IL
GARANTE HA FISSA IN DIECI PUNTI LE REGOLE PER NON VIOLARE LA PRIVACY, IL
REGOLAMENTO EUROPEO LE CONFERMA
L'Autorità
Garante ha individuato alcune regole per rendere conforme alle norme
sulla privacy l'installazione di telecamere in luoghi pubblici e
privati, fenomeno in costante crescita.
Il Garante ha ritenuto necessario indicare gli
adempimenti, le garanzie e le tutele già oggi necessarie in base ai
principi della legge sulla protezione dei dati.
Le
regole base della disciplina sul trattamento dei dati personali sono,
infatti, già applicabili alle immagini ed ai suoni, nel caso in cui le
apparecchiature che li rilevano permettano di identificare, in modo
diretto o indiretto, le persone.
Chi intende installare impianti stabili e comunque
non occasionali, cioè sistemi, reti ed apparecchiature che permettono
la ripresa e l'eventuale registrazione di immagini, in particolare a
fini di sicurezza, di tutela del patrimonio, di controllo di determinate
aree e di monitoraggio del traffico o degli accessi di veicoli nei
centri storici, dovrà osservare le regole indicate dal Garante,
rispettando innanzitutto il principio di proporzionalità tra
mezzi impiegati e fini perseguiti, anche per evitare l'applicazione
delle sanzioni previste dalle norme vigenti.
Segue
il decalogo
Leggi anche il
provvedimento in materia
di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010)
1.
occorre chiarire gli scopi che si intendono perseguire e verificare
se sono leciti in base alle norme vigenti: se l'attività è svolta,
ad esempio, per prevenire pericoli concreti o specifici reati, occorre
rispettare le competenze che le leggi assegnano per tali fini solo a
determinate amministrazioni pubbliche;
2.
il trattamento dei dati deve avvenire per scopi determinati,
espliciti e legittimi;
3.
i soggetti che sono tenuti a notificare al Garante l'esistenza di banche
dati devono indicare fra le modalità di trattamento anche la
raccolta di informazioni mediante apparecchiature di videosorveglianza;
4.
i cittadini devono essere informati, in maniera chiara anche se
sintetica, della presenza di telecamere e dei diritti che possono
esercitare sui propri dati, tanto più se le apparecchiature non sono
immediatamente visibili;
5.
per il controllo a distanza dei lavoratori rimangono comunque
validi i divieti e le garanzie previsti dallo Statuto dei lavoratori;
6.
i dati raccolti devono essere quelli strettamente necessari agli
scopi perseguiti: vanno pertanto registrate solo le immagini
indispensabili, va limitato l'angolo visuale delle riprese, vanno
evitate immagini dettagliate o ingrandite e, di conseguenza, vanno
stabilite in maniera adeguata la localizzazione delle telecamere e le
modalità di ripresa;
7.
va stabilito con precisione entro quanto tempo le immagini devono
essere cancellate e occorre prevedere la loro conservazione solo in
relazione a illeciti che si siano verificati o a indagini giudiziarie o
di polizia;
8.
vanno individuate, con designazione scritta, le persone che possono
utilizzare gli impianti e prendere visione delle registrazioni e
deve essere vietato l'accesso alle immagini ad altri soggetti, salvo che
si tratti di indagini giudiziarie o di polizia;
9.
i dati raccolti per determinati fini (ad esempio sicurezza, tutela del
patrimonio) non possono essere utilizzati per finalità diverse o
ulteriori (ad esempio per pubblicità, analisi dei comportamenti di
consumo), fatte salve le esigenze di polizia o di giustizia e non
possono essere diffusi o comunicati a terzi;
10.
le immagini registrate per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai
centri storici devono rispettare l'apposito regolamento (D.P.R.
250/1999) ed essere conservate per il solo periodo necessario alla
contestazione delle infrazioni.
SICUREZZA
INDIVIDUALE
(es:
controllo dell'accesso alla propria abitazione)
Un
discorso a parte va fatto per gli impianti di videosorveglianza
finalizzati esclusivamente alla sicurezza individuale (ad
esempio il controllo dell'accesso alla propria abitazione). Questi
impianti, ove perseguano effettivamente tale scopo, NON rientrano
nell'ambito di applicazione della legge sulla riservatezza essendo il
trattamento effettuato a fini personali.
Tuttavia
vanno comunque rispettati alcuni OBBLIGHI:
-le
riprese devono essere limitate al solo spazio antistante tali accessi,
evitando forme di videosorveglianza su aree circostanti che potrebbero
limitare la libertà altrui;
-le
informazioni raccolte, inoltre, non devono essere comunicate o diffuse
ad altri.
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