Legge privacy 675 analisi dei rischi             Legge privacy e propensione al rischio

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Conoscibili tutti i dati personali anche quelli relativi alla propensione al rischio dell'investitore.

 

la vicenda

 

Colpito da un’ingente perdita finanziaria, un cliente di una banca che pensava  invece di aver sottoscritto un investimento “tranquillo” si è rivolto all’istituto di credito, presso il quale aveva eseguito l’acquisto dei titoli, chiedendo di  avere accesso ai suoi dati personali, in particolare a quelli contenuti nei documenti che evidenziano obiettivi e propensione al rischio dell’investitore. Di fronte all’inerzia della banca che non gli ha fornito alcuna risposta ha presentato ricorso al Garante.

 

il Garante

 

Nel definire il procedimento l’Autorità ha ribadito che il cliente può conoscere tutti i dati personali che lo riguardano detenuti da un istituto di credito e in caso di  operazioni finanziarie può avere accesso anche alle informazioni eventualmente riportate nei documenti in cui sono indicati i rischi dell’investimento. 

La banca inoltre deve comunicare le informazioni personali in modo chiaro e intellegibile fornendo anche criteri e parametri per la comprensione di eventuali codici presenti nei documenti.

 

accoglimento del ricorso

 

Accogliendo il ricorso il Garante ha stabilito che l’istituto di credito non ha risposto in modo idoneo alla legittima richiesta di accesso del cliente. 

 

La banca, infatti, anziché comunicare in modo chiaro e comprensibile i dati personali in suo possesso, come prescritto dal Codice della privacy, aveva fornito al cliente solamente copia di alcuni documenti relativi alla sottoscrizione del titolo obbligazionario,  inviando oltretutto copia di un tabulato relativo all’ordine di acquisto incomprensibile per la presenza di codici e copia di una richiesta di apertura di un conto per deposito titoli intestato ad un’altra persona. 

 

L’istituto, inoltre, non aveva specificato, come legittimamente richiesto dal cliente, il possesso o meno nei propri archivi di altri dati personali, in particolare di eventuali informazioni relative all’esperienza del ricorrente in materia di investimenti finanziari, ai suoi obiettivi di investimento e alla sua propensione al rischio. 

 

Il Garante ha quindi ordinato alla banca di comunicare al cliente, entro un termine stabilito, tutti gli ulteriori dati che lo riguardano, oltre quelli già forniti, rendendo altresì comprensibili le informazioni del tabulato informatico attraverso la spiegazione dei codici.  Il ritardo e l’incompleto riscontro alle richieste del cliente ha comportato anche l’attribuzione delle spese del procedimento alla banca.     


newsletter del Garante privacy di maggio 2004