Elenchi
telefonici e privacy
in
breve
Chiede
un numero di telefono riservato, per motivi di sicurezza personale, e si ritrova
invece sull’elenco degli abbonati, sia cartaceo, sia on line. Ora il gestore
telefonico dovrà rifondere le spese del procedimento direttamente
all’abbonato costretto a rivolgersi al Garante per tutelare la sua
riservatezza. L’abbonato inoltre può chiedere il risarcimento del danno anche
non patrimoniale, al giudice civile.
la
vicenda
il
cittadino
l’intestatario
di una utenza telefonica riservata dopo aver verificato che il suo numero
compariva sull’elenco telefonico cartaceo e on line ne ha chiesto la
cancellazione al servizio clienti della società. Nonostante le assicurazioni
ricevute, poiché il numero continuava a comparire sull’elenco on line, dopo
una nuova richiesta di cancellazione rimasta senza risposta, ha presentato
ricorso al Garante.
il
gestore telefonico
in
un primo momento aveva ritenuto corretto il proprio operato, a seguito di
ulteriori contestazioni dell’abbonato aveva poi dichiarato all’Ufficio del
Garante di aver effettuato nuove ricerche dalle quali era emerso che
effettivamente la richiesta dell’abbonato relativa ad un’utenza riservata,
era stata disattesa per un disguido nella fase di inserimento manuale dei dati
del cliente nei sistemi commerciali aziendali.
La
società telefonica assicurava, comunque, di aver provveduto al cambio del
numero telefonico riservato, di aver cancellato il nominativo dagli elenchi e di
aver intanto riconosciuto al cliente un indennizzo pari a quattro mensilità del
canone come previsto dal contratto.
il
Garante
ha
accertato l’inclusione negli elenchi cartacei e on line di dati che dovevano
rimanere riservati per espressa richiesta del cliente, affermando che tale
inclusione ha comportato, a causa di una chiara negligenza, una violazione
dei diritti dell’interessato.
il
risarcimento
L’abbonato
ha quindi il diritto, ove ricorrano i presupposti, di chiedere il risarcimento
del danno al giudice civile e in quella sede spetterà alla società telefonica dimostrare
di aver adottato tutte le misure idonee per evitarlo.
Alla
società che ha provveduto alla cancellazione del nominativo solo dopo la
presentazione del ricorso sono state addebitate le spese del procedimento.
Dichiarata
invece inammissibile la specifica richiesta del cliente di avere copia del
contratto poiché una tale richiesta non rientra tra quelle proponibili ai sensi
della legge sulla privacy.
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