PRIVACY:
PRENOTAZIONI TURISTICHE ON LINE,
multa a sito che non
informava gli utenti
In breve - il fatto - la
decisione del Garante
IN BREVE
Prenotazioni turistiche on
line sotto la lente del Garante. Il sito web che non informa sull’uso
che farà dei dati personali degli utenti si espone a sanzioni.
Su segnalazione della polizia
postale il Garante ha avviato accertamenti su un sito web, che si sono
conclusi con l’applicazione al gestore di una sanzione pecuniaria.
Prenotazioni on line di alberghi, ristoranti e visite guidate della
città erano raccolte dal sito senza fornire ai turisti, che si
avvalevano di questi servizi, le informazioni riguardanti la tutela dei
dati personali previste dalla legge sulla privacy.
IL FATTO
Ai turisti veniva infatti
chiesto di compilare un modulo on line, indicando nome, cognome,
indirizzo, e-mail, nel quale non erano specificati né i motivi della
raccolta dei dati personali, né l’uso che se ne sarebbe stato fatto, né
il responsabile del trattamento. Veniva omessa, inoltre, ogni
indicazione relativa alle tutele (diritto di accesso, rettifica,
cancellazione etc.) riconosciute dalla legge a chi rilascia dati
personali.
Il titolare del sito nel
contestare gli addebiti aveva sostenuto, tra l’altro, che la raccolta
dei dati aveva una finalità esclusivamente statistica per favorire il
lavoro degli operatori turistici e che i dati raccolti sarebbero stati
utilizzati solo al momento della conferma della prenotazione. I turisti,
aveva aggiunto, non erano "obbligati" a compilare il form. In ogni caso
l’eventuale responsabilità per l’inadempimento agli obblighi previsti
per legge doveva essere attribuita, sempre a suo avviso, alla agenzia
specializzata, alla quale era stata affidata la concreta realizzazione
del sito.
Tali dichiarazioni non
giustificano il comportamento del gestore del sito per la omessa
informativa.
LA DECISIONE DEL GARANTE
L’Autorità ha precisato,
infatti, che anche la sola raccolta di dati, a prescindere dal loro
eventuale utilizzo comporta un trattamento di dati e che, pertanto,
prima di procedere è necessario informare accuratamente l’utente.
Inoltre, la natura facoltativa
o obbligatoria del rilascio dei dati fa parte delle notizie che devono
essere obbligatoriamente fornite agli interessati prima di qualsiasi
raccolta di dati.
Infine, ha concluso il
Garante, è il titolare del trattamento (in questo caso il gestore
del sito) a dover rispondere degli obblighi che discendono dalla
normativa sulla privacy essendo questi il soggetto cui competono le
decisioni di fondo su modalità e finalità dell’utilizzo dei dati
personali, anche nel caso in cui decida di affidare ad un’altra società
un’attività di collaborazione o di mera esecuzione che comporti un
trattamento di dati.
Dopo la notifica del
provvedimento del Garante il gestore ha provveduto al pagamento della
sanzione pecuniaria di oltre 1500 euro e ad inserire una informativa nel
sito.
(newsletter del Garante del
17-23/03/2003, sito
www.garanteprivacy.it) |