 - (Ipoteche)
1. Ai fini dell'iscrizione ipotecaria le banche possono eleggere domicilio
presso la propria sede.
2. Quando la stipulazione del contratto e l'erogazione del denaro formino
oggetto di atti separati, il conservatore dei registri immobiliari, in base alla
quietanza rilasciata dal beneficiario del finanziamento, esegue, a margine
dell'iscrizione già presa, l'annotazione dell'avvenuto pagamento e
dell'eventuale variazione degli interessi convenuta dalle parti; in tal caso
l'ipoteca iscritta fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura
risultante dall'annotazione stessa.
3. Il credito della banca relativo a finanziamenti con clausole di
indicizzazione è garantito dall'ipoteca iscritta fino a concorrenza
dell'importo effettivamente dovuto per effetto dell'applicazione di dette
clausole. L'adeguamento dell'ipoteca si verifica automaticamente se la nota
d'iscrizione menziona la clausola di indicizzazione.
4. Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria
fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione
della sentenza dichiarativa di fallimento. L'articolo 67 della legge
fallimentare non si applica ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte di
crediti fondiari.
5. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito
originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta.
Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più
immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per
le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia
sufficiente ai sensi dell'articolo 38.
6. In caso di edificio o complesso condominiale, il debitore e il terzo
acquirente del bene ipotecato hanno diritto alla suddivisione del finanziamento
in quote e, correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a garanzia. Il
conservatore dei registri immobiliari annota la suddivisione e il frazionamento
a margine dell'iscrizione presa.
7. Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari, nonché
dei compensi e dei diritti spettanti al notaio, gli atti e le formalità
ipotecarie, anche di annotazione, si considerano come una sola stipula, una sola
operazione sui registri immobiliari e un solo certificato. Gli onorari notarili
sono ridotti alla metà.
Art.
40 - (Estinzione anticipata e risoluzione del contratto)
1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte,
il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso
onnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito. I contratti
indicano le modalità di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal
CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni.
2. La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato
pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non
consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il
trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.
Art.
41 - (Procedimento esecutivo)
1. Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso
l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.
2. L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari
può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di
fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione.
La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto
risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.
3. Il custode dei beni pignorati, l'amministratore giudiziario e il curatore del
fallimento del debitore versano alla banca le rendite degli immobili ipotecati a
suo favore, dedotte le spese di amministrazione e i tributi, sino al
soddisfacimento del credito vantato.
4. Con il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione, il giudice
dell'esecuzione prevede, indicando il termine, che l'aggiudicatario o
l'assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel
contratto di finanziamento prevista dal comma 5, versino direttamente alla banca
la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa.
L'aggiudicatario o l'assegnatario che non provvedano al versamento nel termine
stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell'articolo 587 del codice di
procedura civile.
5. L'aggiudicatario o l'assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione
del giudice dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal
debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purché entro quindici
giorni dal decreto previsto dall'articolo 574 del codice di procedura civile
ovvero dalla data dell'aggiudicazione o dell'assegnazione paghino alla banca le
rate scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in più lotti,
ciascun aggiudicatario o assegnatario è tenuto a versare proporzionalmente alla
banca le rate scadute, gli accessori e le spese.
6. Il trasferimento del bene espropriato e il subentro nel contratto di
finanziamento previsto dal comma 5 restano subordinati all'emanazione del
decreto previsto dall'articolo 586 del codice di procedura civile.
Art.
42 - (Nozione di credito alle opere pubbliche)
1. Il credito alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione, da parte di
banche, a favore di soggetti pubblici o privati, di finanziamenti destinati alla
realizzazione di opere pubbliche o di impianti di pubblica utilità.
2. Quando la concessione del finanziamento avviene a favore di soggetti privati,
il requisito di opera pubblica o di pubblica utilità deve risultare da leggi o
da provvedimenti della pubblica amministrazione.
3. I finanziamenti possono essere assistiti dal privilegio previsto
dall'articolo 46.
4. Quando i finanziamenti siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la
disciplina prevista dalla presente sezione per le operazioni di credito
fondiario.
Sezione
II
Credito agrario e peschereccio
Art. 43 - (Nozione)
1. Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di
finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a
esse connesse o collaterali.
2. Il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di
finanziamenti destinati alle attività di pesca e acquacoltura, nonché a quelle
a esse connesse o collaterali.
3. Sono attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei
prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR.
4. Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio possono essere
effettuate mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale agraria e di cambiale
pesca. La cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo scopo del
finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonché il luogo dell'iniziativa
finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono equiparate a ogni
effetto di legge alla cambiale ordinaria.
Art.
44 - (Garanzie)
1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve
termine, possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 46.
2. I finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario e di credito
peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili
dell'impresa finanziata:
a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;
b) bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri beni,
comunque acquistati con il finanziamento concesso;
c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle
lettere a) e b).
3. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai
crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui al numero 2) dell'articolo
2778 del codice civile.
4. In caso di inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano i beni
sottoposti ai privilegi di cui ai commi 1 e 2 puo', su istanza della banca
creditrice, assunte sommarie informazioni, disporne l'apprensione e la vendita.
Quest'ultima e' effettuata ai sensi dell'articolo 1515 del codice civile.
5. Ove i finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio siano
garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla
sezione I del presente capo per le operazioni di credito fondiario.
Art.
45 - (Fondo interbancario di garanzia)
1. Le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia
sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente personalità giuridica e
gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento delle
politiche agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali
si applica la garanzia e determina i criteri e i limiti degli interventi del
Fondo, nonché l'entità delle contribuzioni a esso dovute da parte delle
banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia.
3. L'organizzazione interna e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo
statuto, approvato con decreto del Ministro del tesoro.
4. Presso il Fondo è operante la Sezione speciale prevista dall'articolo 21
della legge 9 maggio 1975, n. 153, dotata di autonomia patrimoniale e
amministrativa. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.
5. Presso il Fondo è altresì operante una Sezione di garanzia per il credito
peschereccio, avente personalità giuridica con amministrazione autonoma e
gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971,
n. 1041, e sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro. Alla Sezione si
applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.
Sezione
III
Altre operazioni
Art. 46 -(Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi)
1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche
alle imprese puo' essere garantita da privilegio speciale su beni mobili,
comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici
registri. Il privilegio puo' avere a oggetto:
a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali;
b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti,
frutti, bestiame e merci;
c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;
d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle
lettere procedenti.
2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto
devono essere esattamente descritti i beni e i crediti sui quali il privilegio
viene costituito, la banca creditrice, il debitore e il soggetto che ha concesso
il privilegio, l'ammontare e le condizioni del finanziamento nonché la somma di
denaro per la quale il privilegio viene assunto.
3. L'opponibilita' a terzi del privilegio sui beni e' subordinata alla
trascrizione, nel registro indicato nell'articolo 1524, secondo comma, del
codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. La trascrizione deve
effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa
finanziata e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha
concesso il privilegio.
4. Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato
nell'articolo 2777, ultimo comma, del codice civile e non pregiudica gli altri
titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della
trascrizione.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1153 del codice civile, il
privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano
acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione
prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il
privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul
corrispettivo.
6. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà
Art.
47 - (Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici)
1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti
dalle vigenti leggi di agevolazione, purche' essi siano regolati da contratto
con l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attivita' che le
banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano
integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle
relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura.
2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia
previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi inerenti, sono
disciplinate da contratti stipulati tra l'amministrazione pubblica competente e
le banche da questa prescelte. I contratti indicano criteri e modalita' idonei a
superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attivita'
svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti
organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia
agevolativa e separate contabilita'. I contratti determinano altresi' i compensi
e i rimborsi spettanti alla banche.
3. I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale e'
attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione e' tenuta a
stipulare a sua volta contratti con altre banche per disciplinare la
concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da
queste erogati. Questi ultimi contratti sono approvati dall'amministrazione
pubblica competente.
Art.
48 - (Credito su pegno)
1. Le banche possono intraprendere l'esercizio del credito su pegno di cose
mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25
maggio 1939, n. 1279, dotandosi delle necessarie strutture e dandone
comunicazione alla Banca d'Italia.
Capo
VII
Assegni circolari e decreto ingiuntivo
Art.
49 - (Assegni circolari)
1. La Banca d'Italia autorizza le banche alla emissione degli assegni circolari
nonché di altri assegni a essi assimilabili o equiparabili. Il provvedimento di
autorizzazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina la
misura, la composizione e le modalità per il versamento della cauzione che le
banche emittenti sono tenute a costituire presso la medesima Banca d'Italia a
fronte della circolazione degli assegni indicati nel comma 1.
Art.
50 - (Decreto ingiuntivo)
1. La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione
previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base
all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei
dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il
credito è vero e liquido.