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LEGGE PRIVACY E PROTESTO: I DATI DEI RIABILITATI DEVONO ESSERE CANCELLATI

LA VICENDA

Un cittadino si vede negare un finanziamento da una finanziaria a causa della sua iscrizione, per protesto, in un archivio dati. 

ll protesto, elevato per il mancato pagamento di alcuni effetti cambiari, non risultava da nessuna visura della camera di commercio ma era annotato in un’altra banca dati privata consultata dalla finanziaria.  

Il cittadino ricorre al Garante lamentando di non aver avuto positivo riscontro alla sua richiesta di cancellazione dei dati relativi al protesto.

LA DECISIONE

Il Garante accoglie il ricorso affermando che in caso di sanatoria tempestiva della posizione debitoria o di dimostrazione dell'illegittimità o dell'erroneità del protesto, i soggetti protestati devono essere cancellati dal registro informatico dei protesti e da ogni altra banca dati parallela, anche privata e considerati a tutti gli effetti come mai iscritti. 

Stessa procedura deve essere adottata per i soggetti riabilitati.

LE EVOLUZIONI 

Nel provvedimento adottato dal Garante si evidenzia come la normativa in materia di conservazione nel tempo dei dati sui protesti (legge n. 235/2000) tenga in considerazione i diritti delle persone protestate.

In particolare tale normativa prevede 5 anni di conservazione dei dati nel registro informatico dal momento, salvo cancellazione qualora avvenga riabilitazione o iscrizione per errore.

La disciplina non può ovviamente essere elusa, come avvenuto nel caso narrato, registrando i dati in archivi paralleli privati.

La legge sulla privacy ha tra l'altro rafforzato la disciplina prevista, disponendo la cancellazione di informazioni, anche esatte, per le quali non è però più giustificata la conservazione rispetto alle finalità perseguite. 

L’interessato può, quindi, beneficiare della cancellazione dei dati conservati presso la finanziaria. Per il risarcimento del danno dovrà però rivolgersi all'Autorità Giurdiziaria Ordinaria.

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