PRIVACY E CARTELLA
CLINICA: SE NON SI LEGGE NON C'E' TUTELA
In breve - il fatto ed il
ricorso - la
decisione del Garante
IN BREVE
Il Garante tutela i pazienti e
condanna un'azienda ospedaliera, per una cartella clinica illeggibile.
I dati personali devono essere
estratti e comunicati all’interessato in forma intelligibile e
la comprensione dei dati deve essere agevole.
La cartella clinica deve
essere difatti leggibile per garantire l'accesso del paziente ai suoi
dati personali. Se
non lo è, per la grafia di chi l’ha redatta,
deve essere trascritta in modo che le informazioni in essa contenute
risultino chiare per il malato.
IL FATTO E IL RICORSO
Un paziente chiede la
comunicazione in forma intelligibile dei dati personali contenuti nella
sua cartella clinica.
In risposta ottiene copia
della cartella che, però, a suo parere, risulta illeggibile per la
pessima grafia degli autori e quindi incomprensibile.
Il paziente presenta ricorso
al Garante ritenendo di non aver ottenuto tutela del suo diritto
d'accesso ai propri dati personali.
LA DECISIONE DEL GARANTE
L’art 13 della
legge 675/1996 prevede, infatti, che i dati personali devono essere
estratti e comunicati all’interessato in forma intelligibile.
Il principio
viene ulteriormente specificato nel d.P.R. 501/1998, quando in
riferimento ad alcune modalità di riscontro al diritto di accesso, si
afferma che la comprensione dei dati deve essere agevole e
obbliga il titolare del trattamento ad adottare opportune misure per
agevolare l’accesso ai dati da parte degli interessati.
(dala newsletter del
31/03/03-06/04/03 dell'Autorità Garante per la protezione dei dati
personali
www.garanteprivacy.it) |