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BANCA DATI ANTI FRODE SUI SINISTRI AUTO

- ISVAP E GARANTE COLLABORANO -

(dal comunicato dell'11703/03 del Garante per la Tutela dei dati personali)

L’ISVAP, con il parere favorevole del Garante della privacy, ha emanato un provvedimento con il quale si regolano le modalità di accesso alla banca dati sinistri da parte delle imprese di assicurazione, dal prossimo 15 aprile 2003.

Alla banca dati, istituita per il contrasto e la prevenzione delle frodi nel settore dei sinistri r. c. auto, accedono per legge la magistratura inquirente e le forze di polizia giudiziaria.

La banca dati sinistri è alimentata mensilmente dalle imprese di assicurazione che esercitano l’assicurazione obbligatoria r. c. auto. Queste trasmettono all’ISVAP i dati relativi ad ogni sinistro avvenuto in Italia del quale ricevono denuncia o richiesta di risarcimento dei danni, sinistri che ammontano a circa cinque milioni ogni anno. L'operatività attuale della banca dati rende consultabile quasi 9.500.000 sinistri occorsi dal gennaio 2001.

Specifiche responsabilità sono stabilite nel provvedimento a carico delle imprese di assicurazione per la correttezza, l’attendibilità e la completezza dei dati trasmessi all’ISVAP, che applica nei confronti delle imprese inadempienti le sanzioni amministrative appositamente stabilite dalla legge istitutiva della banca dati sinistri.

La banca dati costituisce anche uno strumento per valutare statisticamente le caratteristiche di questo tipo di truffa, al fine di poterne studiare eventuali misure specifiche di prevenzione e di contrasto.

Particolarmente positiva si è rivelata la cooperazione istituzionale tra le due Autorità, che ha permesso di individuare le garanzie e le soluzioni più idonee per di contemperare una duplice esigenza: assicurare la piena efficacia del sistema informativo in relazione all’azione di contrasto delle frodi assicurative e mantenere un elevato livello di tutela dei diritti fondamentali delle persone coinvolte nei sinistri le cui informazioni sono registrate nella banca dati.

Nel quadro di tale cooperazione e nel rispetto dei ruoli ricoperti dalle due istituzioni sono state individuate, anche con riguardo alla normativa di riferimento, importanti garanzie. Si è provveduto, inoltre, alla specificazione delle informazioni che possono essere registrate nella banca dati sinistri e alla delimitazione dei soggetti che possono avervi accesso (l'autorità giudiziaria e di polizia, e le imprese di assicurazione).

Il provvedimento definisce tempi di conservazione dei dati, modalità selettive di consultazione da parte degli addetti delle imprese, con particolare attenzione alle informazioni sulle lesioni personali, al fine della utilizzazione dei dati collegata alle effettive esigenze derivanti dalla liquidazione dei sinistri.

Sono previste misure per garantire un elevato livello di sicurezza, riservatezza, integrità, completezza ed esattezza delle comunicazioni e dei dati; controlli periodici sugli accessi alla banca dati (che vengono memorizzati nel sistema informatico), verifiche da parte dell’ISVAP presso le imprese sul rispetto delle prescrizioni impartite con il provvedimento e le relative circolari tecniche; modalità per assicurare l’effettivo esercizio dei diritti di accesso ai dati da parte delle persone interessate e degli altri diritti previsti dalla legge sulla privacy.

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