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TITOLO
IX - Disposizioni transitorie e finali
Art. 146 - (Vigilanza sui sistemi di pagamento)
1. La Banca d'Italia promuove il regolare funzionamento dei sistemi di
pagamento. A tal fine essa può emanare disposizioni volte ad assicurare sistemi
di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili.
Art.
147 - (Altri poteri delle autorità creditizie)
1. Le autorità creditizie continuano a esercitare, nei confronti di tutte le
banche che operano nel territorio della Repubblica, i poteri previsti
dall'articolo 32, primo comma, lettere d) ed f), e dall'articolo 35, secondo
comma, lettera b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.
Art.
148 - (Obbligazioni stanziabili)
1. Le obbligazioni emesse dalle banche possono essere stanziate in anticipazione
presso la Banca d'Italia.
Art.
149 - (Banche popolari)
1. Le banche popolari esistenti alla data del 20 marzo 1992 adeguano, entro
cinque anni da tale data, il valore nominale delle loro azioni a quello
stabilito dal comma 2 dell'articolo 29.
2. I soci delle banche popolari che alla data del 20 marzo 1992 partecipavano al
capitale sociale in misura compresa tra il limite previsto dal comma 2
dell'articolo 30 e il valore nominale di lire quindici milioni possono
continuare a detenere le relative azioni.
3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo i consorzi economici a garanzia limitata esercenti attività
bancaria, devono trasformarsi in società per azioni o in banca popolare ovvero
deliberare fusioni con banche da cui risultino società per azioni o banche
popolari. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste
dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto
delle modificazioni, gli statuti prevedono maggioranze differenziate, si applica
quella meno elevata. E' fatto salvo il diritto di recesso dei soci.
Art. 150 - (Banche di credito cooperativo)
1. Le banche di credito cooperativo costituite anteriormente al 1 gennaio 1993
possono mantenere l'originaria denominazione purché integrata dall'espressione
"credito cooperativo".
2. Le banche indicate nel comma 1 si uniformano a quanto previsto dagli articoli
33, comma 1, 34, commi 1 e 2, e 35, comma 2, del presente decreto legislativo
entro il 1[ gennaio 1997. Le relative modificazioni statutarie sono deliberate
con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni dell'assemblea
ordinaria.
3. Le banche di credito cooperativo costituite prima del 22 febbraio 1992 non
sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni dell'articolo 33, comma 4, relative
al limite minimo del valore nominale delle azioni.
4. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, così come
sostituito dal comma 9 dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 dicembre
1992, n. 481, è sostituito dal seguente: "3. Alle banche di credito
cooperativo si applicano gli articoli 2, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3
e 4, e 21, commi 1 e 2, della presente legge.".
5. La Banca d'Italia impartisce istruzioni per il graduale rispetto dell'obbligo
previsto dall'articolo 35, comma 1, alle banche di credito cooperativo che, a
fine esercizio 1992, abbiano in essere impieghi a non soci in misura eccedente
quella consentita.
6. Le disposizioni dettate dall'articolo 37 si applicano a decorrere
dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1993. Le relative
modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze previste dagli
statuti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
Art.
151 - (Banche pubbliche residue)
1. L'operatività, l'organizzazione e il funzionamento delle banche pubbliche
residue sono disciplinati dal presente decreto legislativo, dagli statuti e
dalle altre norme in questi richiamate.
Art. 152 - (Casse comunali di credito agrario e Monti di credito su pegno di
seconda categoria)
1. Entro il 1° gennaio 1996 le casse comunali di credito agrario e i monti di
credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il
pubblico devono assumere iniziative che portino alla cessazione dell'esercizio
dell'attività creditizia ovvero alla estinzione degli enti stessi. Trascorso
tale termine le casse e i monti che non abbiano provveduto sono posti in
liquidazione.
2. Fino all'adozione delle misure previste dal comma 1, i monti di seconda
categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico continuano a esercitare
l'attività di credito su pegno. A tali enti si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del presente decreto legislativo.
Art. 153 - (Disposizioni relative a particolari operazioni di credito)
1. Fino all'emanazione delle disposizioni della Banca d'Italia previste
dall'articolo 38, comma 2, continua ad applicarsi in materia la disciplina
dettata dalle norme previgenti.
2. Le disposizioni disciplinanti le cartelle fondiarie, ancorché abrogate,
continuano a essere applicate alle cartelle in circolazione, a eccezione delle
norme che prevedono interventi della Banca d'Italia.
3. Gli enti non bancari abilitati a effettuare operazioni di credito agrario
continuano a esercitarlo con le limitazioni previste nei rispettivi
provvedimenti autorizzativi.
4. Quando nelle norme statali e regionali sono richiamate le disposizioni del
regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni dalla
legge 5 luglio 1928, n. 1760, e del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e
successive modificazioni e integrazioni, dette disposizioni continuano a
integrare le norme suddette che a esse fanno riferimento.
5. Fino alla stipulazione delle convenzioni previste dall'articolo 47 continuano
ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di assegnazione e gestione di
fondi pubblici di agevolazione creditizia.
Art.
154 - (Fondo interbancario di garanzia)
1. Al fondo, alla sezione speciale e alla sezione di garanzia per il credito
peschereccio, previsti dall'articolo 45, si applicano le disposizioni
dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre
1973, n. 601.
Art.
155- (Soggetti operanti nel settore finanziario)
1. I soggetti che esercitano le attività previste dall'articolo 106, comma 1,
si adeguano alle disposizioni del comma 2 e del comma 3, lettera b), del
medesimo articolo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
2. L'articolo 107 trova applicazione anche nei confronti delle società
finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo previste dall'articolo 2 della legge
5 ottobre 1991, n. 317.
3. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo comma dell'articolo 32
della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni
dell'articolo 106.
4. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche
costituiti sotto forma di societa' cooperativa o consortile, ed esercenti le
attivita' indicate nell'articolo 29, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n.
317, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo
106, comma 1. A essi non si applicano il titolo V del presente decreto
legislativo e gli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'iscrizione
nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli
intermediari finanziari.
5. I soggetti che esercitano professionalmente l'attivita' di cambiavalute,
consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono
iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1.
A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 106, comma 6, 108, 109, con esclusivo riferimento ai requisiti di
onorabilita', e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le
altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. Il Ministro del tesoro,
sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, emana disposizioni applicative del presente
comma individuando, in particolare, le attivita' che possono essere esercitate
congiuntamente con quella di cambiavalute. Il Ministro del tesoro detta altresi'
norme transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni gia' concesse ai
cambiavalute ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
6. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono
tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli
prestiti, possono continuare a svolgere la propria attivita', in considerazione
del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalita' operative e
dei limiti quantitativi determinati dal CICR.
Art.
156 - (Modifica di disposizioni legislative)
1. L'articolo 10 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è sostituito dal seguente:
"Art. 10 - (Doveri del collegio sindacale)
1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci
degli intermediari di cui all'articolo 4 vigilano sull'osservanza delle norme
contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio
sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al capo I del presente
decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro del tesoro.
L'omessa trasmissione è punita con la reclusione fino a un anno e con la multa
da lire duecentomila a lire due milioni."
2. La lettera c) dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52,
è sostituita dalla seguente:
"c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato
dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi
dell'articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto
sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti
d'impresa."
3. L'articolo 11, secondo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, è
sostituito dal seguente:
"Per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 9, primo comma, è
applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 144,
comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai
sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142. Si
applica l'articolo 145 del medesimo testo unico."
4. L'articolo 213 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e' sostituito dal
seguente:
''Articolo 213. - Gli oggetti non riscattati entro trenta giorni dalla scadenza
del prestito sono venduti all'asta pubblica secondo le norme contenute negli
articoli 529 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero con altro
procedimento proposto dall'agente e approvato dall'autorita' di pubblica
sicurezza.''(*).
5. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1988, n. 148, e' sostituito dal seguente:
" 3. Le banche e gli altri intermediari finanziari effettuano le operazioni
valutarie e in cambi nel rispetto delle norme che li disciplinano.''.
6. L'articolo 58 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituito dal
seguente:
''Articolo 58 (Obbligazioni delle societa' cooperative). - 1. Le societa'
cooperative emittenti obbligazioni ai sensi dell'articolo 11 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono sottoposte alle disposizioni degli
articoli 2411 e seguenti del codice civile e, ove ne ricorrano i presupposti,
all'obbligo di certificazione secondo le modalita' previste dall'articolo 15,
comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonche' a quanto previsto dagli
articoli 114 e 115 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in quanto
compatibili con la legislazione cooperativa.''.
7. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, le parole:
''sentita la Banca d'Italia'' sono soppresse.
Art.
157 - (Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87)
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito
dal seguente:
"Art. 1 - (Ambito d'applicazione)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) alle banche;
b) alle società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77;
c) alle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo;
d) alle società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;
e) ai soggetti operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi
dell'articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle
società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma
1, lettera b), dello stesso testo unico.
2. Il Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti previsti nel comma 1,
lettera e), stabilisce criteri di esclusione dall'applicazione del presente
decreto con particolare riguardo all'incidenza dell'attività di carattere
finanziario su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti
l'attività è esercitata, alla composizione finanziaria o meno del portafoglio
partecipativo, all'esigenza di evitare criteri e tecniche di redazione
disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.
3. Ai fini del presente decreto, l'attività di assunzione di partecipazioni al
fine di successivi smobilizzi è in ogni caso considerata attività finanziaria.
4. Per l'applicazione del presente decreto i soggetti previsti dal comma 1 sono
definiti enti creditizi e finanziari.
5. Per le società disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le norme
previste dal presente decreto sono attuate, avuto riguardo alla specialità
della disciplina della legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca
d'Italia d'intesa con la Commissione nazionale per le società e la borsa
(CONSOB)."
2. L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è
sostituito dal seguente:
"3. Ai fini del presente decreto il controllo ricorre nelle ipotesi
previste dall'articolo 59, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia."
3. L'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito
dal seguente:
"Art. 5 - (Poteri delle autorità)
1. Gli enti creditizi e finanziari si attengono alle disposizioni che la Banca
d'Italia emana relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base
consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico
nonché alle modalità e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei
conti.
2. I poteri conferiti dal comma 1 sono esercitati anche per le modifiche, le
integrazioni e gli aggiornamenti delle forme tecniche stabilite dal presente
decreto nonché per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi della
disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari.
3. Nel caso dei soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell'elenco
speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, le istruzioni della Banca d'Italia sono emanate d'intesa
con la CONSOB. Per le società previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, le
istruzioni della Banca d'Italia sono emanate sentita la CONSOB. Per le società
previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le istruzioni sono emanate dalla
Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB, tenendo conto della specialità della
disciplina della legge stessa.
4. Gli atti emanati nell'esercizio dei poteri previsti dal presente articolo
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."
4. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è
sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni del comma 2 si applicano in ogni caso alle società e
agli enti finanziari che rientrano nei gruppi bancari iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia."
5. L'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è
sostituito dal seguente:
"1. In alternativa a quanto disposto dall'articolo 18, le partecipazioni in
imprese controllate e quelle sulle quali è esercitata un'influenza notevole
possono essere valutate, con riferimento a una o a più tra dette imprese,
secondo il metodo indicato nel presente articolo. Si ha influenza notevole
quando l'impresa partecipante disponga di almeno un quinto dei diritti di voto
esercitabili nell'assemblea ordinaria della partecipata."
6. La lettera b), del comma 1, dell'articolo 23, del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87, è sostituita dalla seguente:
"b) l'elenco delle imprese controllate e di quelle sottoposte a influenza
notevole ai sensi dell'articolo 19, comma 1, possedute direttamente o per il
tramite di società fiduciaria o per interposta persona, indicando per ciascuna
la denominazione, la sede, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita
dell'ultimo esercizio chiuso, la quota posseduta, il valore attribuito in
bilancio;"
7. L'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è
abrogato.
8. L'articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito
dal seguente:
"Art. 25 (Impresa capogruppo)
1. Agli effetti dell'articolo 24 è impresa capogruppo:
a) l'ente creditizio o la società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario
iscritto nell'albo previsto dall'articolo 64 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia; comma 1, lettere a) e b), e che non sia a sua
volta controllato da enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del
bilancio consolidato.
2. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le società che abbiano
emesso titoli quotati in borsa."
9. L'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è
abrogato.
10. L'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è
sostituito dal seguente:
"5. Le imprese capogruppo di cui all'articolo 25 che operino anche secondo
una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 del presente articolo
sono tenute alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al
comma 4, salvo che si tratti delle banche e delle società finanziarie
capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 64 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Restano salve le
disposizioni riguardanti gli enti e le società che abbiano emesso titoli
quotati in borsa."
11. L'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è
abrogato.
12. L'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito
dal seguente:
"Art. 28 - (Imprese incluse nel consolidamento)
1. Sono incluse nel consolidamento l'impresa capogruppo o le imprese che operano
secondo una direzione unitaria e le imprese controllate, ovunque costituite,
purché queste ultime appartengano a una delle seguenti categorie:
a) enti creditizi e finanziari;
b) imprese che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività strumentale,
come definita dall'articolo 59, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia. 2. L'ente creditizio o la società finanziaria
capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 64
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia include nel
consolidamento le imprese che compongono il gruppo stesso."
13. L'articolo 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito
dal seguente:
"Art. 45 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)
1. Per la violazione dell'articolo 3 del capo I; delle disposizioni del capo II,
sezioni I, II, III e V; delle disposizioni del capo III, sezioni II e IV;
dell'articolo 41 del capo IV; degli articoli 42, comma 1, 43 e 46 del capo V,
nonché degli atti di cui all'articolo 5 è applicabile la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo in enti creditizi e finanziari.
2. Si applica l'articolo 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia. 3. Con riferimento ai soggetti previsti nell'articolo 1, comma 1,
lettera e), i commi 1 e 2 del presente articolo si applicano solo a quelli
iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia."
Art.
158 - (Disposizioni applicabili alle banche e alle società finanziarie
comunitarie che esercitano attività di intermediazione mobiliare)
... omissis ...
Art.
159 - (Regioni a statuto speciale)
1. Le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia.
2. Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 14, 31, 36, 56 e 57
sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini
di vigilanza, un parere vincolante.
3. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le
norme dettate dai commi 1 e 2 nonché dagli articoli 15, 16, 26 e 47. Restano
peraltro ferme le competenze attribuite agli organi regionali nella materia
disciplinata dall'articolo 26.
4. Le regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle
norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie disciplinate
dalla direttiva n. 89/646/CEE, provvedono a emanare norme di recepimento della
direttiva stessa nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili
contenute nei commi precedenti.
Art.
160 - (Conferma di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari)
...omissis..
Art.
161 - (Norme abrogate)
1. Sono o restano abrogati:
- il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;
- la legge 15 luglio 1906, n. 441;
- il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;
- il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620;
- il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1709, convertito dalla legge 6
luglio 1922, n. 1158;
- il regio decreto 9 aprile 1922, n. 932;
- il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283;
- il regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito dalla legge 17
aprile 1925, n. 473;
- il regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 933, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 febbraio 1926, n. 255;
- il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063;
- il regio decreto-legge 1[ luglio 1926, n. 1297, convertito dalla legge 14
aprile 1927, n. 531;
- il regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, convertito dalla legge 23
giugno 1927, n. 1107;
- il regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertito dalla legge 23
giugno 1927, n. 1108;
- il regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, convertito dalla legge 22
dicembre 1927, n. 2537;
- il regio decreto-legge 27 luglio 1927, n. 1509, convertito dalla legge 5
luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e
integrazioni. Resta salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo;
- il regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, convertito dalla legge 25
dicembre 1928, n. 3154;
- il regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2307, convertito dalla legge 13
dicembre 1928, n. 3040;
- il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni;
- il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
- il regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, convertito dalla legge 17
dicembre 1931, n. 1640;
- il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 1932, n. 1581;
- la legge 30 maggio 1932, n. 635;
- il regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721, convertito dalla legge 22
dicembre 1932, n. 1710;
- la legge 30 maggio 1932, n. 805;
- la legge 3 giugno 1935, n. 1281;
- l'articolo 9 della legge 13 giugno 1935, n. 1143;
- il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1883, convertito dalla legge 9
gennaio 1936, n. 225;
- il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni,
fatta eccezione per il titolo III e per gli articoli 32, primo comma, lettere d)
e f) e 35, secondo comma, lettera b);
- il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, convertito dalla legge 18
gennaio 1937, n. 169;
- il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2008, convertito dalla legge 4
gennaio 1937, n. 50;
- il regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, convertito dalla legge 20
dicembre 1937, n. 2352;
- il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni e
integrazioni;
- il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 giugno 1938, n. 778;
- la legge 7 aprile 1938, n. 378;
- la legge 10 maggio 1938, n. 745, fatta eccezione per gli articoli 10, 11, 12,
commi primo e secondo, 13, 14, 15 e 31;
- il regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883, convertito dalla legge 5 gennaio
1939, n. 86;
- il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, fatta eccezione per gli articoli 37,
38, 39, 40, commi secondo e terzo, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52;
- la legge 16 novembre 1939, n. 1779;
- la legge 14 dicembre 1939, n. 1922;
- la legge 21 maggio 1940, n. 657;
- la legge 10 giugno 1940, n. 933;
- il regio decreto 25 novembre 1940, n. 1955;
- gli articoli 2766 e 2778, numeri 3 e 9, del codice civile, approvato con regio
decreto 16 marzo 1942, n. 262;
- il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;
- il capo III del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416;
- i capi III e IV del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n.
417;
- il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1946, n. 76;
- il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 ottobre 1946, n.
244;
- il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n.
370;
- il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453;
- il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491;
- il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.
691, fatta eccezione per gli articoli 3, 4, 5 e per le competenze valutarie del
CICR previste dall'articolo 1, primo comma;
- il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n.
1418;
- il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n.
1419;
- il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n.
1421;
- il decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569;
- la legge 29 luglio 1949, n. 474;
- la legge 22 giugno 1950, n. 445;
- la legge 10 agosto 1950, n. 717;
- la legge 17 novembre 1950, n. 1095;
- la legge 27 novembre 1951, n. 1350;
- i capi V e VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, fatta eccezione per gli
articoli 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma, e
41, secondo comma;
- la legge 11 dicembre 1952, n. 3093;
- la legge 24 febbraio 1953, n. 101;
- la legge 13 marzo 1953, n. 208;
- la legge 11 aprile 1953, n. 298;
- la legge 8 aprile 1954, n. 102;
- la legge 31 luglio 1957, n. 742;
- la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni e integrazioni,
fatta eccezione per gli articoli 2, quarto comma, 3, settimo comma, e 5;
- l'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n.
645;
- la legge 21 luglio 1959, n. 607;
- la legge 11 ottobre 1960, n. 1235;
- la legge 23 ottobre 1960, n. 1320;
- la legge 3 febbraio 1961, n. 39;
- la legge 21 maggio 1961, n. 456;
- la legge 27 giugno 1961, n. 562;
- la legge 28 luglio 1961, n. 850;
- la legge 24 novembre 1961, n. 1306;
- la legge 20 aprile 1962, n. 265;
- gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 25 novembre 1962, n. 1679;
- il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1962, n. 1907;
- la legge 10 maggio 1964, n. 407;
- la legge 5 luglio 1964, n. 627;
- la legge 31 ottobre 1965, n. 1244;
- la legge 11 maggio 1966, n. 297;
- la legge 24 dicembre 1966, n. 1262;
- gli articoli 6, 7, 8 e 16 della legge 6 agosto 1967, n. 700, nonché ogni
altra disposizione della medesima legge relativa all'organizzazione, al
funzionamento e all'operatività della "Sezione credito" della Banca
nazionale delle comunicazioni;
- l'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800;
- la legge 31 ottobre 1967, n. 1084;
- la legge 28 ottobre 1968, n. 1178;
- la legge 27 marzo 1969, n. 120;
- l'articolo 4 della legge 10 dicembre 1969, n. 970;
- la legge 28 ottobre 1970, n. 866;
- il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 896;
- la legge 26 ottobre 1971, n. 917;
- la legge 3 dicembre 1971, n. 1033;
- la legge 5 dicembre 1972, n. 848;
- la legge 29 novembre 1973, n. 812;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1973, n. 916;
- la legge 11 marzo 1974, n. 75;
- la legge 14 agosto 1974, n. 392;
- la legge 14 agosto 1974, n. 395;
- gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492;
- l'articolo 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 492;
- l'articolo 11 della legge 1[ luglio 1977, n. 403;
- la legge 10 febbraio 1981, n. 23;
- gli articoli 10, 11 e 13 della legge 1[ agosto 1981, n. 423;
- l'articolo 15 della legge 19 marzo 1983, n. 72;
- l'articolo 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni e
integrazioni;
- l'articolo 3 della legge 18 luglio 1984, n. 359;
- la legge 18 luglio 1984, n. 360;
- gli articoli 12 e 21 della legge 27 febbraio 1985, n. 49;
- gli articoli 9, 9-bis, 10, 11 e 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e
successive modificazioni e integrazioni;
- la legge 17 aprile 1986, n. 114;
- la legge 17 aprile 1986, n. 115;
- l'articolo 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 458;
- gli articoli 1, 2, 3, comma 1, l'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, gli articoli 5
e 6, commi 2 e 3, e gli articoli 8 e 15 della legge 28 agosto 1989, n. 302.
Resta fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;
- l'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 218;
- il titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modificazioni;
- l'articolo 18 e il titolo VII del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
356;
- la legge 6 giugno 1991, n. 175;
- l'articolo 6, commi 1, 2, 2-bis, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 10, l'articolo 7 e
l'articolo 8, comma 2-ter, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Resta fermo quanto
previsto dal comma 2 del presente articolo;
- l'articolo 2, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
- l'articolo 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 207, salvo quanto previsto
nell'articolo 2, comma 1, della medesima legge;
- il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, fatta eccezione per gli
articoli 43, 45 e 49, commi 5 e 6;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 528.
2. Sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in
vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del
presente decreto legislativo:
- l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454;
- gli articoli 21 e 22, secondo, terzo e quarto comma, della legge 9 maggio
1975, n. 153;
- la legge 5 marzo 1985, n. 74;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350;
- gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 28 agosto 1989, n. 302;
- gli articoli 23 e 24 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
- il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301;
- il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, fatta salva la disciplina
fiscale prevista dal comma 5 dell'articolo 2;
- l'articolo 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52;
- l'articolo 6, commi 3 e 4, l'articolo 8, commi 1, 2 e 2-bis, e l'articolo 9
del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197;
- il capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
- la legge 17 febbraio 1992, n. 154, fatta eccezione per l'articolo 10;
- il decreto del Ministro del tesoro 12 maggio 1992, n. 334.
3. Gli articoli 28 e 31 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, così come
successivamente modificati, continuano a essere applicati fino all'attuazione
dell'articolo 152 del presente decreto legislativo.
3-bis. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; tuttavia essi continuano a essere
applicati fino all'attuazione dell'articolo 155, comma 5, del presente decreto
legislativo.
4. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto
legislativo.
5. Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate
o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore
dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo.
6. I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme
anteriori.
7. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni già
consentite in sede di prima applicazione del titolo V della legge 10 ottobre
1990, n. 287.
Art.
162 - (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 1994. Il
presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Capo I
Operazioni e servizi bancari e finanziari
Art.
115 - (Ambito di applicazione)
1. Le norme del presente capo si applicano alle attività svolte nel territorio
della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari.
2. Il Ministro del tesoro può individuare, in considerazione dell'attività
svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle operazioni previste dal
capo II del presente titolo per gli aspetti non diversamente disciplinati.
Art.
116 - (Pubblicità)
1. In ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati i tassi di interesse,
i prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione
economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli
interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Non
può essere fatto rinvio agli usi.
2. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo
ai titoli di Stato:
a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime
addebitabili alla clientela in occasione del collocamento;
b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei
rendimenti;
c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda, da osservare
nell'attività di collocamento.
3. Il CICR:
a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità;
b) detta disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della
pubblicità e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le
informazioni pubblicizzate;
c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il
calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto
economico dei rapporti;
d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che
devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi
mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'articolo 115 rendono nota la
disponibilità delle operazioni e dei servizi.
4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma
dell'articolo 1336 del codice civile.
Art.
117 - (Contratti)
1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai
clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari
contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione
praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in
caso di mora.
5. La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso
d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata
nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente.
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio
agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e
condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più
sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel
comma 6, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro
annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del
tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto,
rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del
rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di
pubblicità nulla è dovuto.
8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti o titoli,
individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici
criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i
titoli difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o
dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca
d'Italia.
Art.
118 - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali)
1. Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare
unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni
sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal
CICR.
2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le
prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.
3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero
dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1,
il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere,
in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni
precedentemente praticate.
Art.
119 - (Comunicazioni periodiche alla clientela)
1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono per
iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta
all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del
rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione. 2. Per
i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con
periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale,
trimestrale o mensile.
3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e
le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati
trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.
4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra
nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese,
entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della
documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci
anni.
Art.120
- (Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi)
1. Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari
emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale
presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta
del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del
prelevamento.
2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli
interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio
dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto
corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicita' nel
conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
Capo
II
Credito al consumo
Art.
121 - (Nozione)
1. Per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di
un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di
pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a
favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).
2. L'esercizio del credito al consumo è riservato:
a) alle banche;
b) agli intermediari finanziari;
c) ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio
della Repubblica, nella sola forma della dilazione del pagamento del prezzo. 3.
Le disposizioni del presente capo e del capo III si applicano, in quanto
compatibili, ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al
consumo.
4. Le norme contenute nel presente capo non si applicano:
a) ai finanziamenti di importo rispettivamente inferiore e superiore ai limiti
stabiliti dal CICR con delibera avente effetto dal trentesimo giorno successivo
alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
b) ai contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del
codice civile, purché stipulati preventivamente in forma scritta e consegnati
contestualmente in copia al consumatore;
c) ai finanziamenti rimborsabili in un'unica soluzione entro diciotto mesi, con
il solo eventuale addebito di oneri non calcolati in forma di interesse, purché
previsti contrattualmente nel loro ammontare;
d) ai finanziamenti privi, direttamente o indirettamente, di corrispettivo di
interessi o di altri oneri, fatta eccezione per il rimborso delle spese vive
sostenute e documentate;
e) ai finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di
proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero
all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento;
f) ai contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa
clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa
trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario.
Art.
122 - (Tasso annuo effettivo globale)
1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a
carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il
TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il
credito.
2. Il CICR stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, individuando in
particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo.
3. Nei casi in cui il finanziamento può essere ottenuto solo attraverso
l'interposizione di un terzo, il costo di tale interposizione deve essere
incluso nel TAEG.
Art.
123 - (Pubblicità)
1. Alle operazioni di credito al consumo si applica l'articolo 116. La pubblicità
è, in ogni caso, integrata con l'indicazione del TAEG e del relativo periodo di
validità.
2. Gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati con qualsiasi mezzo, con
cui un soggetto dichiara il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo
del credito, indicano il TAEG e il relativo periodo di validità. Il CICR
individua i casi in cui, per motivate ragioni tecniche, il TAEG può essere
indicato mediante un esempio tipico.
Art.
124 - (Contratti)
1. Ai contratti di credito al consumo si applica l'articolo 117, commi 1 e 3.
2. I contratti di credito al consumo indicano:
a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;
b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
c) il TAEG;
d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere
eventualmente modificato;
e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei
casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne
fornita una stima realistica; oltre essi, nulla è dovuto dal consumatore;
f) le eventuali garanzie richieste;
g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse
nel calcolo del TAEG.
3. Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al consumo che
abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di
nullità:
a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi;
b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e
l'ammontare dell'eventuale acconto;
c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui
il passaggio della proprietà non sia immediato.
4. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla
base di espresse previsioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la
determinazione delle condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano
non apposte.
5. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime
sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di
altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei
dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
b) la scadenza del credito è a trenta mesi;
c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del
finanziatore.
Art.
125 - (Disposizioni varie a tutela dei consumatori)
1. Le norme dettate dall'articolo 1525 del codice civile si applicano anche a
tutti i contratti di credito al consumo a fronte dei quali sia stato concesso un
diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in
prestito.
2. Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza
penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto
contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha
diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le
modalità stabilite dal CICR.
3. In caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al
consumo, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni
che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione,
anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile. 4. Nei casi di
inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia
effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il
finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo
che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai
clienti del fornitore.
5. La responsabilità prevista dal comma 4 si estende anche al terzo, al quale
il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione
del credito.
Art.
126 - (Regime speciale per le aperture di credito in conto corrente)
1. I contratti con i quali le banche o gli intermediari finanziari concedono a
un consumatore un'apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso di
una carta di credito contengono, a pena di nullità, le seguenti indicazioni:
a) il massimale e l'eventuale scadenza del credito;
b) il tasso di interesse annuo e il dettaglio analitico degli oneri applicabili
dal momento della conclusione del contratto, nonché le condizioni che possono
determinare la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso. Oltre a essi,
nulla è dovuto dal consumatore;
c) le modalità di recesso dal contratto.
Capo
III
Regole generali e controlli
Art.
127 - (Regole generali)
1. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più
favorevole al cliente.
2. Le nullità previste dal presente titolo possono essere fatte valere solo dal
cliente.
3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono
assunte su proposta della Banca d'Italia; la proposta è formulata sentito l'UIC
per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco
generale previsto dall'art. 106.
Art.
128 - (Controlli)
1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la
Banca d'Italia puo' acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire
ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale previsto dall'articolo 107.
2. Nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale
previsto dall'articolo 106 e nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo
155, comma 5, i controlli previsti dal comma 1 sono effettuati dall'UIC che, a
tal fine, puo' chiedere la collaborazione di altre autorita'. 3. Con riguardo ai
soggetti indicati nell'articolo 121, comma 2, lettera c), i controlli previsti
dal comma 1 sono demandati al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni
previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3. 4. Con riguardo ai
soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le
autorita' competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare
le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.
5. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di
pubblicita', il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC
o delle altre autorita' indicate dai CICR ai sensi del comma 4, nell'ambito
delle rispettive competenze, puo' disporre la sospensione dell'attivita', anche
di singole sedi secondarie per un periodo non superiore a trenta giorni.