LEGGE
PRIVACY
E PROTESTO:
I DATI DEI RIABILITATI DEVONO ESSERE CANCELLATI
LA
VICENDA
Un
cittadino si vede negare un finanziamento da una finanziaria a causa
della sua iscrizione, per protesto, in un archivio dati.
ll protesto, elevato per il mancato
pagamento di alcuni effetti cambiari, non risultava da nessuna visura
della camera di commercio ma era annotato in
un’altra banca dati privata consultata dalla finanziaria.
Il
cittadino ricorre al Garante lamentando di non aver avuto positivo riscontro
alla sua
richiesta di cancellazione dei dati relativi al
protesto.
LA
DECISIONE
Il
Garante accoglie il ricorso affermando che in caso di sanatoria
tempestiva della posizione debitoria o di dimostrazione dell'illegittimità o
dell'erroneità del protesto, i soggetti protestati devono
essere cancellati dal registro informatico dei protesti
e da ogni altra banca dati parallela, anche privata e considerati a
tutti gli effetti come mai iscritti.
Stessa
procedura deve essere
adottata per i soggetti riabilitati.
LE
EVOLUZIONI
Nel
provvedimento adottato dal Garante si evidenzia come la normativa in materia di conservazione nel tempo dei dati sui
protesti (legge n. 235/2000) tenga in considerazione i diritti delle persone protestate.
In
particolare tale normativa prevede 5 anni di conservazione dei dati nel registro informatico dal momento,
salvo cancellazione qualora avvenga riabilitazione o iscrizione per
errore.
La
disciplina non può ovviamente essere elusa, come avvenuto nel caso
narrato, registrando i dati in archivi paralleli privati.
La
legge sulla privacy ha tra l'altro rafforzato la disciplina prevista, disponendo
la cancellazione di informazioni,
anche esatte, per le quali non è però più giustificata la
conservazione rispetto alle finalità perseguite.
L’interessato può,
quindi, beneficiare della cancellazione dei dati conservati presso la
finanziaria. Per il risarcimento del danno dovrà però rivolgersi
all'Autorità Giurdiziaria Ordinaria.
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DIFESA DELLA PRIVACY PERSONALE