BANCA
DATI ANTI FRODE SUI SINISTRI AUTO
-
ISVAP E GARANTE COLLABORANO -
(dal
comunicato dell'11703/03 del Garante
per la Tutela dei dati personali)
L’ISVAP,
con il parere favorevole del Garante della privacy, ha emanato un
provvedimento con il quale si regolano le modalità di accesso alla banca
dati sinistri da parte delle imprese di assicurazione, dal prossimo 15
aprile 2003.
Alla
banca dati, istituita per il contrasto e la prevenzione delle frodi nel
settore dei sinistri r. c. auto, accedono per legge la magistratura
inquirente e le forze di polizia giudiziaria.
La
banca dati sinistri è alimentata mensilmente dalle imprese di assicurazione
che esercitano l’assicurazione obbligatoria r. c. auto. Queste trasmettono
all’ISVAP i dati relativi ad ogni sinistro avvenuto in Italia del quale
ricevono denuncia o richiesta di risarcimento dei danni, sinistri che
ammontano a circa cinque milioni ogni anno. L'operatività attuale della
banca dati rende consultabile quasi 9.500.000 sinistri occorsi dal gennaio
2001.
Specifiche
responsabilità sono stabilite nel provvedimento a carico delle imprese di
assicurazione per la correttezza, l’attendibilità e la completezza dei
dati trasmessi all’ISVAP, che applica nei confronti delle imprese
inadempienti le sanzioni amministrative appositamente stabilite dalla legge
istitutiva della banca dati sinistri.
La
banca dati costituisce anche uno strumento per valutare statisticamente le
caratteristiche di questo tipo di truffa, al fine di poterne studiare
eventuali misure specifiche di prevenzione e di contrasto.
Particolarmente
positiva si è rivelata la cooperazione istituzionale tra le due Autorità,
che ha permesso di individuare le garanzie e le soluzioni più idonee per di
contemperare una duplice esigenza: assicurare la piena efficacia del sistema
informativo in relazione all’azione di contrasto delle frodi assicurative
e mantenere un elevato livello di tutela dei diritti fondamentali delle
persone coinvolte nei sinistri le cui informazioni sono registrate nella
banca dati.
Nel
quadro di tale cooperazione e nel rispetto dei ruoli ricoperti dalle due
istituzioni sono state individuate, anche con riguardo alla normativa di
riferimento, importanti garanzie. Si è provveduto, inoltre, alla
specificazione delle informazioni che possono essere registrate nella banca
dati sinistri e alla delimitazione dei soggetti che possono avervi accesso
(l'autorità giudiziaria e di polizia, e le imprese di assicurazione).
Il
provvedimento definisce tempi di conservazione dei dati, modalità selettive
di consultazione da parte degli addetti delle imprese, con particolare
attenzione alle informazioni sulle lesioni personali, al fine della
utilizzazione dei dati collegata alle effettive esigenze derivanti dalla
liquidazione dei sinistri.
Sono
previste misure per garantire un elevato livello di sicurezza, riservatezza,
integrità, completezza ed esattezza delle comunicazioni e dei dati;
controlli periodici sugli accessi alla banca dati (che vengono memorizzati
nel sistema informatico), verifiche da parte dell’ISVAP presso le imprese
sul rispetto delle prescrizioni impartite con il provvedimento e le relative
circolari tecniche; modalità per assicurare l’effettivo esercizio dei
diritti di accesso ai dati da parte delle persone interessate e degli altri
diritti previsti dalla legge sulla privacy.
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