MMS
E PRIVACY:
LA
MIA FOTO SUL TUO CELLULARE, QUALI REGOLE?
MMS
IN
BREVE
Gli
mms sono messaggio multimediali che si possono inviare tramite telefoni
cellulari (fotografie e piccole riprese che possono essere registrate e
inviate ad altri).
Si
pongono ovviamente problemi di rispetto della riservatezza delle persone
fimate o ritratte e trattandosi di nuove
tecnologie destinate ad ampia diffusione il Garante per la Privacy ha messo le
mani avanti.
IL
VADEMECUM DEL GARANTE
-
Lecito
scattare foto e fare filmati con il proprio cellulare per uso personale (
es: foto della vacanza invate a parenti e amici. Ristretto dunque
l’ambito di conoscibilità).
Pur
non applicandosi la legge sulla privacy, resta l’obbligo di risarcire gli
eventuali danni prodotti alle persone ritratte e di mantenere sicure le
immagini raccolte.
-
Obbligatorio
informare gli interessati e chiedere il loro consenso se la foto o il
fimato sono destinati alla diffusione o comunicazione sistematica
(pubblicazione su un sito Internet o comunicazione a catena).
-
Caso
particolare i giornalisti: non c’è alcun obbligo di chiedere il
consenso, ma devono essere comunque rispettaTe le cautele e i limiti posti
dalla legge sulla privacy e dal codice deontologico dei giornalisti.
Oltre
quanto previsto dalla legge privacy devono essere rispettati gli obblighi
previsti da altre norme, in particolare:
-
tutela prevista dal codice civile (art.10, "Abuso dell’immagine altrui");
-
tutela della legge sul diritto d’autore, legge n.633/1941, necessario il
consenso della persona ritratta, a meno che la riproduzione dell’immagine
sia giustificata dalla notorietà o dal ruolo pubblico svolto dal soggetto
fotografato o da necessità di giustizia o di polizia o quando la fotografia
è collegata ad avvenimenti di interesse pubblico o svoltosi in pubblico. La
legge sul diritto d’autore vieta comunque l’esposizione o la messa in
commercio di foto qualora rechino pregiudizio all’onore, alla reputazione o
anche al decoro del persona ritratta;
-
divieti penali (indebita raccolta, rivelazione e diffusione di immagini
relative alla vita privata prese a distanza nelle dimore private; la tutela
dei minori riguardo al materiale pornografico; il reato di ingiuria in caso di
messaggi inviati per offendere l’onore o il decoro del destinatario; le
pubblicazioni oscene);
-
regole ulteriori: obbligo per i fornitori di servizi telefonici di tutelare la
libertà e la segretezza delle comunicazioni telefoniche,
garantite dalla
Costituzione, e il profilo riguardante i gestori telefonici che offrono la
possibilità di rendere accessibili via Internet i messaggi Mms a destinatari
che non dispongano di apparecchi mobili in grado di riceverli. In questo caso
la conservazione temporanea dei messaggi deve cessare una volta che avvenga la
lettura da parte del destinatario.
(tratto
dal comunicato del 14 marzo del Garante Privacy, sito www.garanteprivacy.it)
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DIFESA DELLA PRIVACY PERSONALE
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