Operazioni
finanziarie e privacy
Conoscibili
tutti i dati personali anche quelli relativi alla propensione al rischio
dell'investitore.
la
vicenda
Colpito
da un’ingente perdita finanziaria, un cliente di una banca che pensava
invece di aver sottoscritto un investimento “tranquillo” si è rivolto
all’istituto di credito, presso il quale aveva eseguito l’acquisto dei
titoli, chiedendo di avere accesso ai suoi dati personali, in particolare
a quelli contenuti nei documenti che evidenziano obiettivi e propensione al
rischio dell’investitore. Di fronte all’inerzia della banca che non gli ha
fornito alcuna risposta ha presentato ricorso al Garante.
il
Garante
Nel
definire il procedimento l’Autorità ha ribadito che il cliente può conoscere
tutti i dati personali che lo riguardano detenuti da un istituto di credito e in
caso di operazioni finanziarie può avere accesso anche alle informazioni
eventualmente riportate nei documenti in cui sono indicati i rischi
dell’investimento.
La
banca inoltre deve comunicare le informazioni personali in modo chiaro e
intellegibile fornendo anche criteri e parametri per la comprensione di
eventuali codici presenti nei documenti.
accoglimento
del ricorso
Accogliendo
il ricorso il Garante ha stabilito che l’istituto di credito non ha risposto
in modo idoneo alla legittima richiesta di accesso del cliente.
La
banca, infatti, anziché comunicare in modo chiaro e comprensibile i dati
personali in suo possesso, come prescritto dal Codice della privacy, aveva
fornito al cliente solamente copia di alcuni documenti relativi alla
sottoscrizione del titolo obbligazionario, inviando oltretutto copia di un
tabulato relativo all’ordine di acquisto incomprensibile per la presenza di
codici e copia di una richiesta di apertura di un conto per deposito titoli
intestato ad un’altra persona.
L’istituto,
inoltre, non aveva specificato, come legittimamente richiesto dal cliente, il
possesso o meno nei propri archivi di altri dati personali, in particolare di
eventuali informazioni relative all’esperienza del ricorrente in materia di
investimenti finanziari, ai suoi obiettivi di investimento e alla sua
propensione al rischio.
Il
Garante ha quindi ordinato alla banca di comunicare al cliente, entro un termine
stabilito, tutti gli ulteriori dati che lo riguardano, oltre quelli già
forniti, rendendo altresì comprensibili le informazioni del tabulato
informatico attraverso la spiegazione dei codici. Il ritardo e
l’incompleto riscontro alle richieste del cliente ha comportato anche
l’attribuzione delle spese del procedimento alla banca.
newsletter
del Garante privacy di maggio 2004