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PRIVACY E CARTELLA CLINICA: SE NON SI LEGGE NON C'E' TUTELA

In breve -  il fatto ed il ricorso - la decisione del Garante

IN BREVE

Il Garante tutela i pazienti e condanna un'azienda ospedaliera, per una cartella clinica illeggibile. 

I dati personali devono essere estratti e comunicati all’interessato in forma intelligibile e  la comprensione dei dati deve essere agevole. 

La cartella clinica deve essere difatti leggibile per garantire l'accesso del paziente ai suoi dati personali. Se non lo è, per la grafia di chi l’ha redatta, deve essere trascritta in modo che le informazioni in essa contenute risultino chiare per il malato. 

IL FATTO E IL RICORSO 

Un paziente chiede la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali contenuti nella sua cartella clinica. 

In risposta ottiene copia  della cartella che, però, a suo parere,  risulta illeggibile per la pessima grafia degli autori e quindi incomprensibile. 

Il paziente presenta ricorso al Garante ritenendo di non aver ottenuto tutela del suo diritto d'accesso ai propri dati personali.

LA DECISIONE DEL GARANTE 

L’art 13 della legge 675/1996  prevede, infatti, che i dati personali devono essere estratti e comunicati all’interessato in forma intelligibile.

Il principio viene ulteriormente specificato nel  d.P.R. 501/1998, quando in riferimento ad alcune modalità di riscontro al diritto di accesso, si afferma  che la comprensione dei dati deve essere agevole  e obbliga il titolare del trattamento ad adottare opportune misure per agevolare l’accesso ai dati da parte degli interessati. 

(dala newsletter del 31/03/03-06/04/03 dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it