ATTIVITA’ GIORNALISTICA e PRIVACY: CODICE DEONTOLOGICO
Articolo 1
-
Principi generali
1.
Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della
persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà
di stampa.
2.
In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica
si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione
essenziale per l'esercizio del diritto-dovere di cronaca, la raccolta,
la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi
e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni,
costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate
nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale
attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla
memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di
banche-dati o altri soggetti. Su questi princìpi trovano fondamento le
necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall'art. 9 della
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione
europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n. 675 del 1996.
Articolo 2
-
Banche-dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei
giornalisti
1.
Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui
all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 675 del 1996 rende note
la propria identità, la propria professione e le finalità della
raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda
altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita
artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il
giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa
di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 675 del 1996.
2.
Se i dati personali sono raccolti presso banche-dati di uso redazionale,
le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante
annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo
dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675 del
1996. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza
il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono
rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675 del
1996.
3.
Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio
della professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità,
sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi
dell'art. 2 della legge n. 69 del 1963 e dell'art. 13, comma 5, della
legge n. 675 del 1996.
4.
Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo
necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua
professione.
Articolo 3
-Tutela del domicilio
1.
La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si
estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto
delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive.
Articolo 4
-
Rettifica
1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche
in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti
dalla legge.
Articolo 5
- Diritto all'informazione e dati personali
1.
Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed
etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni
politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati
atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il
giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse
pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando
riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.
2.
In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti
direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in
pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi
legittimi meritevoli di tutela.
Articolo 6
-
Essenzialità dell'informazione
1.
La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non
contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione,
anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del
fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è
avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.
2.
La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche
deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo
sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
3.
Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di
informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero
costituzionalmente garantita a tutti.
Articolo 7
- Tutela del minore
1.
Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi
dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in
grado di condurre alla loro identificazione.
2.
La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della
qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano
specificamente reati.
3.
Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato
come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora,
tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i
limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini
riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di
valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del
minore, secondo i princìpi e i limiti stabiliti dalla «Carta di
Treviso».
Articolo 8
-Tutela della dignità delle persone
1.
Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce
notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti
di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su
dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della
notizia o dell'immagine.
2.
Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di
giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini
e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso
dell'interessato.
3.
Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi,
salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.
Articolo 9
-
Tutela del diritto alla non discriminazione
1.
Nell'esercitare il diritto-dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a
rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza,
religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o
mentali.
Articolo 10
- Tutela della dignità delle persone malate
1.
Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una
determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la
dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei
casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati
analitici di interesse strettamente clinico.
2.
La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento
dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità
della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza
sociale o pubblica.
Articolo 11
-
Tutela della sfera sessuale della persona
1.
Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali
riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile.
2.
La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento
dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della
persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale
o pubblica.
Articolo 12
-
Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali
1.
Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il
limite previsto dall'art. 24 della legge n. 675 del 1996.
2.
Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui
all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura
penale è ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i princìpi
di cui all'art. 5.
Articolo 13
-
Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari
1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti
professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche
occasionalmente, eserciti attività pubblicistica.
Le
sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n. 69 del 1963,
si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli
elenchi o nel registro.
RITORNA
ALLA SEZIONE
DIFESA DELLA PRIVACY PERSONALE