Legge privacy 675 analisi dei rischi    Garante privacy e cookies cosa fare

 

 

 

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Garante privacy e cookies cosa fare?


Considerata la particolare invasività che i cookie di profilazione (soprattutto quelli terze parti) possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevedono che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere il proprio valido consenso all'impiego di cookies.

Nel provvedimento "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie" (08/05/2015) il Garante Privacy ha stabilito che quando si accede alla homepage o ad un'altra pagina di un sito web che usa cookie per finalità di profilazione e marketing deve immediatamente comparire un banner ben visibile, in cui sia indicato chiaramente:

Il “banner informativo” deve essere ben visibile e contenere le seguenti indicazioni:


a) che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete;


b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);


c) il link all'informativa estesa, ove vengono fornite indicazioni sull'uso dei cookie tecnici e analytics, viene data la possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;


d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;


e) l'indicazione che la prosecuzione della
navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie.

In conformità con i principi generali, è necessario in ogni caso che dell'avvenuta prestazione del consenso dell'utente sia tenuta traccia da parte dell'editore. La presenza di tale "documentazione" delle scelte dell'utente consente poi all'editore di non riproporre l'informativa breve alla seconda visita del medesimo utente sullo stesso sito, ferma restando naturalmente la possibilità per l'utente di negare il consenso e/o modificare, in ogni momento e in maniera agevole, le proprie opzioni relative all'uso dei cookie da parte del sito.

 

COOKIES DI TERZE PARTI


Occorre tenere conto di chi è il soggetto che installa i cookies: il gestore del sito che l'utente sta visitando (l'”editore”) o il gestore di un sito diverso che installa cookie per il tramite del primo (c.d. "terze parti"). Il primo soggetto è ovvio che non possa essere obbligato a inserire nel proprio sito anche il testo delle informative relative ai cookie installati dalle terze parti (stessa cosa vale per il consenso). In pratica l'editore è un intermediario tra l'utente e il sito terzo.

Lo scopo del provvedimento è assicurarsi che gli utenti possano esprimere scelte realmente consapevoli sull'installazione dei cookie e per far questo l'editore può usare una informativa semplificata.

Ai fini della semplificazione dell'informativa, si ritiene che una soluzione efficace sia quella di impostare 2 livelli di approfondimento successivi: 1. inizialmente l'utente accede al sito e vede una prima informativa "breve", contenuta in un banner a comparsa immediata; 2. l'utente ha la possibilità di accedere a un'informativa "estesa", cliccando su un link ed esprimere dunque scelte più specifiche. Nell'ottica della semplificazione anche il consenso al'uso di cookies è inteso come rilasciato quando l'utente opta per la prosecuzione della navigazione o altra azione (ad esempio selezione di un'immagine o di un link). Nell'informativa estesa devono citarsi i siti web delle terze parti nella parte in cui descrivono la loro politica privacy e relativa ai cookies.