PRIVACY:
BANCHE E PUBBLICITA' INDESIDERATA
La
banca vi invia materiale pubblicitario, nonostante abbiate negato il
consenso in tal senso?
Viola
la vostra privacy e rischia di incorrere nel reato di illecito
trattamento dei dati personali.
LA
VICENDA
Un
correntista nega il suo consenso a ricevere informazioni commerciali.
Insieme agli estratti conto riceve però messaggi promozionali. Stufo fa
istanza ex art. 13 alla banca opponendosi al trattamento dei dati.
L'istanza non riceve riscontro e la pubblicità continua ad arrivare.
Non resta che ricorrere al Garante.
LA
BANCA
Afferma
che le comunicazioni inviate erano di tipo "informativo-didattico"
ed erano necessarie per far conoscere alla clientela l'Euro. In
quest'ottica i messaggi promozionali erano solo marginali.
A
seguito dell’intervento del Garante, la banca si impegna a soddisfare
le richieste del cliente, cancellandone il nominativo dagli elenchi per
le comunicazioni promozionali.
Il
comportamento della banca, che non avrebbe dovuto inviare materiale
promozionale né prima dell’opposizione, né successivamente, è
risultato comunque illegittimo.
IL
GARANTE
Il
Garante ha valutato il comportamento della banca illegittimo e l'ha
condannata al pagamento delle spese del ricorso (pari a 250 Euro, da
rifondere al correntista) disponendo l'invio degli atti all'Autorità Giudiziaria.
Sarà
l'Autorità Giudiziaria Ordinaria a valutare la sussistenza o meno del reato di
trattamento illecito di dati personali, reato punito con la reclusione
fino ad un massimo di tre anni.
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DIFESA DELLA PRIVACY PERSONALE