Legge privacy 675 analisi dei rischi   PRIVACY, SPAMMATORE RECIDIVO: 15.000 EURO DI MULTA E UNA DENUNCIA PENALE

 

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PRIVACY, SPAMMATORE RECIDIVO: 15.000 EURO DI MULTA E UNA DENUNCIA PENALE

In breve,  i fatti, la denuncia e le sanzioni

Spam: azienda denunciata alla magistratura
Continuava ad inviare e-mail spazzatura dopo il blocco degli archivi e non aveva fornito le informazioni richieste dall’Autorità

I fatti

Alcuni cittadini, raggiunti da e-mail commerciali non richieste, si erano rivolti all’Autorità Garante con separati ricorsi, denunciando l’operato del titolare della tipografia che inviava pubblicità e proposte promozionali senza aver prima acquisito il consenso informato dei destinatari. 

Nell’accogliere tutti i ricorsi, il Garante ordinava al titolare dell’impresa di cancellare i nominativi dei ricorrenti e disponeva il blocco del trattamento illecito dei dati personali, per prevenire ulteriori possibili violazioni della legge nei confronti dei numerosi nominativi presenti nelle banche dati dell’impresa.

 Contestualmente, l’Autorità disponeva che l’azienda fornisse informazioni su origine dei dati, avvenuta cessazione degli illeciti, e nominativi dei responsabili del trattamento dei dati personali eventualmente designati.

La denuncia e le sanzioni

L’Autorità Garante per la privacy ha denunciato alla magistratura il titolare per aver continuato ad inviare e-mail pubblicitarie indesiderate nonostante fosse stato destinatario di un provvedimento di blocco dell’uso illecito dei dati impartito dalla stessa Autorità, e per non aver fornito informazioni - come disposto a seguito di ricorso dalla stessa Autorità - riguardo alla provenienza dei dati personali e ai responsabili del loro uso.

Entrambi i comportamenti sono stati segnalati all’autorità giudiziaria secondo quanto disposto dalla normativa sulla privacy (art. 37 della legge n. 675/1996 e oggi art.170 del Codice in materia di protezione dei dati personali), che prevede, in caso di inosservanza dei provvedimenti adottati dal Garante, la reclusione da tre mesi a due anni.

Gli indirizzi di posta elettronica - come sottolineato dall’Autorità in un recente provvedimento generale - recano dati di carattere personale da trattare nel rispetto della normativa sulla privacy ed il loro uso per l’invio di messaggi pubblicitari senza il consenso informato e preventivo degli interessati viola la legge. Se poi, il trattamento dei dati è effettuato per trarne profitto o per arrecare un danno ad altri si commette un illecito penale.

Al titolare della società sono state, inoltre, contestate diverse violazioni amministrative pecuniarie per altre violazioni per una somma complessiva di oltre 15.000 euro. 

(dalla newsletter n. 189/2003 del Garante - www.garanteprivacy.it)