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Ancora su Privacy e Notificazioni

 

Dopo il provvedimento che ha escluso la notificazione per alcuni trattamenti di dati personali, il Garante ha fornito alcuni chiarimenti per il settore privato (imprese, banche, assicurazioni, professionisti, enti no-profit) sui seguenti trattamenti che non devono essere notificati in base ad una corretta interpretazione delle disposizioni del Codice sulla privacy.

Dati genetici e biometrici. La notificazione del trattamento di questo genere di dati trattati nell’ambito dell’espletamento delle professioni sanitarie e dagli avvocati, se ricorrono i casi segnalati nel suddetto  provvedimento n. 1/2004, non va effettuata anche laddove l’attività sia prestata in forma associata o qualora sia svolta da medici titolari di un trattamento in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione.

Posizione geografica di persone od oggetti. Non devono essere notificati al Garante i trattamenti di dati personali relativi alla registrazione di ingressi o uscite presso luoghi di lavoro; alla rilevazione di immagini o suoni; alla lettura di carte elettroniche per fornire beni, prestazioni o servizi.

Dati sulla salute o sulla vita sessuale utilizzati per prestare servizi sanitari per via telematica. Per quanto riguarda questa categoria, non devono essere notificati i trattamenti di dati sanitari e/o sulla vita sessuale effettuati nell’ambito di servizi di assistenza o consultazione sanitaria per via telefono.

Nell’ambito dei dati sulla vita sessuale o sulla sfera psichica trattati da organismi no-profit, non vanno notificati al Garante i trattamenti effettuati da associazioni, enti od organismi che non hanno carattere politico, sindacale, religioso o filosofico che svolgono attività di ricovero e assistenza ai malati psichici.

Strumenti elettronici per profilare interessati o utenti di servizi di comunicazione elettronica. Non devono essere notificati i trattamenti di dati effettuati al solo fine di fornire all’interessato beni, prestazioni o servizi; verificare l’identità o il profilo di autorizzazione di utenti o incaricati; registrare gli accessi ad un sito web.

Rilevazione del rischio sulla solvibilità economica o di comportamenti illeciti o fraudolenti. Non devono essere notificati i trattamenti per adempimenti fiscali o contabili oppure per svolgere investigazioni difensive e curare la difesa in sede giudiziaria. Sono esclusi anche i trattamenti relativi ad obbligazioni, comportamenti illeciti o fraudolenti che non devono essere notificati in quanto trattati per adempiere ad obblighi normativi in materia di rapporto di lavoro. Sono sottratti all’obbligo di notificazione anche i soggetti pubblici che utilizzano la banca dati elettronica per riscuotere tributi, applicare sanzioni amministrative o rilasciare licenze, concessioni o autorizzazioni.

Non sono invece sottratti all’obbligo di notificazione i trattamenti di immagini e suoni che, benché registrati temporaneamente, siano inseriti in apposite banche dati elettroniche relative a comportamenti illeciti o fraudolenti.

newsletter del Garante privacy di maggio 2004