PRIVACY,
SPAMMATORE RECIDIVO: 15.000 EURO DI MULTA E UNA DENUNCIA PENALE
In breve,
i fatti,
la denuncia e le sanzioni
Spam: azienda denunciata alla
magistratura
Continuava ad inviare e-mail spazzatura dopo il blocco degli archivi e
non aveva fornito le informazioni richieste dall’Autorità
I fatti
Alcuni cittadini, raggiunti da
e-mail commerciali non richieste, si erano rivolti all’Autorità Garante
con separati ricorsi, denunciando l’operato del titolare della
tipografia che inviava pubblicità e proposte promozionali senza aver
prima acquisito il consenso informato dei destinatari.
Nell’accogliere tutti i
ricorsi, il Garante ordinava al titolare dell’impresa di cancellare i
nominativi dei ricorrenti e disponeva il blocco del trattamento illecito
dei dati personali, per prevenire ulteriori possibili violazioni della
legge nei confronti dei numerosi nominativi presenti nelle banche
dati dell’impresa.
Contestualmente, l’Autorità
disponeva che l’azienda fornisse informazioni su origine dei dati,
avvenuta cessazione degli illeciti, e nominativi dei responsabili del
trattamento dei dati personali eventualmente designati.
La denuncia e le sanzioni
L’Autorità Garante per la
privacy ha denunciato alla magistratura il titolare per aver continuato
ad inviare e-mail pubblicitarie indesiderate nonostante fosse stato
destinatario di un provvedimento di blocco dell’uso illecito dei dati
impartito dalla stessa Autorità, e per non aver fornito informazioni
- come disposto a seguito di ricorso dalla stessa Autorità - riguardo
alla provenienza dei dati personali e ai responsabili del loro uso.
Entrambi i comportamenti sono
stati segnalati all’autorità giudiziaria secondo quanto disposto dalla
normativa sulla privacy (art. 37 della legge n. 675/1996 e oggi art.170
del Codice in materia di protezione dei dati personali), che prevede, in
caso di inosservanza dei provvedimenti adottati dal Garante, la
reclusione da tre mesi a due anni.
Gli indirizzi di posta
elettronica - come sottolineato dall’Autorità in un recente
provvedimento generale - recano dati di carattere personale da trattare
nel rispetto della normativa sulla privacy ed il loro uso per l’invio
di messaggi pubblicitari senza il consenso informato e preventivo degli
interessati viola la legge. Se poi, il trattamento dei dati è
effettuato per trarne profitto o per arrecare un danno ad altri si
commette un illecito penale.
Al titolare della società sono
state, inoltre, contestate diverse violazioni amministrative pecuniarie
per altre violazioni per una somma complessiva di oltre 15.000 euro.
(dalla newsletter n.
189/2003 del Garante -
www.garanteprivacy.it) |