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PRIVACY:  PRENOTAZIONI TURISTICHE ON LINE,

multa a sito che non informava gli utenti

 

In breve -  il fatto - la decisione del Garante

IN BREVE

Prenotazioni turistiche on line sotto la lente del Garante. Il sito web che non informa sull’uso che farà dei dati personali degli utenti si espone a sanzioni.

Su segnalazione della polizia postale il Garante  ha avviato accertamenti su un sito web, che si  sono conclusi con l’applicazione al gestore di una sanzione pecuniaria. Prenotazioni on line di alberghi, ristoranti e visite guidate della città erano raccolte dal sito senza fornire ai turisti, che si avvalevano di questi servizi, le informazioni riguardanti la tutela dei dati personali previste dalla legge sulla privacy.

IL FATTO 

Ai turisti  veniva infatti chiesto di compilare un modulo on line, indicando nome, cognome, indirizzo, e-mail, nel quale non erano specificati  né i motivi della raccolta dei dati personali, né l’uso che se ne sarebbe stato fatto, né il responsabile del trattamento. Veniva omessa,  inoltre, ogni indicazione relativa alle tutele (diritto di accesso, rettifica, cancellazione etc.) riconosciute dalla legge a chi rilascia dati personali. 

Il titolare del sito nel contestare gli addebiti aveva sostenuto, tra l’altro, che la raccolta dei dati aveva una finalità esclusivamente statistica per favorire il lavoro degli operatori turistici e che i dati raccolti sarebbero stati utilizzati solo al momento della conferma della prenotazione. I turisti, aveva aggiunto, non erano "obbligati" a compilare il form. In ogni caso l’eventuale responsabilità per l’inadempimento agli obblighi previsti per legge doveva essere attribuita, sempre a suo avviso, alla agenzia specializzata, alla quale era stata affidata la concreta realizzazione del sito.

Tali dichiarazioni non giustificano il comportamento del gestore del sito per la omessa informativa. 

LA DECISIONE DEL GARANTE

L’Autorità ha precisato, infatti, che anche la sola raccolta di dati, a prescindere dal loro eventuale utilizzo  comporta un trattamento di dati e che, pertanto, prima di procedere è necessario informare  accuratamente l’utente. 

Inoltre, la natura facoltativa o obbligatoria del rilascio dei dati fa parte delle notizie che devono essere obbligatoriamente fornite agli interessati prima di qualsiasi raccolta di dati. 

Infine, ha concluso il Garante, è il titolare del trattamento (in questo caso il gestore del sito) a dover rispondere degli obblighi che discendono dalla normativa sulla privacy essendo questi il soggetto cui competono le decisioni di fondo su modalità e finalità dell’utilizzo dei dati personali, anche nel caso in cui decida di affidare ad un’altra società un’attività di collaborazione o di mera esecuzione che comporti un trattamento di dati. 

Dopo la  notifica del provvedimento del Garante il gestore ha provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria di oltre 1500 euro e ad inserire una informativa nel sito.

(newsletter del Garante del 17-23/03/2003, sito www.garanteprivacy.it)